Verbale di pignoramento allestito durante la procedura di reclamo contro la decisione di rigetto (definitivo) dell’opposizione
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.05.2020 15.2020.26
Verbale di pignoramento allestito durante la procedura di reclamo contro la decisione di rigetto (definitivo) dell’opposizione
Incarto n. 15.2020.26 Lugano 20 maggio 2020 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 3 febbraio 2020 di RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________) contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 20 gennaio 2020 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla PI 1, __________ (patrocinata dallo studio legale PA 2, __________) ritenuto in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. 2578370 emesso il 17 maggio 2018 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 78'045.90 oltre a interessi e spese sulla scorta di una decisione del Tribunale federale del 30 aprile 2018 (4A_639/2017). B. Il 26 novembre 2019, l’UE ha pignorato a favore dell’escutente la particella n. __________ RFD di __________, stimata in fr. 455'000.–. Trascorso inutilizzato il termine di partecipazione di trenta giorni, il 20 gennaio 2020 l’UE ha emesso il verbale di pignoramento. C. Con ricorso del 3 febbraio 2020, RI 1 chiede (implicitamente) l’annullamento o la sospensione del pignoramento. D. Con osservazioni del 14 febbraio 2020 la PI 1 postula la reiezione del ricorso, come pure l’UE nelle sue del 24 febbraio. Considerato in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato notificato al ricorrente il 22 gennaio 2020 (doc. A accluso al ricorso), il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 cpv. 2 LEF e 142 cpv. 3 CPC, per il rinvio dell’art. 31 LEF). 2. Il ricorrente sostiene che il pignoramento è prematuro, poiché egli ha interposto reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione. A parte il fatto che tale reclamo è stato respinto con decisione di questa Camera del 26 febbraio 2020 (inc. 14.2019.182), RI 1 pare misconoscere che il reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione non ha effetto sospensivo automatico, sicché la decisione è immediatamente esecutiva (art. 325 cpv. 1 CPC) e consente la continuazione dell’esecuzione finché l’escusso non dimostra di aver chiesto
– ciò che non ha fatto nella fattispecie – e ottenuto l’effetto sospensivo (decisione del Tribunale federale 5A_78/2017 del 18 maggio 2017 consid. 2.2e i rinvii). 3. Il ricorrente allude in modo invero di difficile comprensione all’esistenza di un sequestro dello stesso fondo pignorato a garanzia della medesima pretesa dell’escutente che giustificherebbe a suo dire l’annullamento del pignoramento. Per quale motivo, egli non lo indica, ciò che rende la censura irricevibile per carenza di motivazione (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR). Ad ogni modo, il sequestro di un bene non ne impedisce il pignoramento (cfr. art. 279 cpv. 3 e 281 cpv. 1 LEF), semmai è il pignoramento a rendere il sequestro senza oggetto. 4. Che il ricorrente sia domiciliato in Ticino non è ovviamente un motivo di annullare o sospendere il pignoramento. Finché egli non paga la pretesa posta in esecuzione la PI 1 ha infatti diritto al pignoramento e alla realizzazione dei beni di lui (art. 88 segg. LEF). Manifestamente infondato, se non temerario, il ricorso va respinto. 5. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:
–;
– . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.