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15.2019.76

Perenzione del pignoramento di reddito. Stato di riparto. Pretesa nullità. Foro esecutivo dell’escusso trasferitosi all’estero

Ticino · 2019-12-11 · Italiano TI
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Incarto n.15.2019.76

Lugano

11 dicembre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 23 settembre 2019 di

RI 1__________--__________

(patrocinata inizialmente dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione 10 settembre 2019 con cui ha respinto l’istanza 5 settembre della ricorrente di sospendere ogni pignoramento della sua rendita presso l’PI 1 e la distribuzione dei ricavi a favore del gruppo n. 2;

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.