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15.2018.53

Sospensione provvisoria dell’esecuzione giusta l’art. 85a cpv. 2 LEF

Ticino · 2018-06-15 · Italiano TI
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Sospensione provvisoria dell’esecuzione giusta l’art. 85a cpv. 2 LEF

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.06.2018 15.2018.53

Sospensione provvisoria dell’esecuzione giusta l’art. 85a cpv. 2 LEF

Incarto n. 15.2018.53 Lugano 15 giugno 2018 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 7 giugno 2018 di RI 1RI 1 __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il rifiuto di procedere al pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di PI 1, (patrocinata dall’PA 1, __________) ritenuto in fatto e considerato in diritto: che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 dicembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’avv. RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di una nota professionale di fr. 11'752.– oltre ad accessori; che il 23 maggio 2018 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per l’8 giugno 2018; che nella causa intesa all’accertamento dell’inesistenza del debito posto in esecuzione (giusta l’art. 85 a LEF) promossa da PI 1 il 5 giugno 2018 nei confronti dell’escutente (inc. SE.2018.179), con decisione del giorno successivo il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano (sezione 3) ha ordinato in via superprovvisoria la sospensione provvisoria dell’esecuzione e citato le parti a comparire personalmente all’udienza del 12 luglio 2018 per procedere al contraddittorio (inc. CA.2018.204-205); che con scritto del 7 giugno 2018, l’avv. RI 1 ha chiesto al­l’UE di confermare il pignoramento previsto per il giorno successivo, facendo valere che l’art. 85 a LEF non permette l’adozione di decisioni supercautelari né la sospensione provvisoria del­l’esecuzione prima dell’esecuzione del pignoramento, sicché la decisione pretorile sarebbe nulla; che con scritto del 12 giugno 2018 l’UE ha comunicato alla Camera di non ritenersi abilitato a procedere al pignoramento e, come richiesto dall’avv. RI 1, ha trasmesso lo scritto del 7 giugno quale ricorso giusta l’art. 17 LEF; che preso atto di tale decisione l’UE ha decisione informalmente di soprassedere al pignoramento; che la ricevibilità di un ricorso formulato prima dell’adozione della decisione impugnata (se così può essere qualificato lo scritto del 12 giugno) potrebbe suscitare interrogativi; che ad ogni modo il ricorso va respinto, siccome né l’UE né la Camera sono competenti per censurare la decisione di sospensione provvisoria dell’esecuzione del 6 giugno 2018; che tale decisione non può infatti essere considerata nulla, poiché è stata adottata dall’autorità competente in virtù degli art. 85 a cpv. 2 LEF e 37 cpv. 1 LOG; che del resto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non è esclusa la facoltà del giudice di sospendere provvisoriamente l’esecuzione in via supercautelare (DTF 136 III 588 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_473/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.1 e 5A_712/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 2.2; Bodmer/Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 22/a ad art. 85 a LEF; Brönnimann in: SchKG, Kurzkommentar, 2 a ed. 2014, n. 13 ad art. 85 a LEF); che non spetta a questa Camera stabilire se le condizioni per una pronuncia superprovvisionale erano date; che non le incombe neppure verificare l’adempimento dei presupposti materiali stabiliti dall’art. 85 a cpv. 2 LEF, segnatamente se la sospensione provvisoria sia possibile, a dipendenza del tipo di procedura, solo dopo l’esecuzione del pignoramento (così: FF 1991 III 51 ad 202.75) o la notifica della comminatoria di fallimento; che semmai l’escutente deve rivolgersi direttamente al Pretore aggiunto per chiedergli di modificare la sua decisione o perlomeno precisarla per quanto concerne il momento della sospensione provvisoria; che stante l’esito del ricorso non è necessario interpellare preventivamente la controparte; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–;

–    . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.