Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2018.101
Lugano
15 maggio 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
composta dei giudici:
Jaques, presidente,
Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 2 novembre 2018 della
RI 1
(patrocinata dall PA 1 )
contro
loperato dellUfficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 22 ottobre 2018 nellesecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1
(patrocinata dall PA 2 )
ritenuto
in fatto:A.A domanda dellRI 1 (in seguito RI 1), il 4 ottobre 2018 lUfficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso il precetto esecutivo n. __________ contro la PI 1 (in seguito PI 1) per lincasso di fr. 90'000. oltre agli interessi del 5% dal 16 dicembre 2016.
B.Il 5 ottobre 2018 la PI 1 ha interposto opposizione al precetto esecutivo e con scritto dello stesso giorno ha comunicato allRI 1 chese entro 5 giorni dalla presente intimazione non provvederete a togliere (dandoci prova dellannullamento) tale precetto, provvederemo a notificarvi un contro precetto, siccome ci arreca un danno professionale e lavorativo per perdita mandati.
C.Preso atto del mancato ritiro dellesecuzione, con e-mail del 18 ottobre2018 la PI 1 ha scritto a PI 3, socio e gerente dellRI 1, informandolo cheprovvederemo ad inoltrarvi un contro precetto per danni al credito e saremo costretti ad informare anche altre istanze nonché la direzione della PI 4 nella persona dellIng. PI 5.
D.Sulla scorta del precettoesecutivo n. __________ emesso il 22 ottobre 2018dallUE di Lugano, la PI 1 ha quindi escusso lRI 1 per lincasso di complessivi fr. 405'000. oltre agli interessi del 5% dal 18 ottobre 2018, indicando come motivo del credito:Danno al credito per mancata conferma mandati e prestazioni dellarchitettura.
E.Con ricorso del 2 novembre 2018 lRI 1 chiedealla Camera di dichiarare lesecuzione in questione nulla, ordinando allUE di menzionarne la nullità nel registro delle esecuzioni.
F. Mediante osservazioni del 16 novembre 2018 la PI 1 postula invece la reiezione del gravame, mentre lUE si rimette al giudizio della Camera nelle sue del 22 novembre 2018.
G.Il 7 dicembre 2018 la ricorrente ha presentato una replica spontanea, con cui precisa di aver già il 13 ottobre 2017 fatto spiccare contro la resistente un precetto esecutivo per lincasso del medesimo credito dedotto nella successiva esecuzione del 4 ottobre 2018.
Considerato
in diritto: 1.Interposto allautorità di vigilanza cantonale nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF)del Tribunale dappello(art. 3 dellaLegge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]) entro 10 giorni dalla notifica dellatto impugnato, avvenuta il 25 ottobre 2018, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
Preliminarmente, invero, la resistente reputa che il ricorso debba essere respinto (recte: dichiarato irricevibile) per carenza di legittimazione del patrocinatore della ricorrente, siccome a suo dire la procura allegata al ricorso è limitata alle controversie dellinsorgente contro la PI 1, mentre la presente procedura è diretta contro loperato dellUE. Leccezione lascia il tempo che trova. In realtà lesecuzione di cui è chiesto lannullamento oppone le due società menzionate sulla procura. Non sussiste quindi dubbio, a un esame improntato al principio della buona fede, che la stessa si estenda anche alla procedura in rassegna. Volendosi del resto attenere al tipo di approccio del patrocinatore della resistente, si dovrebbero considerare irricevibili le sue osservazioni e pertanto la contestazione della legittimazione del collega dal momento che alle medesime egli non ha allegato alcuna procura, limitandosi a riservarne lulteriore, non avvenuta, produzione. In assenza di seri dubbi sulla legittimazione dei patrocinatori di entrambe le parti, occorre entrare nel merito senza inutile indugio supplementare.
2.Per la ricorrente appare evidente nel caso di specie che con ilprecetto esecutivo impugnato la PI 1persegua lo scopo di esercitare pressione nei suoi confronti e di danneggiarla, così da indurla a far cancellare il precetto che in precedenza aveva fatto spiccare contro di essa. Rileva in proposito che lo scritto del 5 ottobre e le-mail del 18 ottobre 2018 sono atti ricattatori, che limporto preteso dalla controparte èfavoloso e astronomicoe che la motivazione del credito posto in esecuzione, ovvero la perdita di guadagno per la mancata conferma di mandati e prestazioni dellarchitettura, è fittizia e diverge da quanto la resistente aveva paventato inizialmente nei propri scritti, ove si fa riferimento a undanno al credito.
Dal canto suo, la PI 1 osserva che la sua richiesta di far cancellare il precetto era legittima e comprensibile, avendo fatto presente sin da subito allRI 1 che latto in questione le stava creando danni, siccome fa notare proprio in quel periodo contava di ricevere unmandato molto importante da parte della PI 5,la quale si è poi rivolta ad altri a causa dellesistenza del precetto esecutivo. A sostegno delle sue argomentazioni, la resistente ha prodotto lo scritto del 12 ottobre 2018 con cui la PI 2 le aveva comunicato di non poterle affidare il mandato per lo sviluppo esecutivo, la direzione lavori e la promozione del progetto __________, dal momento chesiamo venuti a conoscenza dellesistenza di un precetto esecutivo che il suo Studio, quale debitore, hanel confronto di terzi. Precisa infine che la somma di fr. 405'000.oggetto del precetto impugnato si compone di fr. 390'000. riferiti al danno conseguente alla perdita di guadagno che il mandato avrebbe permesso di realizzare e di fr. 15'000. per le spese legali relative allincasso.
Nella replica spontanea linsorgente allega che contro il primo precetto emesso il 13 ottobre 2017 la resistente non aveva obiettato nulla, limitandosi ad interporre opposizione. Non si comprende allora, essa sostiene, perché di fronte a un secondo precetto per lincasso dello stesso credito la PI 2 dovrebbe annullare dei mandati già in essere. Rileva pure che lo scritto di questultimareca maldestramente la data del 12 ottobre 2018, che viene a porsi prima dello scadere del termine assegnatole con lo scritto del 5 ottobre 2018. A suo parere, alla luce di tali circostanze, la tesi della controparte è stata costruita ad arte ai fini delle osservazioni al ricorso.
3.La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette linoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare lesistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né allufficio desecuzione né allautorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla lesecuzionemanifestamenteabusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con listituto dellesecuzione, in specie perangariare deliberatamente lescusso o per frivolezza(sentenza 5A.476/2008 precitata, consid.4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b;Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.I, 1999, n. 36 ad art. 8aLEF). Lufficio desecuzione non può e non deve sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi del tutto eccezionali, senza facoltà dindagare sullorigine del credito (DTF115 III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dellescusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).
3.1Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che lescusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85ae 86 LEF; azione di accertamento dellinesistenza di un credito: DTF125 III 149 ss.), labuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non lincasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dellopposizione né laccertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dellescusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti allufficio desecuzione o allescusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo lavvio di unesecuzione che contraddice le aspettative che lescusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dallescutente (venire contra factum proprium,DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro luso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza dellaCEF15.2018.52 del 20 luglio 2018, consid. 3.1).
3.2Lufficio desecuzione è competente per accertare dufficio la nullità dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale competenza spetta anche allautorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure nei casi in cui il carattere manifesto dellabuso diventa riconoscibile solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza della CEF già citata, consid. 3.2 e rinvii).Dal 1° gennaio 2019, il riserbo di cui le autorità esecutive devono dar prova in questo genere di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8acpv. 3 lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioni ingiustificate.
3.3Nel caso in rassegna, non si disconosce che la PI 1, nello scritto del 5 ottobre (doc. E) e nelle-mail del 18 ottobre2018 (doc. F), accenna allinvio di uncontro precettoqualora la RI 1 non avesse ritirato la sua esecuzione, ma in ambedue i documenti la resistente giustifica la sua diffida anche alludendo rispettivamente aun danno professionale e lavorativo per perdita mandatie adanni al credito. Ora, è notorio che precetti esecutivi possano recare danni al credito di chi ne è loggetto (motivo per cui è stato adottato ilnuovo art. 8acpv. 3 lett. d LEF). Daltronde la resistente ha prodotto la dichiarazione 12 ottobre 2018 della PI 2 (doc. 3) a giustificazione dellasserito danno subìto per il mancato guadagno cagionato dalla revoca del mandato. Certo, la ricorrente arguisce in replica che la controparte non èassolutamente credibileperché la PI 2 non sarebbe proprietaria né possiederebbe alcun diritto sul lotto di terreno citato nella nota dichiarazione. Si tratta però di una censura relativa allafondatezza della pretesa posta in esecuzione, che né lUE né la Camera sono abilitati a sindacare (sopra consid. 3 e 3.1).
Che poi la PI 2 non abbia rinunciato a relazioni contrattuali con la PI 1già dopo la notifica del primo precetto esecutivo fatto spiccare dalla ricorrente il 9 ottobre 2017 (doc. H accluso irritualmente [sentenza della CEF 15.2017.70 del 17 maggio 2018 consid. 7.1] alla replica spontanea), e che la sua dichiarazione del 12 ottobre 2018(doc. 3) rechimaldestramenteuna data forse anteriore alla scadenza impartita alla ricorrente per ritirare la sua esecuzione (5 giorni dalla data non nota dellintimazione dello scritto 5 ottobre 2018 [doc. E]), non dimostra ancora un abuso di diritto manifesto, giacché non è dato di sapere quando la PI 2 ha avuto conoscenza di quelle esecuzioni né, quindi, quando sarebbe sorto il preteso danno di cui la PI 1 si professa vittima.
3.4Alla luce di quanto precede, di fronte a un unico precetto esecutivo emesso in tempi recenti sicché non si può dacchito escludere che la PI 1 prosegua lesecuzione per un motivo non manifestamente estraneo allistituto dellesecuzione (incasso di un creditoper il risarcimento di un mancato guadagno non del tutto assurdo) non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che giurisprudenza e dottrina impongono perché sia dato un chiaro abuso di diritto.
Il ricorso si rivela pertanto infondato, fermarestando lafacoltà per ambedue le parti di fare accertare giudizialmente linesistenza dei crediti dedotti in esecuzione o disospenderne la comunicazione a terzi giusta lart. 8acpv. 3 lett. d LEF.
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.