Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 LEF, a __________, alla banca creditrice e allAutorità di vigilanza. LUfficio ha quindi agito correttamente emanando la decisione 6 ottobre 1998, in applicazione di quanto sancito dagli art. 17 cpv. 4 e 11 cpv. 2 LPR.
2.Per lart. 68a cpv. 1 LEF se lesecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche allaltro coniuge; quando tale situazione patrimoniale viene fatta valere soltanto nel corso del procedimento, lufficio provvede senza indugio alle notificazioni omesse. Se il creditore o il debitore sostengono lesistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni, lufficio, prima di notificare il precetto esecutivo deve verificare la fondatezza di tale presupposto (DTF 113 III 55; Sabine Kofmel Ehrenzeller, SchKG, Basilea 1998, n. 11 ad art. 68a). Se tra i coniugi vige il regime ordinario della partecipazione agli acquisti o il regime straordinario della separazione dei beni, lesecuzione di un terzo non crea particolari problemi, eccetto nel caso in cui il bene immobile oggetto della procedura esecutiva sia labitazione familiare ai sensi dellart. 169 CC (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 21 n.9-10, p. 145). Lufficio desecuzione notifica il precetto anche al coniuge del debitore o del terzo se il fondo pignorato è labitazione della famiglia (cfr. Art. 153 cpv. 2 lett. b.)
3.Nel provvedimento impugnato lUEF di Locarno ha stabilito che nellesecuzione n. __________ avente per oggetto diverse PPP del fondo base part. __________ RFD di __________ adibite ad abitazione famigliare il precetto esecutivo deve essere notificato anche al coniuge dellescussa. Il ricorrente pretende che tale principio venga esteso anche allesecuzione n. __________ concernente la part. __________ RFD di Locarno.
Abitazioni coniugali ai sensi dellart. 169 CC sono considerate gli appartamenti e gli immobili dove i coniugi vivono e conducono congiuntamente la vita famigliare. Per contro non possono essere considerati abitazioni coniugali i locali destinati allattività od alla professione di un coniuge (cfr. Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea,Ginevra, Monaco 1998, n.21 ad art. 153). Orbene, __________ ha sempre affermato di abitare a __________ rivendicando il diritto alla notifica del precetto esecutivo unicamente sulla base della sua qualifica di erede legittimo dellescussa. Di consegue in assenza del regime matrimoniale della comunione dei beni e non costituendo la part. __________ RFD abitazione coniugale ex art. 169 CC, lUEF di Locarno ha agito correttamente rifiutando al ricorrente la notifica del precetto esecutivo n. __________.
Le ulteriori censure sollevate da __________ concernenti la fondatezza dei crediti posti in esecuzione concernono questioni di merito sottratte al poter di cognizione di questa Camera.
4.Ne consegue che il ricorso, le cui argomentazioni sono al limite del temerario, deve essere respinto.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 68a, 68b e 153 LEF
pronuncia: 1.Il ricorso 19 ottobre 1998 di __________, è respinto.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
4.Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.98.00176
Lugano
26 gennaio 1999
FP/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 ottobre 1998 di
__________
contro
loperato dellUEF di Locarnoe meglio contro la decisione 6 ottobre 1998
nelle diverse esecuzioni promosse da
__________
patr. dall avv. __________
e da
__________
patr. dallo studio legale __________
nei confronti di
__________
richiamata lordinanza presidenziale 21 ottobre 1998, con la quale al ricorso è stato concesso leffetto sospensivo;
viste le osservazioni
- 3 novembre 1998 della __________
- 6 novembre 1998 della Comunione dei comproprietari del condominio __________
- 10 novembre 1998 dellUEF di Locarno;
vista la replica 30 novembre 1998;
vista la duplica 7 dicembre 1998 della __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:A.Il 17 luglio 1996 la __________ ha inoltrato allUEF di Locarno le domande di esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti di __________ aventi per oggetto le PPP __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ del fondo base part. __________ RFD di __________ e la part.__________ RFD di Locarno. I precetti esecutivi n. __________ e n. __________ sono stati emessi il giorno stesso e notificati con pubblicazione sul FUC n. __________ dell__________. Contro tali precetti la debitrice ha interposto, il __________, opposizione totale.
La Comunione dei comproprietari del condominio __________ e __________ ha promosso anchessa lesecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ avente per oggetto le medesime PPP di cui allesecuzione n. __________.
B.Il 25 agosto 1998 __________, marito dellescussa, si è rivolto allUEF di Locarno chiedendo limmediata sospensione della procedura esecutiva, in quanto lUEF non gli avrebbe notificato i precetti esecutivi violando, a suo dire, gli art. 68a e 68b LEF. LUfficio non avrebbe inoltre rispettato i termini previsti dagli art. 152 e 154 LEF. Il 28 agosto 1998 lUEF di Locarno ha richiesto la produzione dellatto pubblico attestante lesistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni tra i coniugi __________. Con scritto 15 settembre 1998 __________ ha affermato che non esiste alcun atto pubblico di comunione dei beni o di separazione dei beni, ma che il suo diritto alla notifica del precetto esecutivo scaturirebbe dalla sua qualifica di erede legittimo dellescussa. Inoltre sostiene la nullità della procedura esecutiva a seguito della violazione degli art. 152 e 154 LEF.
C.Con decisione formale 22 settembre 1998 lUE di Lugano ha comunicato a __________ di non procedere allemissione del precetto esecutivo, sulla base di quanto da egli dichiarato il 15 settembre 1998. Le ulteriori censure sollevate vengono respinte, non essendo __________ parte interessata nella procedura esecutiva a carico della moglie __________.
D.Con ricorso 5 ottobre 1998 __________ si era aggravato contro tale decisione, ribadendo quanto già espresso nello scritto del 25 agosto 1998 e sostenendo la violazione degli art. 68a e 68b LEF. Con decisione 6 ottobre 1998 lUEF di Locarno in applicazione degli art. 17 cpv. 4 LEF e 11 LPR ha deciso di notificare il precetto esecutivo n. __________ anche a __________, costituendo il bene oggetto dellesecuzione in via di realizzazione del pegno abitazione coniugale ex art. 169 CC.
E.Con ricorso 19 ottobre 1998 __________ si aggrava nuovamente contro loperato dellUEF di Locarno, sulla scorta di quanto già espresso nel gravame del 5 ottobre 1998 e nello scritto del 25 agosto 1998 e, segnatamente la violazione degli art. 68a e 68b LEF. __________ contesta inoltre la competenza dellUfficio di riconsiderare direttamente la decisione impugnata, la quale potrebbe essere modificata unicamente dalla Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello.
F.Con le rispettive osservazioni la __________, la Comunione dei comproprietari e lUEF di Locarno, chiedono che il gravame venga respinto, in quanto manifestamente infondato.
G.Negli ulteriori scambi di allegati le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
Considerando
in diritto: 1.In caso di ricorso, lufficio può, fino allinvio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza allautorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF). Lannullamento o la modifica del provvedimento impugnato esige che lorgano di esecuzione forzata emani un nuovo provvedimento, sostitutivo di quello pregresso, che dovrà essere notificato - a cura dellorgano stesso - alle parti e allAutorità cantonale di vigilanza. In questo caso dovrà essere espressamente indicato, conformemente allart. 20a cpv. 2 n. 4 LEF, il diritto di nuovo ricorso ex art. 17 LEF allautorità di vigilanza, sempre per il tramite dellorgano deliberante (Flavio Cometta, Commentario alla LPR. Lugano 1998, n. 2.2.1. a) ad art. 11).
Nel caso di specie lUEF di Locarno a seguito del ricorso 5 ottobre 1998 presentato da __________ ha modificato il provvedimento impugnato, emanato il 22 settembre 1998, mediante la notifica di una nuova decisione il 6 ottobre 1998. Tale provvedimento è stato notificato, con lindicazione del termine di ricorso ex art. 17 LEF, a __________, alla banca creditrice e allAutorità di vigilanza. LUfficio ha quindi agito correttamente emanando la decisione 6 ottobre 1998, in applicazione di quanto sancito dagli art. 17 cpv. 4 e 11 cpv. 2 LPR.
2.Per lart. 68a cpv. 1 LEF se lesecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche allaltro coniuge; quando tale situazione patrimoniale viene fatta valere soltanto nel corso del procedimento, lufficio provvede senza indugio alle notificazioni omesse. Se il creditore o il debitore sostengono lesistenza del regime matrimoniale della comunione dei beni, lufficio, prima di notificare il precetto esecutivo deve verificare la fondatezza di tale presupposto (DTF 113 III 55; Sabine Kofmel Ehrenzeller, SchKG, Basilea 1998, n. 11 ad art. 68a). Se tra i coniugi vige il regime ordinario della partecipazione agli acquisti o il regime straordinario della separazione dei beni, lesecuzione di un terzo non crea particolari problemi, eccetto nel caso in cui il bene immobile oggetto della procedura esecutiva sia labitazione familiare ai sensi dellart. 169 CC (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 21 n.9-10, p. 145). Lufficio desecuzione notifica il precetto anche al coniuge del debitore o del terzo se il fondo pignorato è labitazione della famiglia (cfr. Art. 153 cpv. 2 lett. b.)
3.Nel provvedimento impugnato lUEF di Locarno ha stabilito che nellesecuzione n. __________ avente per oggetto diverse PPP del fondo base part. __________ RFD di __________ adibite ad abitazione famigliare il precetto esecutivo deve essere notificato anche al coniuge dellescussa. Il ricorrente pretende che tale principio venga esteso anche allesecuzione n. __________ concernente la part. __________ RFD di Locarno.
Abitazioni coniugali ai sensi dellart. 169 CC sono considerate gli appartamenti e gli immobili dove i coniugi vivono e conducono congiuntamente la vita famigliare. Per contro non possono essere considerati abitazioni coniugali i locali destinati allattività od alla professione di un coniuge (cfr. Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea,Ginevra, Monaco 1998, n.21 ad art. 153). Orbene, __________ ha sempre affermato di abitare a __________ rivendicando il diritto alla notifica del precetto esecutivo unicamente sulla base della sua qualifica di erede legittimo dellescussa. Di consegue in assenza del regime matrimoniale della comunione dei beni e non costituendo la part. __________ RFD abitazione coniugale ex art. 169 CC, lUEF di Locarno ha agito correttamente rifiutando al ricorrente la notifica del precetto esecutivo n. __________.
Le ulteriori censure sollevate da __________ concernenti la fondatezza dei crediti posti in esecuzione concernono questioni di merito sottratte al poter di cognizione di questa Camera.
4.Ne consegue che il ricorso, le cui argomentazioni sono al limite del temerario, deve essere respinto.
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 68a, 68b e 153 LEF
pronuncia: 1.Il ricorso 19 ottobre 1998 di __________, è respinto.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
4.Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria