Realizzazione di fondi. Differimento dell'asta in caso di contestazione di un credito iscritto nell'elenco oneri
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.07.2010 15.2010.69
Realizzazione di fondi. Differimento dell'asta in caso di contestazione di un credito iscritto nell'elenco oneri
Incarto n. 15.2010.69 Lugano 30 luglio 2010 CJ/fp/lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will segretario: Jaques statuendo sul ricorso 28 maggio 2010 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 18 maggio 2010 con cui è stato rifiutato il differimento dell’incanto dei fondi part. n. __________ e __________ RFD di __________, sezione di __________, di proprietà del ricorrente, nella procedura immobiliare n. 666/09, che concerne anche:
1. PI 1 rappr. da RA 1
2. PI 2 viste le osservazioni 16 giugno 2010 dell’CO 1; richiamato il decreto presidenziale 31 maggio 2010, con cui è stata respinta la domanda volta alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che giusta l’art. 141 LEF se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato, l’incanto dev’essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi; che l’asta va pertanto differita nell’ipotesi di liti suscettibili d’incidere sul prezzo minimo di aggiudicazione (art. 126 LEF), a meno che il contenzioso sia limitato ad una differenza minima in rapporto al valore di stima (DTF 107 III 127); che nel caso concreto, lo stesso ricorrente rileva come la sua contestazione del credito del Comune PI 1 verta su fr. 3'328,45 (a fronte dell’importo di fr. 35'931,15 iscritto nell’elenco degli oneri), mentre il valore di stima peritale dei fondi ammonta a fr. 710'000.-- (part. 382), rispettivamente a fr. 425'000.-- (part. 488), sicché l’influsso della controversia sul prezzo d’aggiudicazione (0,29%) è ovviamente irrilevante (cfr. CEF 22 luglio 1997 in re B., Rep. 1997, 247 segg. ad n. 75); che, come già ipotizzato nel decreto 31 maggio 2010, i fondi sono stati realizzati per un prezzo molto superiore al piede d’asta (fr. 38'125,70), ovvero per fr. 800'000.--, a dimostrazione che una sospensione dell’asta non era giustificata; che la censura relativa all’assegnazione del termine per contestare giudizialmente l’elenco oneri è tardiva, siccome la relativa diffida dell’Ufficio, del 10 maggio 2010, è stata notificata all’escusso l’11 maggio (cfr. avviso di ricevimento aggraffato alla decisione), mentre il ricorso è stato inoltrato solo il 29 maggio, ovvero oltre la scadenza (di dieci giorni) stabilita all’art. 17 cpv. 2 LEF; che in ogni caso la decisione dell’Ufficio va confermata anche nel merito, siccome la pretesa della PI 2 “risulta dal registro fondiario” ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 n. 3 LEF, in quanto incorporata nelle cartelle ipotecarie iscrittevi; che il ricorso va pertanto integralmente respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 108, 141 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – RI 1, __________;
– PI 2, __________; – RA 1, __________. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.