opencaselaw.ch

15.2000.88

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-07-17 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 cpv. 4 LPR  la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio; che se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento; che la decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p.260); che nel caso di specie L’UE di Lugano ha omesso di compiere i necessari accertamenti atti a determinare il genere di attività svolta dalla debitrice ed il reddito conseguito, nonché la propria situazione famigliare; che di conseguenza l’attestato di carenza di beni emesso nell’esecuzione n. __________ va annullato e l’incarto viene retrocesso all’UE di Lugano per esperire i necessari accertamenti e valutazioni e, nell’eventualità di un’eccedenza pignorabile, per ordinarne il pignoramento; che ne consegue l’accoglimento del gravame; che sulle spese, protestate dalla ricorrente, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz

- Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF). Richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 26 giugno 2000 della __________, è accolto. 1.1 Di conseguenza è annullato l’attestato di carenza di beni emesso nella procedura esecutiva n. __________ a carico di __________. 1.2 L’incarto è retrocesso all’UE di Lugano affinché compia i necessari accertamenti atti a determinare eventuali redditi o beni pignorabili nell’esecuzione n. __________ promossa a carico di __________. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione:  -  studio legale __________;

-  __________; Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.07.2000 15.2000.88

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2000.00088 Lugano 17 luglio 2000 /FP/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente) segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 26 giugno 2000 di __________ patr. dallo studio legale __________ contro l’operato dell’UE di Lugano e meglio contro l’attestato di carenza di beni 13 giugno 2000 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di __________ viste le osservazioni 11 luglio 2000 dell’UE di Lugano esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che la __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso del proprio credito; che in data 13 giugno 2000 l’UE di Lugano, avendo accertato l’inesistenza di beni o redditi pignorabili, ha emesso l’attestato di carenza di beni nell’esecuzione n. __________ promossa dalla creditrice nei confronti di __________; che con ricorso 26 giugno 2000 la __________ insorge contro l’emissione dell’attestato di carenza di beni sostenendo che l’UE non avrebbe effettuato i necessari accertamenti per determinare il reddito dell’escussa; che con osservazioni 11 luglio 2000 l’UE di Lugano chiede la reiezione del gravame, ribadendo la correttezza del proprio operato; che l’escussa non ha formulato osservazioni; che nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13); che per l’art. 21 cpv. 4 LPR  la sentenza che ammette il ricorso può riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio; che se il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti, l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento; che la decisione sulla specie d’effetto rientra nel potere discrezionale dell’Autorità di vigilanza (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2 ad art. 21, p.260); che nel caso di specie L’UE di Lugano ha omesso di compiere i necessari accertamenti atti a determinare il genere di attività svolta dalla debitrice ed il reddito conseguito, nonché la propria situazione famigliare; che di conseguenza l’attestato di carenza di beni emesso nell’esecuzione n. __________ va annullato e l’incarto viene retrocesso all’UE di Lugano per esperire i necessari accertamenti e valutazioni e, nell’eventualità di un’eccedenza pignorabile, per ordinarne il pignoramento; che ne consegue l’accoglimento del gravame; che sulle spese, protestate dalla ricorrente, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz

- Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF). Richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 26 giugno 2000 della __________, è accolto. 1.1 Di conseguenza è annullato l’attestato di carenza di beni emesso nella procedura esecutiva n. __________ a carico di __________. 1.2 L’incarto è retrocesso all’UE di Lugano affinché compia i necessari accertamenti atti a determinare eventuali redditi o beni pignorabili nell’esecuzione n. __________ promossa a carico di __________. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione:  -  studio legale __________;

-  __________; Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                           La segretaria