opencaselaw.ch

15.2017.20

Notifica di atti esecutivi a una persona giuridica, la cui sede si trova presso quella dell’escutente, nelle mani della segretaria di quest’ultima. Riconsiderazione parziale nel senso dell’annullamento delle comminatorie di fallimento e la registrazione delle opposizioni ai precetti esecutivi

Ticino · 2017-06-26 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (6 Absätze)

E. 7 novembre 2016 a comunicare agli organi della società escussa “che ci è pervenuta corrispondenza per la vostra società” . Le società escutenti avrebbero dovuto invece indicare all’UE o al­l’agente notificatore l’indirizzo personale di uno dei membri del consiglio d’amministrazione della società escussa.

E. 8 La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, l’esecu­­zione è assolutamente nulla e la sua nullità può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora il precetto esecutivo sia comunque giunto all’escusso ancorché in un modo non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuto effettiva conoscenza ( DTF 128 III 104, consid. 2, 120 III 116, consid. 3/b; 110 III 11, consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.228/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2; sentenze della CEF 15.2015.33/38 del 26 maggio 2015 consid. 5.1 con riferimenti, e 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008, consid. 3.2 e 5A_548/2001 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1; Amonn/Walther , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Kon­kursrechts,

E. 8.1 Nel caso di specie, già si è detto che la notificazione dei precetti esecutivi non ha avuto luogo conformemente alla legge (v. sopra consid. 7). Ciononostante, l’escussa ha potuto prendere conoscenza del contenuto essenziale dei precetti il giorno in cui ha ricevuto le comminatorie di fallimento e ottenuto dall’Ufficio copia degli stessi. Presentando poi i l ricorso in rassegna entro

E. 8.2 Alla luce di quanto precede, l’UE di Lugano ha correttamente annullato le comminatorie di fallimento con il provvedimento di riconsiderazione, poiché le esecuzioni risultano, come visto, validamente sospese da opposizione (art. 78 cpv. 1 LEF). Di modo che si giustifica la reiezione sia del ricorso della RI 1 nella misura in cui esso non è diventato senza oggetto, sia del ricorso delle procedenti, compresa la domanda di comminazione di una multa, dato che la decisione di riconsiderazione viene confermata. 9. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto in seguito al­l’emanazione della decisione di riconsiderazione il 19 aprile 2017 , il ricorso della RI 1 è respinto. 2. Il ricorso dell’PI 1 è respinto. 3. Il ricorso dell’PI 2 è respinto. 4. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 5. Notificazione a: –; –(per sé e per l’PI 2). Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

E. 9 a ed. 2013, n. 27-28 ad § 12).

E. 10 giorni dalla ricezione delle comminatorie di fallimento e delle copie dei precetti esecutivi, avvenuta il 2 marzo 2017, la ricorrente, nel contestare la legittimità delle esecuzioni, di fatto vi ha interposto opposizione (v. sentenza della CEF 15.2013.110 del 7 febbraio 2014 consid. 4.2). Non ha quindi alcun interesse degno di protezione a far annullare

– come richiede – le notifiche dei precetti esecutivi, poiché una nuova notificazione costituirebbe una mera formalità priva di utilità (cfr. DTF 112 III 81 consid. 2; Jeanneret/ Lembo , in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 35 ad art. 64 LEF ; Angst , op. cit.; n. 23 ad art. 64; sentenza della CEF 15.2013.85 del 3 febbraio 2014 consid. 5.2), bastando la registrazione delle opposizioni formulate dalla ricorrente già operata dall’UE.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.15.2017.20

15.2017.35

Lugano

26 giugno 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 13 marzo 2017 di

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro i precetti esecutivi emes­siil 3 novembre 2016 e contro le comminatorie di fallimento emesse l’8 febbraio 2017 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente rispettivamente da

PI 1, __________

PI 2, __________

(patrocinate dall’__________. __________, studio legale PI 1,

__________)

in diritto:                  1.Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica delle comminatorie di fallimento, avvenuta il 2 marzo 2017, il ricorso inoltrato dalla RI 1il 13 marzo 2017 è in linea di principio ricevibile in quanto il termine scadeva domenica 12 marzo 2017 e, per l’effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, è stato prorogato fino a lunedì 13 marzo 2017 (art. 17 LEF).Pure tempestivo si rivela il ricorso presentato il 28 aprile 2017 dall’PI 1 per sé e per l’PI 2 contro la decisione di riconsiderazione, da esse ritirata il 21 aprile 2017.

2.Vertendo sugli stessi atti esecutivi – ossia la notifica, alla medesima persona, dei precetti esecutivi n.__________ e __________,e le susseguenti comminatorie di fallimento – le due procedure di ricorso in oggetto possono essere congiunte (art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

8.La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principiosanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, l’esecu­­zione è assolutamente nulla e la sua nullità può e deve essere rilevata in qualsiasi momento.Qualora il precetto esecutivo sia comunque giunto all’escusso ancorché in un modo non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuto effettiva conoscenza (DTF 128 III 104, consid. 2, 120 III 116, consid. 3/b; 110 III 11, consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.228/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 4.2; sentenze della CEF 15.2015.33/38 del 26 maggio 2015 consid. 5.1 con riferimenti, e 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c).Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia adecorrereda tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008,consid. 3.2 e 5A_548/2001 del 5 dicembre 2011, consid.2.1;Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Kon­kursrechts,9aed. 2013, n. 27-28 ad § 12).

–;

–(per sé

e per l’PI 2).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.