Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione a:
- __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.04.2000 15.2000.56
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.2000.00056 Lugano 27 aprile 2000 FP/fc/rf In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 10 aprile 2000 di __________ Contro __________ e meglio contro la decisione 7 aprile 2000 di non dar seguito alla domanda di esecuzione contro la società __________ viste le osservazioni 19 aprile 2000 dell'UE di __________ esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che il 22 marzo 2000 __________ ha inoltrato all’UE di __________ una domanda di esecuzione nei confronti della __________, __________ (in seguito __________); che con scritto 24 marzo 2000 l’UE di __________ ha comunicato a __________ di non poter dar seguito alla domanda di esecuzione, sostenendo che la società deve essere escussa alla sede principale di __________ che in data 5 aprile 2000 la creditrice ha rinnovato la domanda di esecuzione, la quale è stata respinta dall’UE di Lugano il 7 aprile 2000 sulla base delle stesse motivazioni di cui allo scritto 24 marzo 2000; che con ricorso 10 aprile 2000 __________ si è aggravata contro tale decisione postulando l’accoglimento della propria domanda di esecuzione nei confronti della __________; che con osservazioni 19 aprile 2000 l'UE di Lugano chiede la reiezione del gravame e conferma la correttezza del proprio operato; che per l’art. 46 cpv. 2 LEF le persone giuridiche e le società iscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; che non vi è foro esecutivo autonomo nel caso di una succursale, ancorché iscritta a Registro di commercio (cfr. Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/monaco 1998, n.62 ad art. 46 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 10 n.17, p.71); che nel caso di specie l’UE di __________ ha agito correttamente rifiutando la domanda di esecuzione della ricorrente, essendo iscritta a Lugano unicamente la succursale della __________, la cui sede principale è __________; che il gravame va quindi respinto; che sulle tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF). Richiamato l'art. 46 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 10 aprile 2000 di __________, __________ è respinto. 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:
- __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria