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15.2000.163

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-11-22 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 In virtù dell’art. 53 cpv. 1 LEF se il debitore soggetto a fallimento (art. 39 cpv. 1 LEF) cambia domicilio dopo la notificazione della comminatoria di fallimento, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente; se il cambiamento di domicilio avviene prima dell’intimazione della comminatoria di fallimento, questo atto è nullo e l’esecuzione va proseguita al nuovo domicilio (Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 2 ad art. 53).

E. 2 In casu la comminatoria di fallimento è stata ricevuta dalla ricorrente in data 21 agosto 2000, mentre essa al più presto ha annunciato il trasferimento di sede in data 19 settembre 2000 presso l’Ufficio dei registri di __________ (doc. 2). Di conseguenza, essendo tale data posteriore alla ricezione della comminatoria di fallimento, quest’ultima è valida ed esplica tutti i suoi effetti. Il fallimento aperto in Ticino è valido. Il ricorso va pertanto respinto.

E. 3 Dal momento che per l’Ufficio dei registri di Lugano, la società in questione non risulta più iscritta, questa sentenza viene comunicata anche a questo ufficio (oltre a quello di Moudon) affinché proceda nei suoi incombenti.

E. 4 Intimazione a:         - __________; Comunicazione a:  - UF di Viganello;

-                                      Ufficio dei registri, Lugano (in relazione al cons. 3);

-                                      Registre du commerce, Moudon (in rela- zione al cons. 3). Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2000 15.2000.163

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2000.00163 Lugano 22 novembre 2000 /LG/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 14 novembre 2000 di __________ contro l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano, e meglio contro la convocazione 9 novembre 2000 per esperire l’interrogatorio della socia gerente __________, già in __________ ed ora in __________, esaminati gli atti e i documenti; ritenuto in fatto: A. Con decreto di fallimento 24 ottobre 2000 della Pretura del Distretto di Lugano Sezione 5, la __________, è stata dichiarata in fallimento. B. Con ricorso 14/15 novembre 2000, la __________ produce un estratto del registro di commercio del Canton Vaud datato 20 settembre 2000, dal quale si desume che la __________ ha modificato la propria ragione sociale e il proprio recapito; la ditta si troverebbe ora in __________; socia e gerente risulta sempre __________, domiciliata a __________. C. Questa Camera ha accertato che la fallita è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio di Lugano per trasferimento della sede a Losanna con la ragione sociale summenzionata (FUSC del __________). Inoltre dagli atti formanti l’incarto esecutivo dell’Ufficio di esecuzione di Lugano risulta che la comminatoria di fallimento è stata inviata in seno all’esecuzione n. __________ in data 18 agosto 2000 ed è stata ricevuta dalla ricorrente in data 21 agosto 2000. Considerando in diritto: 1. In virtù dell’art. 53 cpv. 1 LEF se il debitore soggetto a fallimento (art. 39 cpv. 1 LEF) cambia domicilio dopo la notificazione della comminatoria di fallimento, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente; se il cambiamento di domicilio avviene prima dell’intimazione della comminatoria di fallimento, questo atto è nullo e l’esecuzione va proseguita al nuovo domicilio (Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 2 ad art. 53). 2. In casu la comminatoria di fallimento è stata ricevuta dalla ricorrente in data 21 agosto 2000, mentre essa al più presto ha annunciato il trasferimento di sede in data 19 settembre 2000 presso l’Ufficio dei registri di __________ (doc. 2). Di conseguenza, essendo tale data posteriore alla ricezione della comminatoria di fallimento, quest’ultima è valida ed esplica tutti i suoi effetti. Il fallimento aperto in Ticino è valido. Il ricorso va pertanto respinto. 3. Dal momento che per l’Ufficio dei registri di Lugano, la società in questione non risulta più iscritta, questa sentenza viene comunicata anche a questo ufficio (oltre a quello di Moudon) affinché proceda nei suoi incombenti. 4. Sulle tasse occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804)

- siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 17, 20a, 39 e 53 LEF, art. 61 e 62 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso 14 novembre 2000 di __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale di Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:         - __________; Comunicazione a:  - UF di Viganello;

-                                      Ufficio dei registri, Lugano (in relazione al cons. 3);

-                                      Registre du commerce, Moudon (in rela- zione al cons. 3). Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria