Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 Nel diritto civile il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale (art. 23 CO). A norma dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO l’errore è essenziale quando concerne una determinata condizione di fatto che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari. Chi si sottrae agli effetti di un contratto prevalendosi di un proprio errore è tenuto al risarcimento del danno ove l’errore derivi da sua colpa, salvo che l’altra parte l’abbia conosciuto o dovuto conoscere (art. 26 CO). Vi è errore essenziale quando l’errata convinzione rappresenta oggettivamente e soggettivamente una conditio sine qua non per la conclusione del contratto; l’importanza essenziale del dato di fatto rivelatosi errato deve essere riconoscibile dal partner contrattuale (cfr. Ingeborg Schwenzer, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 20 ss. ad art. 24 CO). L’errore può riferirsi ad aspetti interni o esterni al contratto, passati o futuri (cfr. Schwenzer, op. cit., n. 17, 18 e 19 ad art. 24 CO). Se le parti hanno stipulato un patto di esclusione di responsabilità relativamente a caratteristiche specifiche, per queste ultime è escluso il riconoscimento di un errore essenziale; un’esclusione di responsabilità generalizzata deve essere invece interpretata in modo restrittivo (cfr. Schwenzer, op. cit., n. 33 ad art. 24 CO e riferimenti ivi).
E. 3 a)
Tra
i motivi di contestazione di un aggiudicazione rientrano pure i vizi nella
formazione della volontà dell’aggiudicatario, tra i quali l’errore essenziale
ex art. 23 CO (cfr. Magdalena Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 132a LEF; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, Vol. II, Losanna 2000, n. 40 ad art. 132a LEF;
Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
Band I, Zurigo 1997, n. 7 ad art. 132a LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 26 n. 24, p. 214).
b)
Il
contenuto delle condizioni d’asta è stabilito dall’art. 135 LEF e dagli art. 45
ss. RFF. Tra le indicazioni che devono far parte delle condizioni vi è quella
relativa alla descrizione del fondo da realizzare. Va poi rilevato che la
garanzia del venditore è pesantemente limitata nell’esecuzione forzata: essa è
data unicamente in caso di dolo a danno degli offerenti e se sono state fatte
particolari promesse (art. 234 cpv. 1 CO; DTF 120 III 136 ss.). La clausola che
esclude ogni garanzia da parte dell’ufficio costituisce parte integrante delle
condizioni d’asta (art. 45 cpv. 1 lett. g RFF) ma non esclude, da sola, la
possibilità di un annullamento dell’asta a seguito di un vizio della volontà
(cfr. Häusermann/Stöckli/Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 32 ad art. 135 LEF e riferimenti).
c)
Il
TF ha avuto modo di riconoscere in due sentenze (DTF 79 III 114 ss.; 95 III 21
ss.) un errore essenziale dell’aggiudicatario. Nella più recente si trattava di
un errore circa la parziale edificabilità di un fondo, nell’altra
l’aggiudicatario non sapeva che i certificati provvisori di azioni nominative
erano stati liberati solo al 40% e che con l’acquisto (per un franco) si
sarebbe assunto un debito importante. In entrambi i casi l’Alta corte federale
ha ravvisato una violazione dell’obbligo di informazione da parte
dell’aggiudicante. L’inedificabilità di un terreno e il debito connesso
all’acquisizione dei certificati sono comunque informazioni di decisivo
interesse per il potenziale astante e, come tali, sono passibili di
giustificare, se errate, l’esistenza di un errore essenziale. Ciò anche se le
informazioni omesse non fanno parte di quelle che devono necessariamente
comparire nelle condizioni d’asta. Va rilevato che in entrambi i casi le
informazioni omesse o errate non erano state espressamente e preventivamente
richieste dagli aggiudicatari.
E. 4 a)
In
concreto è fuori di dubbio che se il ricorrente avesse conosciuto la reale
superficie edificabile della part. __________ di __________ non avrebbe offerto
fr. 400'000.--, bensì molto meno. E’ infatti evidente che l’offerta formulata
dall’aggiudicatario per un fondo la cui superficie edificabile si è ridotta da
mq 3100 a mq 744 non sarebbe stata di uguale entità. Ciò è suffragato dal fatto
che la superficie in oggetto è stata stimata in fr.150.--/mq per un totale di
fr. 465'000.-- su un valore di stima complessivo della part. __________ di
__________ pari a fr. 590'000.-- (cfr. Doc B, p. 8). Il valore della
superficie edificabile incide quindi per il 78% sul valore totale del fondo,
influenzando in maniera preponderante il comportamento in sede d’asta del
potenziale oblatore.
L’errore
è essenziale anche dal punto di vista oggettivo; secondo la buona fede nei
rapporti d’affari, nessuno offrirebbe la stessa somma per un terreno
edificabile di mq 3'100, pur sapendo che in realtà misura soltanto mq 744. Esso
era poi riconoscibile dall’UE di Lugano): doveva infatti risultare chiaro anche
all’UE che __________ aveva formulato la propria offerta di fr. 400'000.--
nella convinzione di aggiudicarsi un terreno stimato fr. 590'000.-- e la cui
superficie edificabile ammontava a mq 3'100.
Essendo
dati tutti i presupposti, l’aggiudicazione da parte di __________ è quindi
viziata da errore essenziale e, come tale, va annullata.
b)
Rimane
da esaminare se l’errore del ricorrente deriva da sua colpa ex art. 26 CO.
__________
nel formulare la propria offerta si è basato sulla perizia 27 novembre 2001
dello studio di architettura __________ incaricato dall'UE di Lugano che
indicava, con una superficie edificabile di mq 3’1000, un valore di stima della
__________ di __________ di fr. 590'000.--. La perizia è stata allestita sulla
base delle indicazioni fornite dalla Cancelleria comunale di __________ data 5
ottobre 2001, in cui viene indicata in mq 3'100 la superficie edificabile della
particella in oggetto. Il valore di stima peritale di fr. 590'000.-- è stato
pure indicato ad elenco oneri e nell’avviso d’incanto. Non vi era quindi alcun
motivo per il ricorrente di dubitare dell’esattezza di tale dato. Il fatto che
egli fosse anche creditore ipotecario della società escussa è irrilevante, in quanto
pur avendo maggior accesso agli atti esecutivi della __________, non avrebbe
potuto rilevare l’errore nella descrizione del fondo.
Non
vi è quindi stata alcuna negligenza da parte del ricorrente nella formazione
della propria volontà relativamente all’offerta da fare all’asta.
E. 5 Intimazione a: __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.08.2002 15.2002.91
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.2002.00091 Lugano 26 agosto 2002 FP/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Rusca segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 24 giugno 2002 (recte: 12 giugno
2002) di __________ rappr. dallo st.leg. __________ Contro __________ nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n.__________ promossa nei confronti __________ rappr. __________ da __________ patr. dall’avv. __________ procedura concernente anche __________ rappr __________ __________ rappr. __________ __________ patr dall’avv. __________ __________ richiamata l’ordinanza presidenziale 25 giugno 2002 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo viste le osservazioni 3 luglio 2002 della __________ 22 luglio 2002 dell’UE di Lugano esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. La __________ procede in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti della __________, per l’incasso del proprio credito. B. In data 11 marzo 2002 veniva pubblicato l’avviso d’incanto della part. __________ di __________ nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa dalla __________ nei confronti della __________. Il valore di stima peritale della particella era indicato in fr. 590'000.--. C. Il 2 maggio 2002 veniva spedito ai creditori ipotecari l’elenco oneri. Come previsto nell’avviso di incanto, le condizioni d’asta sono state depositate per dieci giorni a partire dal 10 maggio 2002. D. Il 24 maggio 2002 ha avuto luogo l’incanto pubblico della part. __________ di __________. Il creditore ipotecario di II rango __________ si è aggiudicato l'immobile per fr 400'000.--. E. Con scritto 12 giugno 2002 __________ asserisce di essere venuto a conoscenza che la zona edificabile della part. __________ di __________ risulta essere di soli 744 mq in luogo di 3100 mq indicati nella perizia. L’aggiudicatario sostiene quindi di essere stato indotto in errore sul reale valore del fondo è chiede l’annullamento dell’incanto. F. Con scritto 13 giugno 2002 l’UE di Lugano dichiara di non poter aderire alla richiesta di __________ di annullare l’incanto della part. __________ di __________, in quanto l’avviso d’incanto, l’elenco oneri, le condizioni d’incanto e l’aggiudicazione sono rimasti incontestati e quindi sono cresciuti in giudicato. G. Con ricorso 24 giugno 2002 __________ si aggrava contro tale decisione postulando l’annullamento dell’incanto sulla base delle medesime argomentazioni di cui allo scritto 12 giugno 2002 e chiedendo la restituzione dell’importo di fr. 50'000.-- versato quale acconto sul prezzo di aggiudicazione. H. Delle osservazioni della __________ e delle altre parti coinvolte nella procedura si dirà, se del caso, in seguito. Considerando in diritto: 1. Secondo gli art. 17 cpv. 2 LEF e 8 cpv. 1 LPR il termine di ricorso contro un provvedimento di un ufficio di esecuzione o di fallimento è di 10 giorni a partire dal giorno in cui il ricorrente ne ebbe notizia. In caso di contestazione della realizzazione di un bene il termine di ricorso inizia a decorrere dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto impugnato e poteva conoscere i motivi di impugnazione (art. 132a LEF). In concreto il ricorso contro l’aggiudicazione della Part. __________ RFD di __________ è stato introdotto un mese dopo l’asta. __________ è però venuto a conoscenza della reale estensione della superficie edificabile della part. __________ di __________ solo con la ricezione del piano di cui al doc. D allestito dall’ing. __________. Il ricorrente afferma di aver ricevuto tale documento il 10 giugno 2002 (cfr. lettera 12 giugno 2002 di __________ all’UE di Lugano in cui egli afferma che “ da un documento da me ricevuto due giorni fa [ ndr. il doc D] risulta che la parte edificabile del fondo è di soli 744 mq.”). Quindi, non appena resosi conto dell’errore l’aggiudicatario, in data 12 giugno 2002, si è rivolto all’UE di Lugano chiedendo l’annullamento dell’asta. Tale richiesta è stata rifiutata dall’UE di Lugano con scritto 13 giugno 2002. Orbene la lettera 12 giugno 2002 di __________ indirizzata all’UE di Lugano costituisce atto ricorsuale ai sensi dell’art. 17 LEF, che l’Ufficio avrebbe dovuto trasmettere all’Autorità di vigilanza conformemente all’art. 9 LPR. Ne consegue quindi che il ricorso 24 giugno 2002 recte: 12 giugno 2002 contro recte: l'aggiudicazione 24 maggio 2002 dell’UE di Lugano è tempestivo. 2. Nel diritto civile il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale (art. 23 CO). A norma dell’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO l’errore è essenziale quando concerne una determinata condizione di fatto che la parte in errore considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari. Chi si sottrae agli effetti di un contratto prevalendosi di un proprio errore è tenuto al risarcimento del danno ove l’errore derivi da sua colpa, salvo che l’altra parte l’abbia conosciuto o dovuto conoscere (art. 26 CO). Vi è errore essenziale quando l’errata convinzione rappresenta oggettivamente e soggettivamente una conditio sine qua non per la conclusione del contratto; l’importanza essenziale del dato di fatto rivelatosi errato deve essere riconoscibile dal partner contrattuale (cfr. Ingeborg Schwenzer, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Basilea e Francoforte sul Meno 1996, n. 20 ss. ad art. 24 CO). L’errore può riferirsi ad aspetti interni o esterni al contratto, passati o futuri (cfr. Schwenzer, op. cit., n. 17, 18 e 19 ad art. 24 CO). Se le parti hanno stipulato un patto di esclusione di responsabilità relativamente a caratteristiche specifiche, per queste ultime è escluso il riconoscimento di un errore essenziale; un’esclusione di responsabilità generalizzata deve essere invece interpretata in modo restrittivo (cfr. Schwenzer, op. cit., n. 33 ad art. 24 CO e riferimenti ivi). 3. a) Tra i motivi di contestazione di un aggiudicazione rientrano pure i vizi nella formazione della volontà dell’aggiudicatario, tra i quali l’errore essenziale ex art. 23 CO (cfr. Magdalena Rutz, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 11 ad art. 132a LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Vol. II, Losanna 2000, n. 40 ad art. 132a LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, Zurigo 1997, n. 7 ad art. 132a LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 26 n. 24, p. 214). b) Il contenuto delle condizioni d’asta è stabilito dall’art. 135 LEF e dagli art. 45 ss. RFF. Tra le indicazioni che devono far parte delle condizioni vi è quella relativa alla descrizione del fondo da realizzare. Va poi rilevato che la garanzia del venditore è pesantemente limitata nell’esecuzione forzata: essa è data unicamente in caso di dolo a danno degli offerenti e se sono state fatte particolari promesse (art. 234 cpv. 1 CO; DTF 120 III 136 ss.). La clausola che esclude ogni garanzia da parte dell’ufficio costituisce parte integrante delle condizioni d’asta (art. 45 cpv. 1 lett. g RFF) ma non esclude, da sola, la possibilità di un annullamento dell’asta a seguito di un vizio della volontà (cfr. Häusermann/Stöckli/Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 32 ad art. 135 LEF e riferimenti). c) Il TF ha avuto modo di riconoscere in due sentenze (DTF 79 III 114 ss.; 95 III 21 ss.) un errore essenziale dell’aggiudicatario. Nella più recente si trattava di un errore circa la parziale edificabilità di un fondo, nell’altra l’aggiudicatario non sapeva che i certificati provvisori di azioni nominative erano stati liberati solo al 40% e che con l’acquisto (per un franco) si sarebbe assunto un debito importante. In entrambi i casi l’Alta corte federale ha ravvisato una violazione dell’obbligo di informazione da parte dell’aggiudicante. L’inedificabilità di un terreno e il debito connesso all’acquisizione dei certificati sono comunque informazioni di decisivo interesse per il potenziale astante e, come tali, sono passibili di giustificare, se errate, l’esistenza di un errore essenziale. Ciò anche se le informazioni omesse non fanno parte di quelle che devono necessariamente comparire nelle condizioni d’asta. Va rilevato che in entrambi i casi le informazioni omesse o errate non erano state espressamente e preventivamente richieste dagli aggiudicatari. 4. a) In concreto è fuori di dubbio che se il ricorrente avesse conosciuto la reale superficie edificabile della part. __________ di __________ non avrebbe offerto fr. 400'000.--, bensì molto meno. E’ infatti evidente che l’offerta formulata dall’aggiudicatario per un fondo la cui superficie edificabile si è ridotta da mq 3100 a mq 744 non sarebbe stata di uguale entità. Ciò è suffragato dal fatto che la superficie in oggetto è stata stimata in fr.150.--/mq per un totale di fr. 465'000.-- su un valore di stima complessivo della part. __________ di __________ pari a fr. 590'000.-- (cfr. Doc B, p. 8). Il valore della superficie edificabile incide quindi per il 78% sul valore totale del fondo, influenzando in maniera preponderante il comportamento in sede d’asta del potenziale oblatore. L’errore è essenziale anche dal punto di vista oggettivo; secondo la buona fede nei rapporti d’affari, nessuno offrirebbe la stessa somma per un terreno edificabile di mq 3'100, pur sapendo che in realtà misura soltanto mq 744. Esso era poi riconoscibile dall’UE di Lugano): doveva infatti risultare chiaro anche all’UE che __________ aveva formulato la propria offerta di fr. 400'000.-- nella convinzione di aggiudicarsi un terreno stimato fr. 590'000.-- e la cui superficie edificabile ammontava a mq 3'100. Essendo dati tutti i presupposti, l’aggiudicazione da parte di __________ è quindi viziata da errore essenziale e, come tale, va annullata. b) Rimane da esaminare se l’errore del ricorrente deriva da sua colpa ex art. 26 CO. __________ nel formulare la propria offerta si è basato sulla perizia 27 novembre 2001 dello studio di architettura __________ incaricato dall'UE di Lugano che indicava, con una superficie edificabile di mq 3’1000, un valore di stima della __________ di __________ di fr. 590'000.--. La perizia è stata allestita sulla base delle indicazioni fornite dalla Cancelleria comunale di __________ data 5 ottobre 2001, in cui viene indicata in mq 3'100 la superficie edificabile della particella in oggetto. Il valore di stima peritale di fr. 590'000.-- è stato pure indicato ad elenco oneri e nell’avviso d’incanto. Non vi era quindi alcun motivo per il ricorrente di dubitare dell’esattezza di tale dato. Il fatto che egli fosse anche creditore ipotecario della società escussa è irrilevante, in quanto pur avendo maggior accesso agli atti esecutivi della __________, non avrebbe potuto rilevare l’errore nella descrizione del fondo. Non vi è quindi stata alcuna negligenza da parte del ricorrente nella formazione della propria volontà relativamente all’offerta da fare all’asta. 5. Il ricorso 24 giugno 2002 (recte: 12 giugno 2002) di __________ deve quindi essere accolto e l’aggiudicazione annullata. Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 132a e 135 LEF, 23 ss. CO, 45 ss. RFF; pronuncia: 1. Il ricorso 24 giugno 2002 (recte: 12 giugno 2002) di __________, __________, è accolto . 2. Di conseguenza è annullata l'aggiudicazione 24 maggio 2002 della part. __________ di __________ a __________, __________, nell'ambito della procedura esecutiva __________ promossa dalla __________, __________, nei confronti di __________. 3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 5. Intimazione a: __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria