Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Giusta l’art. 98 cpv. 1 LEF il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio. Se il debitore è in possesso di titoli di pegno eretti sul fondo al proprio nome e che non furono pignorati perché insufficienti per coprire il credito per il quale ha luogo l’esecuzione, l’ufficio li prenderà in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 13 cpv. 1 RFF). Se una siffatta cartella ipotecaria si trova in possesso di un terzo che ne rivendica la proprietà, l’ufficio non può prenderla in custodia (DTF 104 III 15 cons. 2d).
E. 3 Orbene, nel caso di specie questa Camera ha già avuto modo di accertare che possessore della cartella ipotecaria in oggetto e quindi presunto proprietario in assenza di elemento di segno contrario risulta essere, sulla base delle dichiarazioni dell’escusso , nonché di quelle del legale del debitore, __________ (cfr. Inc. 15.98.186 e inc. 15.98.199). Inoltre con scritto 15 ottobre 1998 il patrocinatore di __________ ha comunicato all’UEF di Bellinzona che la cartella ipotecaria al portatore di fr. 200’000.-- gravante in V rango il mappale __________ RFD di __________ si trova in possesso del suo proprietario __________ Alla luce di tali risultanze, il titolo ipotecario non può quindi essere preso in custodia dall’UEF di Bellinzona essendo in possesso di un terzo, in casu __________, che ne rivendica la proprietà.
E. 4 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.98.00209/227
Lugano
4 marzo 1999/FP/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidentePellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 23 novembre 1998 di
__________
patr. dall avv. __________
contro
loperato dellUEF di Bellinzonae meglio contro la decisone 6 novembre 1998 nellesecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
__________
patr. dall avv. __________
viste le osservazioni
- 8 dicembre 1998 di __________
- 17 dicembre 1998 dellUEF di Bellinzona
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:A.In data 13 luglio 1995 veniva notificato ad __________ il precetto esecutivo n.__________ UEF di Bellinzona con il quale __________ chiedeva il pagamento dellimporto di fr. 300000.-- più interessi al 5% dal 1° dicembre 1990.
B.Con sentenza 20 ottobre 1995 la Pretura di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria lopposizione al precetto esecutivo n.__________, limitatamente allimporto di fr. 220000.--. Con petizione 27 ottobre 1995 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito. La creditrice ha chiesto il 21 dicembre 1995 il pignoramento provvisorio.
C.Il 29 febbraio 1996 lUEF di Bellinzona procedeva al pignoramento provvisorio dellimmobile part. __________ RFD di __________ intestato al debitore. Su richiesta della creditrice lUfficio ha eseguito il pignoramento complementare del salario dellescusso per limporto di fr. 1100.-- mensili a far tempo dallottobre 1997.
D.Con ricorso 3 ottobre 1997 la creditrice si è aggravata contro il verbale di pignoramento asseverando che lUfficio avrebbe omesso di pignorare le cartelle ipotecarie gravanti il fondo di proprietà dellescusso. Chiedeva quindi il pignoramento delle seguenti cartelle ipotecarie gravanti la part. __________ RFD di __________:
- CI al portatore di fr. 450000.-- in I rango,
- CI al portatore di fr. 50000.-- in II rango,
- CI al portatore di fr. 50000.-- in III rango,
- CI al portatore di fr. 120000.-- in IV rango,
- CI al portatore di fr. 200000.-- in V rango.
E.Nelle sue osservazioni lescusso ha chiesto la reiezione del ricorso affermando di non essere in possesso di alcuna cartella ipotecaria gravante limmobile pignorato. In particolare egli ha contestato laffermazione della creditrice secondo cui egli sarebbe ancora in possesso della CI di fr. 200000.--. Tale cartella ipotecaria sarebbe stata ceduta dai genitori del debitore allaltro figlio __________.
Il 16 ottobre lUfficio procedeva al pignoramento complementare della cartella ipotecario di fr. 200000.-- gravante in V rango limmobile part. __________ RFD di __________. Sul verbale di pignoramento veniva precisato che:
- La CI è in possesso del signor __________, fratello del signor __________.
- La CI è rivendicata dal signor __________, fratello del signor __________.
E.In data 4 novembre 1997 lUEF comunicava a __________ che la creditrice __________ con dichiarazione scritta del 30 ottobre 1997, ha contestato la rivendicazione di proprietà della cartella ipotecaria oggetto del pignoramento. LUfficio assegnava pertanto al rivendicante __________ un termine di 20 giorni per promuovere lazione ai sensi dellart. 107 LEF.
F.Con ricorso 6 novembre 1997 __________ ha chiesto che la decisione 4 novembre 1997 dellUEF di Bellinzona ed il relativo assegno di termine vengano annullati, rilevando che, quando il bene oggetto del pignoramento è in possesso di un terzo, occorrerebbe assegnare subito al creditore e al debitore il termine per promuovere lazione di contestazione. Ne seguirebbe che la decisione querelata andrebbe annullata e gli atti dovrebbero essere retrocessi allUEF affinché proceda nel senso indicato dallart. 108 LEF.
G.Con osservazioni 28 novembre 1997 __________ ha chiesto che il ricorso venga respinto, in quanto lUEF avrebbe agito correttamente ritenendo lescusso unico detentore della cartella ipotecaria pignorata e fissando al terzo, fratello dellescusso il termine per promuovere lazione ex art. 107 LEF. Infatti non sarebbe emerso alcun elemento che provi la cessione della suddetta cartella ipotecarie a terze persone. La creditrice chiede inoltre che la cartella ipotecaria pignorata venga presa in custodia dallUEF per evitarne la cessione a terzi.
H.Con sentenza 8 aprile 1998 questa Camera ha respinto il ricorso di __________ annullando il pignoramento complementare 16 ottobre 1997 nellesecuzione n.__________ della cartella ipotecaria di fr. 200000.-- in V grado gravante il mappale n. __________ RFD di __________. Il ricorso di __________ è stato per contro accolto con decisione 8 aprile 1998 con la quale è stato annullato lavviso e assegnazione di termine 4 novembre 1997 impartito dallUEF, nonché il pignoramento complementare 16 ottobre 1997 nellesecuzione n.__________ della cartella ipotecaria di fr. 200000.-- in V grado gravante il mappale n. __________ RFD di __________. I ricorsi inoltrati da __________ contro tali giudizi sono stati respinti dal Tribunale federale con decisioni 3 agosto 1998.
I.Il 18 settembre 1998 lUEF di Bellinzona ha annullato formalmente il pignoramento complementare 16 ottobre 1997 nellesecuzione n.__________ della cartella ipotecaria di fr. 200000.-- in V grado gravante il mappale n. __________ RFD di __________. Con scritto 22 settembre 1998 la creditrice ha richiesto il mantenimento della custodia del titolo ipotecario quale misura cautelare, nonché linvio dellavviso di pignoramento del fondo ex art. 15 cpv. 1 let. b RFF al presunto creditore, alla __________ e allassicurazione dello stabile. Il 6 novembre 1998 lUEF di Bellinzona ha comunicato a __________ di non poter accogliere la sua richiesta di custodia del titolo ipotecario , non essendo lo stesso in possesso del debitore __________.
L.Con ricorso 23 novembre 1998 __________ postula la presa in custodia della cartella ipotecaria di fr. 200000.-- in V grado gravante il mappale n. __________ RFD di __________, nonché linvio degli avvisi di cui alla richiesta del 22 settembre 1998.
M.Delle osservazioni di __________ e dellUEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1.Dallesame dellincarto dellUEF, nonché dalle osservazioni al ricorso presentate il 17 dicembre 1998, si evince che lUfficio ha notificato il 6 novembre 1998 al creditore __________, alla __________ e alla __________ lavvenuto pignoramento del fondo. Linvio degli avvisi in oggetto era già ravvisabile nel provvedimento impugnato. Infatti lUEF di Bellinzona, rivolgendosi al legale della ricorrente, afferma : diamo seguito a tutte le sue richieste. Nella misura in cui il gravame è diretto contro la mancata notifica di tali atti , esso si rivela quindi infondato.
2.Giusta lart. 98 cpv. 1 LEF il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dallufficio. Se il debitore è in possesso di titoli di pegno eretti sul fondo al proprio nome e che non furono pignorati perché insufficienti per coprire il credito per il quale ha luogo lesecuzione, lufficio li prenderà in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 13 cpv. 1 RFF). Se una siffatta cartella ipotecaria si trova in possesso di un terzo che ne rivendica la proprietà, lufficio non può prenderla in custodia (DTF 104 III 15 cons. 2d).
3.Orbene, nel caso di specie questa Camera ha già avuto modo di accertare che possessore della cartella ipotecaria in oggetto e quindi presunto proprietario in assenza di elemento di segno contrario risulta essere, sulla base delle dichiarazioni dellescusso , nonché di quelle del legale del debitore, __________ (cfr. Inc. 15.98.186 e inc. 15.98.199). Inoltre con scritto 15 ottobre 1998 il patrocinatore di __________ ha comunicato allUEF di Bellinzona che la cartella ipotecaria al portatore di fr. 200000.-- gravante in V rango il mappale __________ RFD di __________ si trova in possesso del suo proprietario __________ Alla luce di tali risultanze, il titolo ipotecario non può quindi essere preso in custodia dallUEF di Bellinzona essendo in possesso di un terzo, in casu __________, che ne rivendica la proprietà.
4.Ne consegue la reiezione del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 98 cpv. 1 LEF e 13 cpv. 1 RFF
pronuncia: 1.Il ricorso 23 novembre 1998 di __________, è respinto.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
4.Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria