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15.2004.118

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-08-01 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 febbraio 1989 al 12 dicembre 2003 quale membro della delegazione dei creditori: onorario                         fr.      1'175.-- trasferte                          fr.         375.-- spese fr.         216.-- Totale                             fr.      1'776.-- che nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44 cons. 1); che i valori indicati appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione fallimentare PI1 che per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF; richiamati gli art. 1 ss., 46 e 47 OTLEF pronuncia:           1. L’istanza 2 luglio 2004 dell’avv. IS1,, è accolta. La rimunerazione dell’avv. IS1 per l’attività svolta quale membro della delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento PI1,  per il periodo dal  29 febbraio 1989 al 12 dicembre 2003, è determinata come segue: onorario                         fr.      1'175.-- trasferte                          fr.         375.-- spese fr.         216.-- Totale                             fr.      1'776.-- 3. Non si prelevano spese. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF 5. Intimazione a: – avv. IS1, Comunicazione __________,. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente Il segretario

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.08.2004 15.2004.118

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2004.118 Lugano 1 agosto 2004 /FP/fp/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Walser segretario: Piccirilli statuendo sull’istanza 2 luglio 2004 di IS1 Chiedente la determinazione della rimunerazione per l’attività svolta in seno alla delegazione dei creditori nel fallimento PI1 esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che il 9 febbraio 1989 la prima assemblea dei creditori del fallimento PI1 nominava una delegazione dei creditori nelle persone degli avvocati __________ __________, IS1 e __________; che con istanza 2 luglio 2004 l’avv. IS1, ha chiesto il riconoscimento delle seguente note d’onorario per prestazioni effettuate nel fallimento PI1 dal 29 febbraio 1989 al 12 dicembre 2003 quale membro della delegazione dei creditori: onorario                         fr.      1'175.-- trasferte                          fr.         375.-- spese fr.         216.-- Totale                             fr.      1'776.-- che nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44 cons. 1); che i valori indicati appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione fallimentare PI1 che per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF; richiamati gli art. 1 ss., 46 e 47 OTLEF pronuncia:           1. L’istanza 2 luglio 2004 dell’avv. IS1,, è accolta. La rimunerazione dell’avv. IS1 per l’attività svolta quale membro della delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento PI1,  per il periodo dal  29 febbraio 1989 al 12 dicembre 2003, è determinata come segue: onorario                         fr.      1'175.-- trasferte                          fr.         375.-- spese fr.         216.-- Totale                             fr.      1'776.-- 3. Non si prelevano spese. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF 5. Intimazione a: – avv. IS1, Comunicazione __________,. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente Il segretario