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15.1998.207

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-03-25 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Nel pignoramento del reddito le autorità di esecuzione accertano d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

E. 3 In concreto il ricorso in esame non mette in discussione le modalità di calcolo della quota di stipendio pignorabile. In effetti il calcolo è stato eseguito in maniera corretta e sulla base della necessaria documentazione. L'escusso è stato interrogato in tre occasioni. Una prima volta il 17 settembre 1998. A seguito del ricorso l'UE di Lugano ha provveduto a interrogare __________, in maniera molto più completa, il 16 novembre 1998. Da ultimo la CEF ha sentito l'escusso in data 14 dicembre 1998. In tutti i casi il debitore ha sottoscritto la propria dichiarazione. Ora, in quelle occasioni __________ ha avuto modo di spiegare che il substrato patrimoniale di cui disponeva al momento dell'interrogatorio davanti al PP (cfr. doc. C, prodotto dal ricorrente) si è andato dissolvendo a seguito di gravi problemi finanziari evidenziatisi nel frattempo. L'assegnazione, con la separazione dei beni, di alcune proprietà alla moglie sarebbe da far risalire all'aiuto economico da questa prestatogli negli ultimi anni nel tentativo di fargli superare le difficoltà finanziarie. Sulle esaurienti dichiarazioni dell'escusso potranno quindi basarsi eventuali creditori che, convinti dell'esistenza di beni occultati, volessero adire le vie penali o civili nei confronti di __________. Come si evince dal timbro apposto sul verbale di pignoramento impugnato, quest'ultimo costituisce un attestato provvisorio di carenza beni ex art. 115 cpv. 2 LEF. Quello definitivo potrà essere rilasciato solo alla scadenza del termine annuale di pignoramento (cfr. art. 93 cpv. 2 LEF) a seguito della ripartizione finale (art. 149 LEF).

E. 4 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente                                                                      La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.98.00207

Lugano

25 marzo 1999

FA/fp/fc

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidenteZali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 3 novembre 1998 di

__________

__________

entrambi patr. dall'avv. __________

contro

l’operato dell’UE di Luganoe meglio contro il verbale di pignoramento per il gruppo __________, composto dalle esecuzioni __________, __________ e __________ promosse dai ricorrenti e da

__________

patr. dall'avv. __________

nei confronti di

__________

patr. dall'avv. __________

viste le osservazioni       9 novembre 1998 di __________,

17 novembre 1998 di __________,

18 novembre 1998 dell'UE di Lugano,

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:A.__________, __________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l'incasso dei loro crediti, essi formano il gruppo n. __________. Con verbale di pignoramento datato 17 settembre 1998, spedito il 22 ottobre 1998 (cfr. timbro a retro) l'UE di Lugano ha pignorato fr. 900.-- mensili del salario percepito dall'escusso sulla base del seguente calcolo:

Introiti                                                                       fr. 6'332.30.--

Minimo di esistenza

minimo base                               fr. 1’370.--

figli minorenni                             fr. 1'500.--

locazione                                     fr. 1'670.--

c. m., ass. inf. e disocc., CP     fr.      73.70

trasferte + pasti fuori dom.        fr.    161.60

Totale deduzioni                         fr. 5'432.30

Eccedenza mensile pignorabile        fr.  900.--

B.Contro il pignoramento si sono aggravati il 3 novembre 1998 __________ e __________ chiedendo l'interrogatorio dell'escusso e la completazione del pignoramento. A mente dei ricorrenti, __________ non sarebbe stato interrogato dall'UE. L'escusso avrebbe poi dichiarato davanti al PP di possedere diversi beni, mobili e immobili. Secondo __________ e __________, nel caso in cui l'unico bene pignorabile fosse il salario, sarebbero dovuti essere rilasciati degli attestati di carenza beni definitivi o quanto meno provvisori.

C.Con osservazioni 9 novembre 1998 __________ ha postulato l'accoglimento del gravame. Con scritto 17 novembre 1998 __________ ha osservato di aver risposto esaurientemente e in modo chiaro a tutte le domande poste. La dichiarazione resa davanti al PP risale a più di 5 anni prima, la situazione patrimoniale dell'escusso si è, nel frattempo, aggravata. Con osservazioni 18 novembre 1998 l'UE di Lugano ha fatto notare che __________ è stato interrogato un a prima volta il 17 settembre 1998 e un'altra volta, a seguito del ricorso, il successivo 16 novembre.

Considerando

in diritto:                1.Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; André E. Lebrecht in: Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti, di regola, a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.

2.Nel pignoramento del reddito le autorità di esecuzione accertano d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

3.In concreto il ricorso in esame non mette in discussione le modalità di calcolo della quota di stipendio pignorabile. In effetti il calcolo è stato eseguito in maniera corretta e sulla base della necessaria documentazione.

L'escusso è stato interrogato in tre occasioni. Una prima volta il 17 settembre 1998. A seguito del ricorso l'UE di Lugano ha provveduto a interrogare __________, in maniera molto più completa, il 16 novembre 1998. Da ultimo la CEF ha sentito l'escusso in data 14 dicembre 1998. In tutti i casi il debitore ha sottoscritto la propria dichiarazione.

Ora, in quelle occasioni __________ ha avuto modo di spiegare che il substrato patrimoniale di cui disponeva al momento dell'interrogatorio davanti al PP (cfr. doc. C, prodotto dal ricorrente) si è andato dissolvendo a seguito di gravi problemi finanziari evidenziatisi nel frattempo. L'assegnazione, con la separazione dei beni, di alcune proprietà alla moglie sarebbe da far risalire all'aiuto economico da questa prestatogli negli ultimi anni nel tentativo di fargli superare le difficoltà finanziarie. Sulle esaurienti dichiarazioni dell'escusso potranno quindi basarsi eventuali creditori che, convinti dell'esistenza di beni occultati, volessero adire le vie penali o civili nei confronti di __________. Come si evince dal timbro apposto sul verbale di pignoramento impugnato, quest'ultimo costituisce un attestato provvisorio di carenza beni ex art. 115 cpv. 2 LEF. Quello definitivo potrà essere rilasciato solo alla scadenza del termine annuale di pignoramento (cfr. art. 93 cpv. 2 LEF) a seguito della ripartizione finale (art. 149 LEF).

4.L'UE di Lugano si è rettamente determinato; il gravame deve quindi essere respinto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 91, 93 e 115 LEF

pronuncia:            1.Il reclamo [recte: ricorso] 3 novembre 1998 __________, e __________, è respinto.

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente                                                                      La segretaria