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15.1998.170

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-03-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Nel caso di specie il ricorso è stato direttamente inoltrato all’Autorità di vigilanza. Esso verte essenzialmente sull’ammontare delle spese esecutive e può essere già deciso sulla scorta dei documenti prodotti dal ricorrente. Di conseguenza si giustifica l’assenza di istruttoria.

E. 3 __________ contesta il fatto che l’UE di Lugano abbia richiesto alla moglie il pagamento dell’importo di fr. 190.--, avendo egli già versato fr. 2’108.40 a saldo dell’esecuzione n__________. Orbene dalla copia della ricevuta dell’Ufficio prodotta dal ricorrente si evince che l’importo di fr. 190.-- è stato versato da __________ a copertura delle spese di sequestro. Essendo __________ e __________ debitori solidali nei confronti di __________ ed avendo il Giudice di pace di Lugano emanato due distinti decreti di sequestro, si giustifica la riscossione delle spese anche nei confronti della debitrice solidale __________

E. 4 Intimazione a: -__________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.03.1999 15.1998.170

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.98.00170 Lugano 10 marzo 1999 /FP/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 16 ottobre 1998 di __________ contro __________ e meglio contro l’ammontare delle spese nell’esecuzione n. __________ promossa da __________ nei confronti di __________ esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. __________ procede nei confronti di __________ e __________, debitori solidali, per l’incasso di un credito di fr. 1’900.-- B. Il 29 settembre 1998 il Giudice di Pace del circolo di Lugano ha decretato il sequestro di tutto il mobilio ed ogni altro oggetto di valore situato nell’appartamento locato dai coniugi __________. C. In data 8 ottobre 1998 il decreto di sequestro viene notificato ai debitori. Lo stesso giorno __________ ha versato l’importo di fr. 2’108.40 a saldo dell’esecuzione n. __________. Il 12 ottobre 1998 __________, su richiesta dell’UE di Lugano, ha versato un ulteriore importo di fr. 190.-- a valere quale saldo spese relativo all’istanza di sequestro in oggetto. D. Con ricorso 16 ottobre 1998 __________ si aggrava contro la richiesta di un ulteriore versamento di fr. 190.-- sostenendo che le spese relative all’esecuzione in oggetto sarebbero già coperte dall’importo di fr. 2108.40 versato l’8 ottobre 1998. Considerando in diritto:                   1. Per l’art. 9 cpv. 2 LPR si può prescindere dall’istruttoria preliminare per ragioni di forma o di sostanza. Sono formali quelle riferite a tardività, infondatezza o temerarietà del ricorso, mentre sono materiali quelle che consentono di superare la soglia di ricevibilità e di giungere celermente alla reiezione o all’accoglimento del gravame. Di regola non vi è istruttoria quando l’oggetto del contendere è una questione di mero diritto, che non necessita di accertamenti fattuali e può essere decisa sulla base dei dati già disponibili (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.2. c) ad art. 9). 2. Nel caso di specie il ricorso è stato direttamente inoltrato all’Autorità di vigilanza. Esso verte essenzialmente sull’ammontare delle spese esecutive e può essere già deciso sulla scorta dei documenti prodotti dal ricorrente. Di conseguenza si giustifica l’assenza di istruttoria. 3. __________ contesta il fatto che l’UE di Lugano abbia richiesto alla moglie il pagamento dell’importo di fr. 190.--, avendo egli già versato fr. 2’108.40 a saldo dell’esecuzione n__________. Orbene dalla copia della ricevuta dell’Ufficio prodotta dal ricorrente si evince che l’importo di fr. 190.-- è stato versato da __________ a copertura delle spese di sequestro. Essendo __________ e __________ debitori solidali nei confronti di __________ ed avendo il Giudice di pace di Lugano emanato due distinti decreti di sequestro, si giustifica la riscossione delle spese anche nei confronti della debitrice solidale __________ 4. Ne consegue la reiezione del gravame. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17 LEF e 9 LPR pronuncia:               1. Il ricorso 16 ottobre 1998 __________ __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: -__________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria