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15.1999.189

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2000-02-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.02.2000 15.1999.189

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.1999.00189 Lugano 28 febbraio 2000 FA/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 19 novembre 1999 di __________ contro l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la comminatoria di fallimento 5/10 novembre 1999 nell'esecuzione __________ promossa nei confronti della ricorrente da __________ viste le osservazioni

- 24 dicembre 1999 dell'UEF di Bellinzona; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto:

-   che __________ ha fatto spiccare dall'UEF di Bellinzona il PE n. __________ nei confronti di __________;

-   che l'escutente, avendo ricevuto una copia del PE con il timbro "nessuna opposizione", ha chiesto il proseguimento dell'esecuzione che è sfociata nella comminatoria 5/10 novembre 1999;

-   che contro la comminatoria si è aggravata l'escussa, sostenendo di non aver mai ricevuto il PE in questione;

-   che un atto esecutivo destinato ad una società anonima può essere notificato presso il domicilio di una delle persone indicate all'art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF (cfr. DTF 125 III 384 ss.);

-   che la funzionaria postale __________, che aveva sottoscritto il PE attestandone la consegna all'amministratrice unica __________, sentita quale teste ha dichiarato di conoscere personalmente la signora __________ e di essere sicura di averle regolarmente notificato il PE;

-   che l'amministratrice unica __________, regolarmente citata, non è comparsa davanti a questa Camera né ha giustificato la sua assenza;

-   che, vista la regolarità della notifica del PE e del prosieguo della procedura, il ricorso contro la comminatoria di fallimento si rivela infondato, per non dire temerario, e deve quindi essere respinto;

-   che l'attitudine defatigatoria della ricorrente appare chiara e al limite dell'applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LPR, che prescrive la condanna della parte che agisce in modo temerario o in mala fede a una multa e al pagamento di una tassa di giustizia; Richiamati gli art. 17 e 65 LEF pronuncia:              1. Il ricorso 19 novembre 1999 di __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:

-     __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria