Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 La rimunerazione dell’avv. IS1 per l’attività svolta dal 23 febbraio 1989 al 6 dicembre 1994, quale membro della delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento PI1, è determinata in fr. 900.--.
E. 3 Non si prelevano spese.
E. 4 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF
E. 5 Intimazione a: – Comunicazione __________,. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.08.2004 15.2004.122
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.2004.122 Lugano 1 agosto 2004 /FP/fp/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser segretario: Piccirilli statuendo sull’istanza 5 luglio 2004 di IS1 chiedente la determinazione della rimunerazione per l’attività svolta in seno alla delegazione dei creditori nel fallimento PI1 esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che il 9 febbraio 1989 la prima assemblea dei creditori del fallimento PI1 nominava una delegazione dei creditori nelle persone degli avvocati __________, __________ e IS1; che con istanza 5 luglio 2004 l’avv. IS1, ha chiesto il riconoscimento della seguente nota d’onorario per prestazioni effettuate nel fallimento PI1, dal 23 febbraio 1983 al 6 dicembre 1994, quale membro della delegazione dei creditori: onorario fr. 900.-- IVA fr. 68.40 Totale fr. 968.40 che nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44 cons. 1); che i valori indicati appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione fallimentare PI1; che per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF; che per quanto attiene l’IVA occorre rilevare che, giusta l’art. 23 cpv. 1 LIVA, gli UEF non sono assoggettati all’imposta per le prestazioni effettuate nell’esercizio della loro sovranità (BlSchK 2001, p. 28–40); che le tasse e gli anticipi spese da essi riscossi in virtù della OTLEF non costituiscono pertanto una controprestazione imponibile; che lo stesso vale quando l’effettuazione di tali prestazioni viene affidata a terze persone, purché queste eseguano la prestazione nell’ambito dell’espletamento di una funzione pubblica, sottostiano alla vigilanza dell’autorità e abbiano potere decisionale giusta la LEF; che sono considerate terze persone gli organi straordinari, segnatamente l’amministrazione speciale del fallimento, l’assemblea dei creditori, la delegazione dei creditori, il commissario e il liquidatore; che conformemente a quanto precede un atto sovrano è dato unicamente quando il medesimo viene effettuato in applicazione della LEF e le relative spese vengono riscosse in base alla OTLEF; che nel caso di specie le prestazioni effettuate dall’avv. IS1, membro della delegazione dei creditori, non sono soggette all’IVA; che pertanto dalla notula in oggetto deve essere stralciato gli l’importo di fr. 68.40 relativo all’IVA. richiamati gli art. 1 ss., 46 e 47 OTLEF pronuncia: 1. L’istanza 5 luglio 2004 dell’avv. IS1, è parzialmente accolta. 2. La rimunerazione dell’avv. IS1 per l’attività svolta dal 23 febbraio 1989 al 6 dicembre 1994, quale membro della delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento PI1, è determinata in fr. 900.--. 3. Non si prelevano spese. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF 5. Intimazione a: – Comunicazione __________,. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente Il segretario