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15.2000.121

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-12-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il procedimento disciplinare promosso su segnalazione 30 agosto 2000 del Dipartimento delle Istituzioni nei confronti del__________ di __________ è stralciato dai ruoli per carenza di interesse giuridico all’accertamento.

E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione a:  - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.12.2000 15.2000.121

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2000.00121 Lugano 21 dicembre 2000 /LG/fc/dp In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Jaques, vicecancelliere statuendo sulla segnalazione 18 agosto 2000 di __________

2. __________ Contro l’operato dell’ __________ esaminati gli atti e i documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto:

-     che in data 18 agosto 2000 __________ ha segnalato alla Divisione della Giustizia dei ritardi del__________ __________ di __________ nell’esecuzione di due domande di vendita presentate dal primo Ufficio nei confronti dei fratelli __________ e __________ in data 3 novembre 2000;

-     che la Divisione della Giustizia in data 30 agosto 2000 ha inviato al__________ __________ di __________ copia del rapporto 27 agosto 2000 di __________ e ha invitato __________ di __________ a formulare dinanzi questa Camera le proprie osservazioni;

-     che il 7 settembre 2000 __________ di __________ ha presentato le sue osservazioni a questa Camera segnalando in particolare che:

-    a mente del__________ i due debitori hanno concordato un piano di pagamento direttamente con l’__________;

-    l’__________ non ha mai sollecitato le pratiche esecutive;

-    sulla quota pignorata a __________ è iscritta una restrizione della facoltà di disporre da parte della Pretura di Lugano sezione 6;

-    che comunque gli incanti dei fondi saranno probabilmente deserti, poiché l’aggravio ipotecario sarebbe elevato;

-     che con raccomandata 8 settembre 2000 la Divisione della Giustizia ha chiesto al__________ di indicare i passi intrapresi per l’incasso del credito, indicando la data, l’atto effettuato e il nome del funzionario che aveva trattato ogni singola operazione;

-     che il 12 dicembre 2000 l’__________ di __________ ha comunicato di ritirare le esecuzioni contro __________ e __________ per intervenuto pagamento;

-     che di conseguenza il presente procedimento va stralciato dai ruoli per carenza di interesse giuridico all’accertamento, ritenuto altresì che prima facie nulla emerge a carico di organi di esecuzione e fallimenti; pronuncia: 1. Il procedimento disciplinare promosso su segnalazione 30 agosto 2000 del Dipartimento delle Istituzioni nei confronti del__________ di __________ è stralciato dai ruoli per carenza di interesse giuridico all’accertamento. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:  - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario