opencaselaw.ch

15.2007.86

Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Spese mediche (o paramediche) riferite a trattamenti o prestazioni anteriori al pignoramento

Ticino · 2007-09-11 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Spese mediche (o paramediche) riferite a trattamenti o prestazioni anteriori al pignoramento

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.09.2007 15.2007.86

Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Spese mediche (o paramediche) riferite a trattamenti o prestazioni anteriori al pignoramento

Incarto n. 15.2007.86 Lugano 11 settembre 2007 CJ/sc/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser segretario: Jaques statuendo sul ricorso 6 agosto 2007 di RI 1 rappr. dall’RA 1 contro l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 26 luglio 2007 emessa nella procedura di pignoramento di redditi a favore del gruppo n. __________, ora composto solo dall’esecuzione n. __________, promossa contro la ricorrente da PI 2 viste le osservazioni 8 agosto/7 settembre 2007 dell’CO 1; ricordata l’ordinanza 9 agosto 2007 con cui è stata respinta la domanda di effetto sospensivo; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che nell’ambito del summenzionato pignoramento, la ricorrente chiede all’Ufficio di prelevare sulla parte pignorata dei suoi redditi l’importo di fr. 1'028,10 da dedicare al pagamento di 5 fatture del Servizio Cure a domicilio del Luganese (__________) di data 31 novembre 2005, 31 gennaio, 28 febbraio, 31 marzo e 30 aprile 2006; che tuttavia nel minimo di esistenza non possono essere computate spese mediche (o paramediche) riferite a trattamenti o prestazioni anteriori al pignoramento (DTF 85 III 67; Ochsner, Commentaire romand de la LP, n. 146 ad art. 93), dal momento che dette prestazioni già sono state fornite (e quindi non sono più indispensabili giusta l’art. 93 LEF) e che per legge i relativi crediti non sono privilegiati rispetto ad altri; che nel caso concreto il pignoramento, eseguito il 24 aprile 2007, è successivo alle prestazioni in questione; che il ricorso va pertanto respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 6 agosto 2007 di RI 1, __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a:  – avv. RA 1, __________;

– PI 2, __________. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.