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15.2018.73

Minimo esistenziale. Pagamento di una pigione arretrata con il provento del pignoramento di salario

Ticino · 2018-07-02 · Italiano TI
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Incarto n.15.2018.73

Lugano

3 dicembre 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 31 luglio 2018 di

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio la decisione del 2 luglio 2018 con cui esso ha rifiutato di pagare una mensilità locativa arretrata con il provento del pignoramento di rendite a carico della ricorrente;

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.