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15.2002.151

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-12-02 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 3 Intimazione all'UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           Il segretario

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.12.2002 15.2002.151

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2002.151 Lugano 2 dicembre 2002 /EC/fc/rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sull’istanza 30 ottobre 2002 dell’UEF di Locarno tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa __________ nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto __________ già in __________ e ivi deceduto il __________ composta di:

- __________

- __________

- __________ nelle esecuzioni di cui ai diversi gruppi di pignoramento dell’UEF di Locarno promosse dai creditori ivi partitamente indicati; preso atto che l'UEF di Locarno ha assegnato alla quota pignorata un valore di Fr. 15'500.--; preso atto altresì delle domande di vendita presentate dai creditori; considerato l’esito negativo dell’esperimento di conciliazione tenutosi il 18 settembre 2002 in conformità della citazione del 22 agosto 2002; rilevato che nel termine di dieci giorni, fissato il 10 ottobre 2002 agli interessati per formulare proposte sulle modalità di realizzazione, non è giunta all’UEF di Locarno alcuna proposta; ritenuta in queste circostanze l’opportunità di far capo ai pubblici incanti, come proposto anche dall’Ufficio; visti gli art. 132 LEF; 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC) pronuncia: 1. È ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a __________, nell’eredità indivisa e in comunione relitta dal __________, già in __________, composta __________, __________, __________, interessenza pignorata nelle varie esecuzioni di cui ai diversi gruppi dell’UEF di Locarno, promosse dai creditori ivi partitamente indicati 2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 3. Intimazione all'UEF di Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           Il segretario