Ricorso contro il verbale di pignoramento. Contestazione della stima. Impignorabilità degli strumenti necessari alla professione
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.09.2016 15.2016.72
Ricorso contro il verbale di pignoramento. Contestazione della stima. Impignorabilità degli strumenti necessari alla professione
Incarto n. 15.2016.72 Lugano 21 settembre 2016 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 10 agosto 2016 di RE 1 contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 29 dicembre 2015 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla PI 1, __________ ritenuto in fatto e considerato in diritto: che nell’esecuzione n. __________ promossa il 21 dicembre 2015 dalla CO 1 nei confronti di RE 1 per l’incasso di un attestato di carenza di beni di fr. 2'096.75 rilasciato il 3 settembre 2015, il 29 dicembre 2015 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha fatto pignorare presso la bancarella del Mercatino di Natale di __________ “una partita di assi d’ulivo ca. 50/60 pezzi”, attribuendole un valore di stima di fr. 2'000.–; che il 7 gennaio 2016 l’escusso ha dichiarato che la partita di “assi d’ulivo” (meglio detti taglieri) pignorati è proprietà della moglie, M__________ __________, e ne ha contestato il valore di stima, facendo valere che i prezzi da anni esposti sulla bancarella, che variano da fr. 40.– a fr. 150.– tenuto conto che i taglieri sono creati artigianalmente da lui e dalla moglie, superano ampiamente il valore medio di fr. 30.– a 40.– preso in considerazione dall’Ufficio; che avendo la PI 1 contestato la rivendicazione della moglie dell’escusso, entro il termine impartito dall’UE il 29 gennaio 2016 M__________ __________ ha inoltrato alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio una richiesta (recte: petizione) di accertamento della sua proprietà sui taglieri pignorati; che adita dalla moglie contro la decisione 4 maggio 2016 con cui il Giudice di pace del circolo del Ceresio aveva (implicitamente) rigettato la petizione, la Camera ha respinto il reclamo con sentenza del 5 luglio 2016 (inc. 14.2016.121), ora passata in giudicato; che il 9 agosto 2016 RE 1 ha trasmesso alla Camera il suo scritto del 7 gennaio 2016 all’UE, chiedendo di considerarlo come un “reclamo” secondo l’art. 17 LEF contro il pignoramento di merce necessaria al sostentamento suo e della moglie, stimato oltretutto in modo errato alla stregua di legna da ardere; che per quanto attiene alla questione della stima, va ricordato che il valore di stima determinante nel senso dell’art. 97 cpv. 1 LEF è quello riferito al prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all’asta eseguita nei termini di legge, ossia a breve termine (sentenze della CEF 15.2012.17/40 del 30 maggio 2012 consid. 3 e 15.2005.47 del 2 giugno 2005 consid. 3; Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010,
n. 10 ad art. 97 LEF con rinvii) e non il prezzo che l’escusso vorrebbe ottenerne o cerca di ottenere da anni; che la censura è pertanto infondata; che l’allegazione secondo cui i taglieri pignorati sarebbero necessari al sostentamento del ricorrente e della moglie non figura nello scritto del 7 gennaio 2016 ed è pertanto ampiamente tardiva, siccome il termine di ricorso è di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 LEF); che ad ogni modo la Camera, nella sentenza del 5 luglio 2016 (consid. 7), ha già avuto modo di rammentare al ricorrente che la merce destinata alla vendita o alla locazione non è uno strumento impignorabile siccome necessario alla professione nel senso dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF (DTF 113 III 77, Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 97 ad art. 92 LEF) né (ancora) un reddito giusta l’art. 93 LEF; che p er legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:
–;
– . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.