Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2018.65
Lugano
16 gennaio 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso interposto il 4 e completato il 10 luglio2018 da
RI 1
(patrocinato dallavv. PA 1, __________)
contro
loperato dellUfficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro lavviso di pignoramento emesso l8 giugno 2018 nellesecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
PI 2, __________
PI 3, D- __________
PI 4, D- __________
(patrocinati dallavv. PA 2, __________)
3.1LUfficio di esecuzione non è competente a esaminare lesistenza o lammontare del credito posto in esecuzione. Non lo è neppure lautorità di vigilanza cantonale, ricordato che il ricorso dellart. 17 LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità dei provvedimenti emanati dagli organi amministrativi esecutivi (solitamente gli uffici di esecuzione o di fallimento) e non di accertare con giudizio di merito il diritto materiale posto a fondamento dellesecuzione forzata, ciò che compete esclusivamente al giudice (tra altre:DTF109 III 100 consid. 2; sentenze della CEF 15.2015.102del 4 marzo 2016 consid. 5 e 15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2;Cometta/Möckliin:Basler Kommentar zum SchKG I,2010,n. 1 segg. ad art. 17 LEF;Cometta, Commentario alla LPR, 1998, pag. 14 n. 3/c). Lescusso, di conseguenza, è legittimato a opporsi, mediante ricorso, alla continuazione dellesecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o lopposizione non è stata rigettata in via definitiva (tra altre: sentenze della CEF appena citate).
3.2Nella fattispecie, dunque, né lUE né questa Camera sono competenti a esaminare sei creditori che hanno promosso lesecuzione dovevano indicare la loro quota di credito vantato nei confronti dellescusso,trattandosi di una questione esclusivamente di merito, che come appena precisato è sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. Sarebbe dovuta essere sollevata nella causa di rigetto dellopposizione. Essendo la decisione emessa in tale contesto ormai passata in giudicato, la questione non può più essere rimessa in discussione dalle autorità esecutive. Nella presente procedura di ricorso la censura è di conseguenza irricevibile. I cinque escutenti sono da reputare creditori collettivi o solidali (cfr. DTF 71 III 165 seg.; sentenza del Tribunale federale 4C.4/2004 del 20 aprile 2004 consid. 3.2;KofmelEhrenzellerin: Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010,
n. 19 ad art. 67 LEF).
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avv. __________, __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.