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15.2016.20

Procedimento disciplinare. Effetti della disdetta del rapporto di servizio. Accettazione di vantaggi. Relazione tra pena penale e sanzione disciplinare

Ticino · 2017-02-24 · Italiano TI
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Sachverhalt

costitutivi di infrazione disciplinare non sono definiti nella legge. In senso generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri di funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto esecutivo, comprese eventuali direttive impartite dall’autorità di vigilanza. Nell’ambito disciplinare vige tuttavia il principio di opportunità, secondo cui non ogni violazione dei doveri di funzione dev’essere sanzionata.Sebbene la legge non lo precisi, la colpa è un presupposto essenziale dell’intervento disciplinare. La sanzione disciplinare deve inoltre rispettare il principio della proporzionalità, ciò che significa che, da una parte, deve essere idonea a garantire l’os­­servanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace esecuzione delle mansioni pubbliche, nonché la salvaguardia della fiducia nell’amministrazione, e dall’altra, dev’essere commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione e al grado di colpa dell’agente. Occorre considerare eventuali altre sanzioni, in particolare di natura penale, inflittegli per i medesimi fatti (sentenza della CEF 15.2010.95 del 17 ottobre 2011, consid. 4 e riferimenti citati).

5.Nel caso in rassegna, l’istruttoria condotta dall’ispettore della Ca­mera siain collaborazione con la polizia siain modo autonomo, in particolare per quanto attiene alla verifica dettagliata degli incarti della PI 2gestiti da DN 1, non hanno evidenziato chiare infrazioni punibili disciplinarmente oltre a quelle sanzionate sul piano penale.

5.1In particolare, la“flessibilità”dimostrata dal segnalato nei confrontidella PI 2non può essere considerata con certezza come un trattamento di favore, siccome una certa tolleranza rispetto ai termini di realizzazione stabiliti dalla legge è prassi assai diffusa negli UE, specialmente quando l’escusso paga, pure con ritardo, rate, acconti o esecuzioni, e ciò anche nell’interesse e a volte con l’accordo tacito degli stessi creditori. Anche l’annul­­lamento della notifica del pignoramento del credito della PI 2 contro l’__________ potrebbe spiegarsi con tale volontà di conciliare gli interessi del debitore e dei creditori (peraltro contemplato all’art. 95 cpv. 5 LEF). Lo stesso dicasi della consulenza fornita dal segnalato sulle istanze di fallimento notificate alla società. Non è d’altronde stato identificato il responsabile della mancata registrazione di talune domande di realizzazione nel sistema informatico né accertato il carattere colposo di tale negligenza. Infine, non è stato dimostrato che DN 1 abbia collaborato durante le ore di lavoro alle pratiche gestite dalla moglie né di avere gestito incarti di debitori di cui si occupava la moglie. Accertamenti più approfonditi sui fatti appena esposti non appaiono poi opportuni, dal momento che il rapporto d’im­­piego del segnalato è terminato il 1° settembre 2016 (sopra ad E), sicché eventuali sanzioni disciplinari aggiuntive non potrebbero più avere alcun effetto preventivo.

5.2L’accettazione di vantaggi (art. 322sexiesCP), invece, costituisce chiaramente un comportamento di rilevanza anche disciplinare. Invero, dirigere l’asta di un veicolo sapendo che sarebbe stato messo a disposizione del figlio contravviene già di per sé al dovere di astenersi negli affari di parenti (art. 10 cpv. 1 n. 2bisLEF) a prescindere se ciò costituisca o no un vantaggio nel senso dell’art. 322sexiesCP. Ad ogni modo l’infrazione disciplinare risulta assorbita dal reato per cui il segnalato è già stato punito sul piano penale (sopra ad F). Non essendo, come visto, state riscontrate altre violazioni dei doveri del funzionario esulanti dalle fattispecie che hanno condotto alla condanna penale, occorre in definitiva rinunciare a infliggere al denunciato una sanzione disciplinare (sopra consid. 4 in fine).

–avv.,;

–;

–,,

(riservata);

–,,  (riservata).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna (art. 72 e segg. LTF), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF), con la limitazione di cui all’art. 93 LTF.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 Nel caso in rassegna, l’istruttoria condotta dall’ispettore della Ca­mera sia in collaborazione con la polizia sia in modo autonomo, in particolare per quanto attiene alla verifica dettagliata degli incarti della PI 2 gestiti da DN 1, non hanno evidenziato chiare infrazioni punibili disciplinarmente oltre a quelle sanzionate sul piano penale.

E. 5.1 In particolare, la “flessibilità” dimostrata dal segnalato nei confronti della PI 2 non può essere considerata con certezza come un trattamento di favore, siccome una certa tolleranza rispetto ai termini di realizzazione stabiliti dalla legge è prassi assai diffusa negli UE, specialmente quando l’escusso paga, pure con ritardo, rate, acconti o esecuzioni, e ciò anche nell’interesse e a volte con l’accordo tacito degli stessi creditori. Anche l’annul­­lamento della notifica del pignoramento del credito della PI 2 contro l’__________ potrebbe spiegarsi con tale volontà di conciliare gli interessi del debitore e dei creditori (peraltro contemplato all’art. 95 cpv. 5 LEF). Lo stesso dicasi della consulenza fornita dal segnalato sulle istanze di fallimento notificate alla società. Non è d’altronde stato identificato il responsabile della mancata registrazione di talune domande di realizzazione nel sistema informatico né accertato il carattere colposo di tale negligenza. Infine, non è stato dimostrato che DN 1 abbia collaborato durante le ore di lavoro alle pratiche gestite dalla moglie né di avere gestito incarti di debitori di cui si occupava la moglie. Accertamenti più approfonditi sui fatti appena esposti non appaiono poi opportuni, dal momento che il rapporto d’im­­piego del segnalato è terminato il 1° settembre 2016 (sopra ad E), sicché eventuali sanzioni disciplinari aggiuntive non potrebbero più avere alcun effetto preventivo.

E. 5.2 L’accettazione di vantaggi (art. 322 sexies CP), invece, costituisce chiaramente un comportamento di rilevanza anche disciplinare. Invero, dirigere l’asta di un veicolo sapendo che sarebbe stato messo a disposizione del figlio contravviene già di per sé al dovere di astenersi negli affari di parenti (art. 10 cpv. 1 n. 2 bis LEF) a prescindere se ciò costituisca o no un vantaggio nel senso dell’art. 322 sexies CP. Ad ogni modo l’infrazione disciplinare risulta assorbita dal reato per cui il segnalato è già stato punito sul piano penale (sopra ad F). Non essendo, come visto, state riscontrate altre violazioni dei doveri del funzionario esulanti dalle fattispecie che hanno condotto alla condanna penale, occorre in definitiva rinunciare a infliggere al denunciato una sanzione disciplinare (sopra consid. 4 in fine). Per questi motivi, pronuncia:              1. In considerazione delle sanzioni in cui DN 1 è già incorso per i medesimi fatti sul piano penale, si prescinde dall’in­­fliggergli una sanzione disciplinare. 2. Non si prelevano spese. 3 .   Notificazione a: – avv.,; –; –,, (riservata); –,,  (riservata). Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna (art. 72 e segg. LTF), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF), con la limitazione di cui all’art. 93 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2016.20

Lugano

24 febbraio 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente,

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sulla segnalazione 26 febbraio 2016 del

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Lugano

relativa all’apertura di un procedimento penale per sospetto di reati di corruzione passiva e accettazione di vantaggi (art. 322quatere segg. CP) nei confronti del caposervizio __________ dell’Ufficio di esecuzione __________

DN 1

2.Il procedimento disciplinare è retto nel nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2 LALEF), tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF), quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF); può essere promosso d’ufficio dall’autorità cantonale di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del diritto esecutivo federale. Secondo la giurisprudenza di questa Camera, il procedimento disciplinare può essere avviato anche se il rapporto di lavoro con il funzionario sospettato è già stato disdetto (sentenza della CEF 15.2010.95 del 17 ottobre 2011, consid. 2 e riferimenti citati). Per la dottrina specialistica, invero, una misura disciplinare può essere inflitta solo finché l’organo oggetto dell’inchiesta disciplinare mantiene la propria mansioneufficiale (FrancoLorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde undNichtigkeit, 2000, n. 37 ad art. 14 LEF;Emmelin: Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010, n. 7 i.f. ad art. 14 LEF). E a ben vedere nella decisione del 31 gennaio 2005 (BlSchK 2006, 67 segg.) sulla quale si fonda la giurisprudenza ticinese, l’autorità di vigilanza grigionese ha statuito disciplinarmente sì dopo la di­sdetta del rapporto di servizio con l‘ufficiale sanzionato ma prima della fine effettiva di tale rapporto (consid. 1/d). Ciò nondimeno ci si può chiedere, alla stregua dell’autorità grigionese, se le sanzioni disciplinari non hanno anche quale scopo un certo effetto preventivo generale oltre alla salvaguardia della fiducia della popolazione nell’amministrazione,che il prevenuto non deve potere ostacolare rassegnando le dimissioni dopo l’apertura della procedura disciplinare. La questione può tuttavia essere lasciata aperta nella fattispecie visto l’esito del giudizio odierno.

3.   Secondo l’art. 14 cpv. 2 LEF, nei confronti dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti, o di un funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a 1'000 franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione.

4.Mentre il catalogo delle misure disciplinari è puntuale ed esaustivo, i fatti costitutivi di infrazione disciplinare non sono definiti nella legge. In senso generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri di funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto esecutivo, comprese eventuali direttive impartite dall’autorità di vigilanza. Nell’ambito disciplinare vige tuttavia il principio di opportunità, secondo cui non ogni violazione dei doveri di funzione dev’essere sanzionata.Sebbene la legge non lo precisi, la colpa è un presupposto essenziale dell’intervento disciplinare. La sanzione disciplinare deve inoltre rispettare il principio della proporzionalità, ciò che significa che, da una parte, deve essere idonea a garantire l’os­­servanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace esecuzione delle mansioni pubbliche, nonché la salvaguardia della fiducia nell’amministrazione, e dall’altra, dev’essere commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione e al grado di colpa dell’agente. Occorre considerare eventuali altre sanzioni, in particolare di natura penale, inflittegli per i medesimi fatti (sentenza della CEF 15.2010.95 del 17 ottobre 2011, consid. 4 e riferimenti citati).

5.Nel caso in rassegna, l’istruttoria condotta dall’ispettore della Ca­mera siain collaborazione con la polizia siain modo autonomo, in particolare per quanto attiene alla verifica dettagliata degli incarti della PI 2gestiti da DN 1, non hanno evidenziato chiare infrazioni punibili disciplinarmente oltre a quelle sanzionate sul piano penale.

5.1In particolare, la“flessibilità”dimostrata dal segnalato nei confrontidella PI 2non può essere considerata con certezza come un trattamento di favore, siccome una certa tolleranza rispetto ai termini di realizzazione stabiliti dalla legge è prassi assai diffusa negli UE, specialmente quando l’escusso paga, pure con ritardo, rate, acconti o esecuzioni, e ciò anche nell’interesse e a volte con l’accordo tacito degli stessi creditori. Anche l’annul­­lamento della notifica del pignoramento del credito della PI 2 contro l’__________ potrebbe spiegarsi con tale volontà di conciliare gli interessi del debitore e dei creditori (peraltro contemplato all’art. 95 cpv. 5 LEF). Lo stesso dicasi della consulenza fornita dal segnalato sulle istanze di fallimento notificate alla società. Non è d’altronde stato identificato il responsabile della mancata registrazione di talune domande di realizzazione nel sistema informatico né accertato il carattere colposo di tale negligenza. Infine, non è stato dimostrato che DN 1 abbia collaborato durante le ore di lavoro alle pratiche gestite dalla moglie né di avere gestito incarti di debitori di cui si occupava la moglie. Accertamenti più approfonditi sui fatti appena esposti non appaiono poi opportuni, dal momento che il rapporto d’im­­piego del segnalato è terminato il 1° settembre 2016 (sopra ad E), sicché eventuali sanzioni disciplinari aggiuntive non potrebbero più avere alcun effetto preventivo.

5.2L’accettazione di vantaggi (art. 322sexiesCP), invece, costituisce chiaramente un comportamento di rilevanza anche disciplinare. Invero, dirigere l’asta di un veicolo sapendo che sarebbe stato messo a disposizione del figlio contravviene già di per sé al dovere di astenersi negli affari di parenti (art. 10 cpv. 1 n. 2bisLEF) a prescindere se ciò costituisca o no un vantaggio nel senso dell’art. 322sexiesCP. Ad ogni modo l’infrazione disciplinare risulta assorbita dal reato per cui il segnalato è già stato punito sul piano penale (sopra ad F). Non essendo, come visto, state riscontrate altre violazioni dei doveri del funzionario esulanti dalle fattispecie che hanno condotto alla condanna penale, occorre in definitiva rinunciare a infliggere al denunciato una sanzione disciplinare (sopra consid. 4 in fine).

–avv.,;

–;

–,,

(riservata);

–,,  (riservata).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna (art. 72 e segg. LTF), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF), con la limitazione di cui all’art. 93 LTF.