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15.2011.88

Fallimento. Contestazione dello stato di riparto. Esecuzione promossa prima del fallimento

Ticino · 2011-10-17 · Italiano TI
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Fallimento. Contestazione dello stato di riparto. Esecuzione promossa prima del fallimento

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.10.2011 15.2011.88

Fallimento. Contestazione dello stato di riparto. Esecuzione promossa prima del fallimento

Incarto n. 15.2011.88 Lugano 17 ottobre 2011 CJ/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini segretario: Jaques statuendo sul ricorso 30 settembre 2011 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1, e meglio contro lo stato di riparto 19 settembre 2011 allestito nella procedura fallimentare relativa a: PI 1 già in __________ viste le osservazioni 10 ottobre 2011 dell’CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che il 19 settembre 2011, nella procedura fallimentare aperta il 26 febbraio 2010 nei confronti dell’PI 1, l’CO 1, sulla base della graduatoria depositata il 28 giugno 2010 e regolarmente passata in giudicato (cfr. attestazione della Pretura del 30 luglio 2010), ha allestito lo stato di riparto, che per il credito insinuato dall’avv. RI 1, pari a fr. 19'750,70 e ammesso in terza classe, è previsto un dividendo di fr. 151,35 (pari allo 0,766355%); che l’avv. RI 1 contesta tale atto, “chiedendo che la graduatoria debba essere modificata, e ciò poiché nelle precedenti comunicazioni dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, non risultavano gli altri creditori (cfr. riparto 21 settembre 2009)”; che il ricorrente si riferisce al riguardo ad un verbale di pignoramento del 20 aprile 2007 e ritiene che il suo credito, per il cui incasso egli aveva inoltrato un’esecuzione il 17 febbraio 2006, “deve essere precedente a quelli indicati nello stato di riparto impugnato”; che la ricevibilità del ricorso è dubbia, siccome il ricorrente, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 7 cpv. 3 lett. a della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR), non ha formulato domande precise, sicché non si capisce se pretende che il proprio credito sia interamente tacitato o se fa valere unicamente un diritto preferenziale sul dividendo spettante ai crediti – ne cita solo due – che non figuravano nel verbale di pignoramento del 20 aprile 2007; che in ogni caso il ricorso andrebbe respinto nel merito in quanto manifestamente infondato; che infatti l’avv. RI 1, in modo invero sorprendente vista la sua professione, confonde esecuzione in via di pignoramento e fallimento; che giusta l’art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso al momento dell’apertura del fallimento dell’escusso cessano di diritto e, nella fase di riparto, i creditori concorrono fra loro a parità di diritto, nell’ordine delle classi stabilite all’art. 219 LEF (art. 220 LEF); che pertanto gli eventuali benefici procedurali ottenuti in procedure esecutive promosse prima dell’apertura del fallimento decadono con la stessa, con riserva dell’ipotesi contemplata all’art. 199 cpv. 2 LEF, che comunque il ricorrente non pretende né dimostra sia realizzata nella fattispecie; che in ogni caso si evince dallo stato di riparto allestito il 21 settembre 2009 nella procedura di realizzazione immobiliare relativa ai fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________ di spettanza del defunto (doc. C allegato al ricorso) che nessuna eccedenza era potuta essere versata ai favori dei creditori pignoranti, tra cui figurava l’avv. RI 1 (es. n. __________); che va infine ricordato che i creditori possono insinuare il proprio credito nel fallimento fino alla sua chiusura (art. 251 LEF), anche se non avevano in precedenza promosso un’esecuzione contro il fallito, e che la graduatoria di regola non può più essere rimessa in discussione con un ricorso contro lo stato di riparto (DTF 56 III 22; CEF 27 settembre 2005, inc. 15.05.97); che il ricorso va pertanto respinto; che visto il suo carattere manifestamente infondato, si prescinde dal notificare agli altri creditori sia il ricorso che la presente decisione; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 206, 219, 251, 264 LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione all’avv. RI 1. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.