Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2002.00107
Lugano
26 agosto 2002 /LG/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidentePellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 luglio 2002 di
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contro
loperato dellUfficio di esecuzione di Lugano, nell'ambito di diverse procedure esecutive (inventari di ritenzione) promosse nei suoi confronti da
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rappr. da Studio legale __________
richiamati le osservazioni 8 agosto 2002 della __________, le osservazioni 9 agosto 2002 dell'UE di Lugano e lo scritto 19 agosto 2002 della __________ con la quale ritira le esecuzioni nei confronti della ricorrente;
considerato che la dichiarazione 19 agosto 2002 di ritiro delle esecuzioni nei confronti della ricorrente rende superflua l'analisi del ricorso, mancando ormai l'interesse allo stesso;
che di conseguenza il ricorso 19 agosto 2002 va stralciato dai ruoli;
che tuttavia a titolo abbondanziale occorre ricordare che qualora una parte all'esecuzione chiede che sia rivista la stima di un oggetto pignorato, inventariato o sequestrato, l'ufficio dovrà fissare un termine pari a quello di ricorso per effettuare un anticipo sufficiente per coprire le spese per una perizia di tali oggetti; se il richiedente non presta tale anticipo entro il termine impartito, l'Ufficio riterrà evasa la richiesta nel senso di una sua rinuncia; se al contrario l'anticipo interviene tempestivamente, l'Ufficio incaricherà un perito di valutare gli oggetti e se del caso ridepositerà l'atto che contiene le stime riviste dal perito;
che sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Poudret,Jean-François/Sandoz-Monod,Suzette, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF125 III 383 cons.2a); per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF);
pronuncia: 1.Il ricorso 26 luglio 2002 __________, è stralciato dai ruoli.
Comunicazione allUE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria