Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente. 2. Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo base di fr. 1’370.-- al mese è riservato ai coniugi. In caso di convivenza con un figlio maggiorenne o con un concubino si deve considerare, quale importo base, quello per persona che vive presso parenti che ammonta a fr. 925.-- (cfr. Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 24 ad art. 93 LEF). In concreto la ricorrente occupa un appartamento unitamente al convivente e al figlio maggiorenne, devono quindi esserle riconosciuti unicamente fr. 925.-- quale importo base. 3. Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale. Ex art. 19 cpv. 2 LPR le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso. Il dovere di collaborazione delle parti, disciplinato dall'art. 19 cpv. 2 LPR, ha come referente l'art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e contribuisce a relativizzare il principio inquisitorio che connota il primo periodo. (…). Le parti devono indicare i fatti su cui fondano le loro domande, producendo i documenti necessari contestualmente all'offerta di tutti i mezzi di prova idonei e rilevanti per la corretta valutazione del ricorso. E' bene ricordare che la diligente conduzione del processo compete in primo luogo alle parti e l'Autorità cantonale di vigilanza non deve preoccuparsi di quanto non emerge dagli atti e documenti dell'incarto (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1 a) e b) ad art. 19 LPR, p. 249). Nella fattispecie non emerge dall'incarto se il pasto verosimilmente consumato dalla ricorrente fuori casa (abita a __________ e lavora a __________) rimane a suo carico. Visto che __________, patrocinata da un legale, non ha fatto valere questa spesa, si deve ritenere che i costi per il pranzo siano assunti dal datore di lavoro. 4. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La ricorrente divide il proprio appartamento con il convivente e con il figlio maggiorenne. Essa non ha nessun obbligo legale di mantenimento nei confronti di __________, al momento senza reddito, al quale rimane aperta la possibilità di rivolgersi all'assistenza sociale. A queste condizioni non è sostenibile che __________ si assuma il mantenimento del convivente a scapito dei propri creditori (cfr. anche Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93 LEF). Risulta quindi corretto che solo una parte della pigione mensile venga computata sul minimo esistenziale dell'escussa. L'ufficio avrebbe anzi dovuto considerare pure l'apporto del figlio maggiorenne e considerare una quota di pigione a suo carico. La quantificazione di tale quota dipende dalla concreta suddivisione dell'appartamento tra gli inquilini, su cui è inutile indagare. Ad ogni buon conto non si giustifica, come preteso dalla ricorrente, un aumento della parte di pigione a suo carico, bensì è ipotizzabile addirittura una diminuzione che in concreto non è possibile (cfr. cons. 6). 5. Agli atti non vi è copia della polizza di assicurazione malattia della ricorrente per il 1999. La somma riconosciuta, nemmeno contestata, deve essere considerata congrua. 6. Il ricorso va quindi respinto. Il divieto della reformatio in peius impone la semplice conferma della decisione impugnata, senza possibilità di riforma a sfavore della ricorrente. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamato l'art. 93 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 27 settembre 1999 di __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.11.1999 15.1999.165
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.1999.00165 Lugano 8 novembre 1999 /FA/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 27 settembre 1999 di __________ rappr. dallo studio legale __________ contro l’operato dell’UEF di Mendrisio e meglio contro il verbale di pignoramento 16 agosto/14 settembre 1999 nell'ambito dell'esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da __________ rappr. dal __________ viste le osservazioni 12 ottobre 1999 del __________ 19 ottobre 1999 dell'UEF di Mendrisio, esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. Il __________ procede nei confronti di __________ per l'incasso di un credito di fr. 5'255.55. Il 14 settembre 1999 l'UEF di Mendrisio ha inviato al debitore e al creditore il verbale di pignoramento 16 agosto 1999, con l'indicazione del calcolo effettuato per la determinazione dell'eccedenza pignorabile: Introiti debitore fr. 2'985.90 Minimo di esistenza minimo base fr. 1’370.-- locazione parziale fr. 460.-- cassa malati fr. 300.-- trasferte fr. 180.-- Totale deduzioni fr. 2'310.-- Eccedenza mensile pignorabile fr. 675.-- C. Contro il pignoramento si è aggravata il 27 settembre __________ facendo rilevare che il suo convivente, __________, non percepisce più l'indennità di disoccupazione e sarebbe quindi completamente a suo carico. La pigione di fr. 905.-- verrebbe pagata interamente da lei. Il suo minimo esistenziale dovrebbe essere di conseguenza maggiorato e l'eccedenza pignorabile diminuita. Con un pignoramento di fr. 675.-- mensili la ricorrente non riuscirebbe a far fronte alle necessità quotidiane e agli oneri fiscali. D. Con osservazioni 12 ottobre 1999 __________ ha postulato la reiezione del gravame. L'UEF di Mendrisio ha invece rilevato di essere incorso in alcuni errori a favore del debitore e si è rimesso al giudizio della Camera. Considerando in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente. 2. Secondo il punto 1.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito: Tabella) l’importo base di fr. 1’370.-- al mese è riservato ai coniugi. In caso di convivenza con un figlio maggiorenne o con un concubino si deve considerare, quale importo base, quello per persona che vive presso parenti che ammonta a fr. 925.-- (cfr. Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 24 ad art. 93 LEF). In concreto la ricorrente occupa un appartamento unitamente al convivente e al figlio maggiorenne, devono quindi esserle riconosciuti unicamente fr. 925.-- quale importo base. 3. Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale. Ex art. 19 cpv. 2 LPR le parti sono tenute a presentare tutti i documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del caso. Il dovere di collaborazione delle parti, disciplinato dall'art. 19 cpv. 2 LPR, ha come referente l'art. 20a cpv. 2 n. 2 secondo periodo LEF e contribuisce a relativizzare il principio inquisitorio che connota il primo periodo. (…). Le parti devono indicare i fatti su cui fondano le loro domande, producendo i documenti necessari contestualmente all'offerta di tutti i mezzi di prova idonei e rilevanti per la corretta valutazione del ricorso. E' bene ricordare che la diligente conduzione del processo compete in primo luogo alle parti e l'Autorità cantonale di vigilanza non deve preoccuparsi di quanto non emerge dagli atti e documenti dell'incarto (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1 a) e b) ad art. 19 LPR, p. 249). Nella fattispecie non emerge dall'incarto se il pasto verosimilmente consumato dalla ricorrente fuori casa (abita a __________ e lavora a __________) rimane a suo carico. Visto che __________, patrocinata da un legale, non ha fatto valere questa spesa, si deve ritenere che i costi per il pranzo siano assunti dal datore di lavoro. 4. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La ricorrente divide il proprio appartamento con il convivente e con il figlio maggiorenne. Essa non ha nessun obbligo legale di mantenimento nei confronti di __________, al momento senza reddito, al quale rimane aperta la possibilità di rivolgersi all'assistenza sociale. A queste condizioni non è sostenibile che __________ si assuma il mantenimento del convivente a scapito dei propri creditori (cfr. anche Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93 LEF). Risulta quindi corretto che solo una parte della pigione mensile venga computata sul minimo esistenziale dell'escussa. L'ufficio avrebbe anzi dovuto considerare pure l'apporto del figlio maggiorenne e considerare una quota di pigione a suo carico. La quantificazione di tale quota dipende dalla concreta suddivisione dell'appartamento tra gli inquilini, su cui è inutile indagare. Ad ogni buon conto non si giustifica, come preteso dalla ricorrente, un aumento della parte di pigione a suo carico, bensì è ipotizzabile addirittura una diminuzione che in concreto non è possibile (cfr. cons. 6). 5. Agli atti non vi è copia della polizza di assicurazione malattia della ricorrente per il 1999. La somma riconosciuta, nemmeno contestata, deve essere considerata congrua. 6. Il ricorso va quindi respinto. Il divieto della reformatio in peius impone la semplice conferma della decisione impugnata, senza possibilità di riforma a sfavore della ricorrente. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamato l'art. 93 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 27 settembre 1999 di __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria