Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2020.24
Lugano
6 maggio 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 18 febbraio 2020 della
RI 1
(rappresentata dalla RA 1)
contro
loperato dellUfficio di esecuzione di Luganonellesecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
CV 1,
PI 3,
PI 2,
(rappresentato dallPI 4, )
Debitore
fr.
3'000.00
Totale
fr.
3'000.00
Minimo desistenza
Minimo base
fr.
1'360.00
Suppl. figlio minorenne
fr.
320.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Spese di trasferta
fr.
160.00
Spese mediche e dentali
fr.
200.00
Altri
fr.
80.00
Gas
Altri
fr.
100.00
Lavori faticosi
Totale
fr.
2'431.00
Appurata la pignorabilità del reddito, lUE ha proceduto al pignoramento dellimporto fisso di fr. 569. al mese. Il 13 febbraio 2020 ha quindi emesso il relativo verbale, ove è però indicata una quota pignorata di fr. 500. a partire dal 7 gennaio 2020.
2.2Lufficio di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o di altre registrazioni. Se lescusso non tiene una contabilità, occorre stimare il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (DTF112 III 21 consid. 2/b; sentenza del Tribunale federale 5A_654/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4; sentenze della CEF 15.2017.16 citata consid. 3.2, 15.2002.8 del 14 marzo 2002 consid. 6/a, 15.1999.113/114 del 26 giugno 2000, consid. 5/a) e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (sentenza del Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid.2.1;DTF 126 III 91 consid. 3/a;sentenza della CEF 15.2016.71 del 9 dicembre 2016, consid. 3).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.