Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 In casu il ricorrente in data 5 novembre 1998 ha stipulato con la __________ una cessione di credito avente per oggetto le pretese vantate dalla Banca nei confronti del fallito. I crediti erano garantiti da due cartelle ipotecarie del valore nominale di fr. 100’000.-- cadauna, gravanti in I e III rango la part. __________ RFD di __________. Tale cessione fu comunicata il giorno stesso via fax all’amministratore fallimentare speciale. Al momento dell’aggiudicazione __________ ha comunicato l’intenzione di porre in compensazione il credito di fr. 152’103.72 vantato nei confronti del fallito a seguito della citata cessione. Di conseguenza __________ ha richiesto in luogo dell’importo di fr. 50’000.-- in contanti, così come previsto al punto 10 delle condizioni d’incanto, unicamente fr. 7’000.-- a titolo di acconto spese di trapasso. Prescindendo dalla facoltà di __________ di effettuare il pagamento del prezzo di aggiudicazione mediante compensazione, resta da stabilire se egli sia tenuto o meno a versare l’importo di fr. 56’149.83 a favore della __________, atteso che, di tale importo non risulta traccia nell’elenco oneri depositato unitamente alle condizioni d’incanto della part. __________ RFD di __________.
E. 3 Il creditore che contesta il credito o il grado di un altro creditore, deve promuovere l’azione contro l’interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell’attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L’eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata (art. 250 cpv. 2 LEF). Nella graduatoria devono essere menzionati i processi a cui essa ha dato luogo, come pure del modo come vennero liquidati (cfr. art. 64 cpv. 2 RUF). Ove la graduatoria venga modificata da una sentenza pronunciata in un processo d’impugnazione della stessa, non occorre che essa sia nuovamente depositata. Un eventuale nuovo deposito è nullo e non conferisce ai creditori il diritto d’impugnare nuovamente la graduatoria (cfr. DTF 108 III 23 ss.; Dieter Hierzholzer, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.83/84 ad art. 250 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkurrechts, Berna 1997, § 46 n. 66, p. 375). Per l’art. 45 cpv.2 RFF l’elenco oneri, rettificato in conformità dei risultati di ricorsi o di cause, sarà annesso quale appendice alle condizioni d’incanto.
E. 4 Orbene, nel caso di specie le condizioni d’incanto sono state allestite sulla base dell’elenco oneri depositato il 26 maggio 1997, a seguito della causa di contestazione introdotta dalla __________ nei confronti del Comune di __________. Tale deposito, per i motivi esposti in precedenza, è nullo, in quanto l’amministratore fallimentare speciale avrebbe dovuto unicamente menzionare nella graduatoria, conformemente all’art. 64 cpv. 2 RUF, l’esito dell’azione di contestazione promossa dalla __________ e non semplicemente stralciare il credito dalla graduatoria e dall’elenco oneri, procedendo ad un nuovo deposito degli stessi. La nullità del provvedimento in questione ha quale conseguenza l’annullamento di tutti gli atti della liquidazione fallimentare compiuti a seguito del deposito della graduatoria e dell’elenco oneri del 26 maggio 1997. Si impone quindi l’annullamento dell’asta pubblica della part. __________ RFD di __________ con conseguente rettifica a Registro Fondiario (cfr. DTF 106 III 86), nonché l’annullamento dello stato di ripartizione impugnato. L’amministratore fallimentare speciale __________ dovrà quindi fissare una nuova asta pubblica allegando alle condizioni d’incanto l’elenco oneri della part. __________ rettificato con l’indicazione dell’esito del processo introdotto dalla __________ nei confronti del Comune di __________.
E. 5 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 6 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
E. 45 cpv. 2 RFF, 64 cpv. 2 RUF
pronuncia: 1.Il ricorso 1° febbraio 1999 di __________, è accolto nel senso dei considerandi.
1.1.Di conseguenza lo stato di riparto provvisorio 26 gennaio 1999 è annullato.
2.Lasta pubblica 9 novembre 1998 della part. __________ RFD di __________ è annullata.
3.E fatto ordine allamministratore fallimentare speciale del fallimento __________, di determinarsi come al considerando 4. di questa sentenza.
4.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
6.Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.99.00022
Lugano
1° luglio 1999/FP/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidentePellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1° febbraio 1999 di
__________
patr. dall avv. __________
contro
loperato dellamministratore speciale del fallimento __________, __________
procedura concernente anche
__________
patr. dallo studio legale __________
viste le osservazioni
- 11 febbraio 1999 della __________
- 17 febbraio 1999 di __________
la replica 10 marzo 1999;
la duplica 31 marzo 1999 della __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:A.In data 14 novembre 1995 __________ é stato nominato dallassemblea dei creditori quale amministratore speciale del fallimento __________.
B.La graduatoria e lelenco oneri della part. __________ RFD di __________, di proprietà del fallito, sono stati depositati il 1° aprile 1996. A seguito di una contestazione da parte della __________ il deposito è stato rinnovato il 26 maggio 1997 stralciando dallelenco oneri della part. __________ RFD di __________ limporto complessivo di fr. 47484.-- vantato dal Comune di __________ a titolo di ipoteche legali. In data 26 ottobre 1998 sono state depositate le condizioni dincanto della part. __________ RFD di __________. Il fondo è stato aggiudicato durante lasta pubblica svoltasi il 9 novembre 1998 per limporto di fr. 145000.-- a __________. Al momento dellincanto laggiudicatario ha versato fr. 7000 a titolo di acconto spese di trapasso. In data 26 gennaio 1998 lamministratore fallimentare speciale ha depositato lo stato di ripartizione provvisorio relativo al ricavo della realizzazione della part. __________ RFD di __________. Nel contempo ha richiesto allaggiudicatario il pagamento dellimporto di fr. 5311191 risultante dal seguente conteggio:
Totale da versare fr. 145000.--
./. acconto versato fr. 7000.--
./. compensazione con subingresso ipotecario fr. 84888.09
Saldo da pagare fr. 53111.91
C.Con ricorso 1° febbraio 1999 __________ si è aggravato contro lo stato di ripartizione provvisorio e la richiesta di pagamento dellimporto di fr. 53111.91. Il ricorrente sostiene di non essere stato a conoscenza dellesistenza della pretesa della __________ pari a fr. 56149.83, in quanto la stessa non è stata iscritta nelle condizioni dincanto, né comunicata al momento dellasta. Il ricorrente sostiene inoltre che limporto di fr. 7000.-- versato al momento dell aggiudicazione del fondo a titolo di acconto spese di trapasso è stato erroneamente considerato quale acconto sul prezzo di aggiudicazione.
D.Con le rispettive osservazioni lamministratore fallimentare speciale e la __________ chiedono la reiezione del gravame sostenendo che laggiudicatario qui ricorrente avrebbe dovuto versare in contanti fr. 50000.-- così come previsto nelle condizioni dincanto, le quali non dovevano in alcun modo menzionare limporto di spettanza della __________, non essendo questultimo un onere gravante il fondo. Per quanto attiene al conteggio delle spese lamministratore fallimentare speciale comunica che a seguito della ricezione delle tasse di trapasso emesse dallUfficio Registri di Locarno, limporto a carico di __________ risulta essere il seguente:
Spese di realizzazione effettive fr. 3396.55
./. Acconto spese di realizzazione fr. 4000.--
Comune di __________ fr. 565.53
__________ fr. 56149.83
Saldo da pagare fr. 57318.81
./. Differenza tra acconto (fr. 3000.--)
e spese di trapasso effettive (fr.1655.--) fr. 1345.--
Saldo netto da pagare fr. 55973.81
E.Nei successivi scambi di allegati le parti si sono riconfermate nelle proprie posizioni.
Considerando
in diritto: 1.Per lart. 136 LEF, applicabile alla procedura di fallimento per il rinvio dellart. 259 LEF, laggiudicazione di un fondo si fa contro pagamento in contanti o dietro concessione di un termine di sei mesi al massimo. La dottrina e la giurisprudenza ammettono il pagamento del prezzo di aggiudicazione per compensazione, ad esempio nel caso in cui laggiudicatario diventi cessionario di un credito ipotecario (cfr. Markus Häusermann/Kurt Stöckli/Andreas Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.8 ad art. 136 LEF; DTF 111 III 60, 79 III 121).
2.In casu il ricorrente in data 5 novembre 1998 ha stipulato con la __________ una cessione di credito avente per oggetto le pretese vantate dalla Banca nei confronti del fallito. I crediti erano garantiti da due cartelle ipotecarie del valore nominale di fr. 100000.-- cadauna, gravanti in I e III rango la part. __________ RFD di __________. Tale cessione fu comunicata il giorno stesso via fax allamministratore fallimentare speciale. Al momento dellaggiudicazione __________ ha comunicato lintenzione di porre in compensazione il credito di fr. 152103.72 vantato nei confronti del fallito a seguito della citata cessione. Di conseguenza __________ ha richiesto in luogo dellimporto di fr. 50000.-- in contanti, così come previsto al punto 10 delle condizioni dincanto, unicamente fr. 7000.-- a titolo di acconto spese di trapasso. Prescindendo dalla facoltà di __________ di effettuare il pagamento del prezzo di aggiudicazione mediante compensazione, resta da stabilire se egli sia tenuto o meno a versare limporto di fr. 56149.83 a favore della __________, atteso che, di tale importo non risulta traccia nellelenco oneri depositato unitamente alle condizioni dincanto della part. __________ RFD di __________.
3.Il creditore che contesta il credito o il grado di un altro creditore, deve promuovere lazione contro linteressato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dellattore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. Leventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata (art. 250 cpv. 2 LEF). Nella graduatoria devono essere menzionati i processi a cui essa ha dato luogo, come pure del modo come vennero liquidati (cfr. art. 64 cpv. 2 RUF).
Ove la graduatoria venga modificata da una sentenza pronunciata in un processo dimpugnazione della stessa, non occorre che essa sia nuovamente depositata. Un eventuale nuovo deposito è nullo e non conferisce ai creditori il diritto dimpugnare nuovamente la graduatoria (cfr. DTF 108 III 23 ss.; Dieter Hierzholzer, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.83/84 ad art. 250 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkurrechts, Berna 1997, § 46 n. 66, p. 375).
Per lart. 45 cpv.2 RFF lelenco oneri, rettificato in conformità dei risultati di ricorsi o di cause, sarà annesso quale appendice alle condizioni dincanto.
4.Orbene, nel caso di specie le condizioni dincanto sono state allestite sulla base dellelenco oneri depositato il 26 maggio 1997, a seguito della causa di contestazione introdotta dalla __________ nei confronti del Comune di __________. Tale deposito, per i motivi esposti in precedenza, è nullo, in quanto lamministratore fallimentare speciale avrebbe dovuto unicamente menzionare nella graduatoria, conformemente allart. 64 cpv. 2 RUF, lesito dellazione di contestazione promossa dalla __________ e non semplicemente stralciare il credito dalla graduatoria e dallelenco oneri, procedendo ad un nuovo deposito degli stessi. La nullità del provvedimento in questione ha quale conseguenza lannullamento di tutti gli atti della liquidazione fallimentare compiuti a seguito del deposito della graduatoria e dellelenco oneri del 26 maggio 1997. Si impone quindi lannullamento dellasta pubblica della part. __________ RFD di __________ con conseguente rettifica a Registro Fondiario (cfr. DTF 106 III 86), nonché lannullamento dello stato di ripartizione impugnato. Lamministratore fallimentare speciale __________ dovrà quindi fissare una nuova asta pubblica allegando alle condizioni dincanto lelenco oneri della part. __________ rettificato con lindicazione dellesito del processo introdotto dalla __________ nei confronti del Comune di __________.
5.Ne consegue laccoglimento del gravame nel senso dei considerandi.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 136, 250, 259 LEF e 45 cpv. 2 RFF, 64 cpv. 2 RUF
pronuncia: 1.Il ricorso 1° febbraio 1999 di __________, è accolto nel senso dei considerandi.
1.1.Di conseguenza lo stato di riparto provvisorio 26 gennaio 1999 è annullato.
2.Lasta pubblica 9 novembre 1998 della part. __________ RFD di __________ è annullata.
3.E fatto ordine allamministratore fallimentare speciale del fallimento __________, di determinarsi come al considerando 4. di questa sentenza.
4.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
6.Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria