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15.1998.141

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-12-15 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Il ricorrente pretende il riconoscimento dei maggiori costi causati dal  soggiorno delle figlie presso il proprio domicilio per 10/12 giorni al mese. L’Ufficio ha già riconosciuto, alla voce spese supplementari figlie, l’importo mensile di fr. 502.--. Orbene, il punto 1.2.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera prevede, quale supplemento all’importo base mensile, fr. 500 per la figlia __________ e fr. 400.-- per la figlia __________. Quindi in totale al ricorrente potrebbero venire riconosciuti fr. 900.-- mensili, ma solo nell’ipotesi che le figlie vivano sempre con il padre. Nel caso di specie il ricorrente afferma di doversi occupare delle figlie unicamente per 10/12 giorni al mese. Quindi egli avrebbe diritto ad un supplemento dell’importo base mensile pari a fr. 360.-- =(fr. 30.-- x 12 giorni). Avendo l’UEF di Bellinzona già riconosciuto per tali spese l’importo di fr. 502.--, non esiste la possibilità di operare ulteriori deduzioni. Abbondanzialmente va rilevato che il ricorrente fonda la propria pretesa unicamente sul calcolo effettuato dall’Istituto delle assicurazioni sociali nella determinazione della rendita complementare AVS (doc.E) senza dimostrare che gli importi di cui è chiesta la deduzione vengano effettivamente pagati, così come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 121 III 20).

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.98.00141

Lugano

15 dicembre 1998/FP/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente,Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 11 luglio 1998 di

__________

contro

l’operato dell’UEF di  Bellinzonae meglio contro il pignoramento 8 luglio 1998

nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

__________

e da

__________

patr. __________

viste le osservazioni 14 settembre 1998 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:A.__________ e __________ procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei loro crediti.

B.L’8 luglio 1998 l’UEF di Bellinzona ha pignorato presso la Fondazione Previdenza Professionale dell’UBS la rendita percepita dall’escusso sulla base del seguente calcolo:

Introito                                                                            fr. 5’406.--

Minimo di esistenza

importo base                         fr.   925.--

affitto                                       fr. 500.--

riscaldamento                        fr 100.--

AVS                                        fr. 60.--

cassa malati                          fr.   258.--

alimenti                                   fr. 2’716.--

spese supplementari figlie   fr.    502.--

spese diverse                        fr.    100.--

Totale                                      fr. 5’161.--

Eccedenza pignorabile                                                 fr.   245.--

C.Contro tale provvedimento si è aggravato l’11 luglio 1998 __________ postulando il riconoscimento, alla voce  “ spese supplementari per figlie”, dell’importo di fr. 1’388.80, subordinatamente dell’importo di fr. 777,85. Di conseguenza il pignoramento della rendita percepita dall’escusso andrebbe annullato. Il ricorrente sostiene che le maggiori spese sarebbero causate dal soggiorno delle figlie presso il proprio domicilio durante 10/12 giorni al mese.

D.Con osservazioni 14 settembre 1998 l’UEF di Bellinzona si è rimesso al giudizio di questa Camera. Il 22 settembre 1998 l’Ufficio ha inoltre comunicato che, a partire dal 1° ottobre 1998 l’escusso non vivrà più con i genitori. Di conseguenza il calcolo del minimo di esistenza è stato modificato come segue:

Introito                                                                             fr. 5’406.--

Minimo di esistenza

importo base                         fr. 1’025.--

affitto                                       fr. 770.--

riscaldamento                        fr 70.--

cassa malati                          fr.    258.--

alimenti                                   fr. 2’716.--

spese supplementari figlie   fr.    502.--

spese diverse                        fr.    100.--

Totale                                      fr. 5’441.--

Eccedenza pignorabile                                                 fr.   0.00

Considerando

in diritto:                1.Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.Il ricorrente pretende il riconoscimento dei maggiori costi causati dal  soggiorno delle figlie presso il proprio domicilio per 10/12 giorni al mese. L’Ufficio ha già riconosciuto, alla voce spese supplementari figlie, l’importo mensile di fr. 502.--. Orbene, il punto 1.2.1 della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera prevede, quale supplemento all’importo base mensile, fr. 500 per la figlia __________ e fr. 400.-- per la figlia __________. Quindi in totale al ricorrente potrebbero venire riconosciuti fr. 900.-- mensili, ma solo nell’ipotesi che le figlie vivano sempre con il padre. Nel caso di specie il ricorrente afferma di doversi occupare delle figlie unicamente per 10/12 giorni al mese. Quindi egli avrebbe diritto ad un supplemento dell’importo base mensile pari a fr. 360.-- =(fr. 30.-- x 12 giorni). Avendo l’UEF di Bellinzona già riconosciuto per tali spese l’importo di fr. 502.--, non esiste la possibilità di operare ulteriori deduzioni. Abbondanzialmente va rilevato che il ricorrente fonda la propria pretesa unicamente sul calcolo effettuato dall’Istituto delle assicurazioni sociali nella determinazione della rendita complementare AVS (doc.E) senza dimostrare che gli importi di cui è chiesta la deduzione vengano effettivamente pagati, così come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 121 III 20).

3.Ne consegue la reiezione del ricorso.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:            1.Il ricorso 11 luglio 1998 di __________ è respinto.

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                           La segretaria