opencaselaw.ch

15.2020.24

Minimo di esistenza. Reddito da attività lucrativa indipendente. Spese professionali di un pittore edile. "Esigenze accresciute di vitto". Rinvio all’UE per accertamenti e aumento parziale della quota pignorata

Ticino · 2020-05-06 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2020.24

Lugano

6 maggio 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 18 febbraio 2020 della

RI 1

(rappresentata dalla RA 1)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Luganonell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

CV 1,

PI 3,

PI 2,

(rappresentato dall’PI 4, )

Debitore

fr.

3'000.00

Totale

fr.

3'000.00

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'360.00

Suppl. figlio minorenne

fr.

320.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Spese di trasferta

fr.

160.00

Spese mediche e dentali

fr.

200.00

Altri

fr.

80.00

Gas

Altri

fr.

100.00

Lavori faticosi

Totale

fr.

2'431.00

Appurata la pignorabilità del reddito, l’UE ha proceduto al pignoramento dell’importo fisso di fr. 569.– al mese. Il 13 febbraio 2020 ha quindi emesso il relativo verbale, ove è però indicata una quota pignorata di fr. 500.– a partire dal 7 gennaio 2020.

2.2L’ufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Se l’escusso non tiene una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (DTF112 III 21 consid. 2/b; sentenza del Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4; sentenze della CEF 15.2017.16 citata consid. 3.2, 15.2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 6/a, 15.1999.113/114 del 26 giugno 2000, consid. 5/a) e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (sentenza del Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid.2.1;DTF 126 III 91 consid. 3/a;sentenza della CEF 15.2016.71 del 9 dicembre 2016, consid. 3).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.