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15.2003.88

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-06-16 · Italiano TI
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Incarto n. CEF Vig.15.2003.88

Lugano

16 giugno 2003

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza

visto il ricorso annesso;

preso atto della domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo;

richiamati gli art. 36 LEF, 10 e 24a LPR

ordina:

1. Al ricorso            è concesso effetto sospensivo.

2. Fino alla decisione sul ricorso             si può procedere ad atti e misure esecutivi.

3. Notificazione alle parti con il ricorso a cura dell'organo d'esecuzione e/o fallimento competente.

giudice F. Cometta