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15.2018.65

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Contestazione dell’indicazione dei creditori sul precetto esecutivo e della loro rispettiva quota del credito posto in esecuzione

Ticino · 2019-01-16 · Italiano TI
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Incarto n.15.2018.65

Lugano

16 gennaio 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso interposto il 4 e completato il 10 luglio2018 da

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso l’8 giugno 2018 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

PI 2, __________

PI 3, D- __________

PI 4, D- __________

(patrocinati dall’avv. PA 2, __________)

3.1L’Ufficio di esecuzione non è competente a esaminare l’esisten­­za o l’ammontare del credito posto in esecuzione. Non lo è neppure l’autorità di vigilanza cantonale, ricordato che il ricorso del­l’art. 17 LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità dei provvedimenti emanati dagli organi amministrativi esecutivi (solitamente gli uffici di esecuzione o di fallimento) e non di accertare con giudizio di merito il diritto materiale posto a fondamento dell’ese­­cuzione forzata, ciò che compete esclusivamente al giudice (tra altre:DTF109 III 100 consid. 2; sentenze della CEF 15.2015.102del 4 marzo 2016 consid. 5 e 15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2;Cometta/Möckliin:Basler Kommentar zum SchKG I,2010,n. 1 segg. ad art. 17 LEF;Cometta, Commentario alla LPR, 1998, pag. 14 n. 3/c). L’escusso, di conseguenza, è legittimato a opporsi, mediante ricorso, alla continuazione dell’ese­­cuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l’opposizione non è stata rigettata in via definitiva (tra altre: sentenze della CEF appena citate).

3.2Nella fattispecie, dunque, né l’UE né questa Camera sono competenti a esaminare sei creditori che hanno promosso l’esecu­­zione dovevano indicare la loro quota di credito vantato nei confronti dell’escusso,trattandosi di una questione esclusivamente di merito, che come appena precisato è sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. Sarebbe dovuta essere sollevata nella causa di rigetto dell’opposizione. Essendo la decisione emessa in tale contesto ormai passata in giudicato, la questione non può più essere rimessa in discussione dalle autorità esecutive. Nella presente procedura di ricorso la censura è di conseguenza irricevibile. I cinque escutenti sono da reputare creditori collettivi o solidali (cfr. DTF 71 III 165 seg.; sentenza del Tribunale federale 4C.4/2004 del 20 aprile 2004 consid. 3.2;KofmelEhrenzellerin: Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010,

n. 19 ad art. 67 LEF).

–    ;

–  avv. __________, __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.