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15.2003.50

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-04-29 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 marzo 2003 ad 9, non contestate su questo punto dalla ricorrente in sede di replica); che l’avv. __________ si è poi presentato il lunedì 3 marzo 2003 all’UE di Lugano con l’originale del precetto esecutivo (doc. 1 prodotto con le osservazioni), sul quale è stata indicata la data di notifica del 3 marzo 2003 nonché l’opposizione interposta dal legale per conto della cliente (secondo procura rilasciata il 28 febbraio 2003, cfr. doc. 7 allegato con le osservazioni); che tra l’intimazione nelle __________, avvenuta il 18 febbraio 2003, e l’opposizione, dichiarata il 3 marzo 2003, sono trascorsi 13 giorni (il giorno dell’intimazione non va computato, cfr. art. 31 cpv. 1 LEF); che il termine di opposizione di 10 giorni impartito alla resistente nel precetto esecutivo è pertanto stato disatteso; che tuttavia, ex art. 33 cpv. 2 LEF, u n termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all'estero o se deve essere avvisata mediante pubblicazione; che il domicilio all’estero giustifica già per sé un termine più lungo (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 20 i.f. ad art. 33); che un atto di per sé tardivo va considerato come tempestivo se è stato presentato dal debitore entro il termine che gli sarebbe dovuto essere impartito sin dall'inizio (cfr. DTF 106 III 4, cons. 2; Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 7 ad art. 33); che ciò vale in particolare per il termine d’opposizione troppo breve fissato dall'inizio senza tenere conto delle circostanze (cfr. DTF 47 III 196 s.; Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 33); che nel caso di specie, tenuto conto del tempo intercorso per la notifica del precetto esecutivo (20 giorni, tra il 29 gennaio 2003 – data di spedizione del formulario di notificazione standard previsto dall’art. 5 cpv. 4 della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 – e il 18 febbraio 2003 – data di consegna a __________), si può ritenere che l’UE di Lugano avrebbe dovuto d’ufficio fissare un termine d’opposizione di 20 giorni, seppur senza considerare il tempo necessario all’escusso per informarsi da un avvocato o un’autorità svizzera su come procedere; che conformemente alla giurisprudenza federale richiamata l’opposizione interposta il 3 marzo 2003, ossia 13 giorni dopo l’intimazione del precetto esecutivo a __________, è quindi tempestiva; che il ricorso va pertanto respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 33, 74 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 7 marzo 2003 __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:  -  __________ Comunicazione all’UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                                Il segretario

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.04.2003 15.2003.50

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2003.50 Lugano 29 aprile 2003 /CJ/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Giani segretario: Jaques, vicecancelliere statuendo sul ricorso 7 marzo 2003 di __________ patrocinata dallo studio legale __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro la notifica del precetto esecutivo n. __________ avvenuta a domanda della ricorrente avverso __________ patrocinata dall’avv. __________ viste le osservazioni 21 marzo di __________ e 24 marzo 2003 dell’UE di Lugano, nonché la replica 31 marzo 2003 di __________ e la duplica 9 aprile 2003 della controparte; esaminati atti e documenti ritenuto in fatto e considerando in diritto: che la ricorrente, in sede di replica (p. 1 ad 1), ha ritirato le censure di nullità della notifica di una copia del precetto esecutivo all’avv. __________ e di assenza di legittimazione di quest’ultimo a interporre opposizione in nome e per conto della resistente (punti 2.2 e 2.3 del petitum del ricorso); che essa ha invece mantenuto il petitum n. 2.1 chiedente l’accertamento “dell’assenza di (tempestiva) opposizione da parte di __________ al precetto esecutivo n° __________ notificatole in data 18 febbraio 2003 presso la propria sede a __________ ”; che la ricorrente non indica esplicitamente qual è il provvedimento impugnato; che non risulta dagli atti che l’UE di Lugano si sia formalmente espresso sulla questione della validità e della tempestività del precetto esecutivo prima dell’inoltro del ricorso; che si evince tuttavia implicitamente dall’apposizione sul precetto esecutivo della data di notifica del 3 marzo 2003 e dell’avv. Trisconi quale notificando che l’Ufficio ha considerato valida e tempestiva l’opposizione da esso interposta; che l’Ufficio ha del resto fatto sue le osservazioni della resistente nelle proprie osservazioni 24 marzo 2003; che il ricorso è pertanto ricevibile e tempestivo su questo punto; che il 28 gennaio 2003, su domanda della ricorrente a valere quale convalida del sequestro n. __________, l’UE di Lugano ha notificato il PE n. __________ alla resistente, per rogatoria, alla sua sede di __________, indicando il termine di opposizione in 10 giorni; che il precetto esecutivo è stato consegnato il 18 febbraio 2003 in mano della segretaria __________, presso la ditta __________ a __________, in qualità di “__________ ” (cfr. doc. D allegato al ricorso); che successivamente il precetto è stato spedito alla succursale di __________ e trasmesso all’avv. __________ per il tramite di __________ (cfr. osservazioni 21 marzo 2003 ad 9, non contestate su questo punto dalla ricorrente in sede di replica); che l’avv. __________ si è poi presentato il lunedì 3 marzo 2003 all’UE di Lugano con l’originale del precetto esecutivo (doc. 1 prodotto con le osservazioni), sul quale è stata indicata la data di notifica del 3 marzo 2003 nonché l’opposizione interposta dal legale per conto della cliente (secondo procura rilasciata il 28 febbraio 2003, cfr. doc. 7 allegato con le osservazioni); che tra l’intimazione nelle __________, avvenuta il 18 febbraio 2003, e l’opposizione, dichiarata il 3 marzo 2003, sono trascorsi 13 giorni (il giorno dell’intimazione non va computato, cfr. art. 31 cpv. 1 LEF); che il termine di opposizione di 10 giorni impartito alla resistente nel precetto esecutivo è pertanto stato disatteso; che tuttavia, ex art. 33 cpv. 2 LEF, u n termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all'estero o se deve essere avvisata mediante pubblicazione; che il domicilio all’estero giustifica già per sé un termine più lungo (cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 20 i.f. ad art. 33); che un atto di per sé tardivo va considerato come tempestivo se è stato presentato dal debitore entro il termine che gli sarebbe dovuto essere impartito sin dall'inizio (cfr. DTF 106 III 4, cons. 2; Francis Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 7 ad art. 33); che ciò vale in particolare per il termine d’opposizione troppo breve fissato dall'inizio senza tenere conto delle circostanze (cfr. DTF 47 III 196 s.; Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 33); che nel caso di specie, tenuto conto del tempo intercorso per la notifica del precetto esecutivo (20 giorni, tra il 29 gennaio 2003 – data di spedizione del formulario di notificazione standard previsto dall’art. 5 cpv. 4 della Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 – e il 18 febbraio 2003 – data di consegna a __________), si può ritenere che l’UE di Lugano avrebbe dovuto d’ufficio fissare un termine d’opposizione di 20 giorni, seppur senza considerare il tempo necessario all’escusso per informarsi da un avvocato o un’autorità svizzera su come procedere; che conformemente alla giurisprudenza federale richiamata l’opposizione interposta il 3 marzo 2003, ossia 13 giorni dopo l’intimazione del precetto esecutivo a __________, è quindi tempestiva; che il ricorso va pertanto respinto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20 a, 33, 74 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 7 marzo 2003 __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:  -  __________ Comunicazione all’UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                                Il segretario