opencaselaw.ch

15.2003.57

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-04-23 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 85, 85a, 86, 90 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.04.2003 15.2003.57

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2003.57 Lugano 23 aprile 2003 /CJ/fc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Giani segretario: Jaques, vicecancelliere statuendo sul ricorso 18 febbraio 2003 di __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro l’avviso di pignoramento 6 febbraio 2003 relativo alla procedura n. __________ promossa avverso il ricorrente dallo __________ viste le osservazioni 21 marzo 2003 dell’UEF di Bellinzona; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerando in diritto: che il ricorrente si oppone all’avviso di pignoramento facendo valere diverse censure di merito (mancata "esazione" nei confronti della società __________ mancata insinuazione nel fallimento di quest’ultima, uscita del ricorrente dal consiglio d’amministrazione); che benché abbia ritirato l’opposizione all’esecuzione in esame (cfr. dispositivo

n. 1 del decreto di stralcio emesso il 26 agosto 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona), egli dichiara di non riconoscere il debito; che, visti il ritiro dell’opposizione e la domanda di proseguimento dell’esecuzione presentata il 26 novembre 2002 dal procedente, il provvedimento impugnato risulta ineccepibile; che se il ricorrente ritiene infondato il credito posto a fondamento dell’esecuzione deve inoltrare l’azione di annullamento dell’esecuzione prevista agli art. 85 e 85a LEF, risp. pagare l’importo posto in esecuzione ed avviare un’azione di ripetizione per pagamento indebito ex art. 86 LEF; che il ricorso va pertanto respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 85, 85a, 86, 90 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 18 febbraio 2003 __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:   -   __________ Comunicazione all’UEF di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           Il segretario