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15.1998.121

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-08-05 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 40 LEF);

-     l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

-     è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

-     la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

-     l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2); che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa; che le questioni sollevate dal ricorrente avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando la sentenza di rigetto dell’opposizione e ottenendo la sospensione dell'esecuzione della sentenza ex art. 330 CPC, mentre egli nemmeno ha sostenuto di aver interposto ricorso; che pertanto essendo la sentenza in oggetto esecutoria, l’UE di Lugano, emettendo la comminatoria di fallimento, ha agito correttamente; che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 30 luglio 1998 __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.08.1998 15.1998.121

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.98.00121 Lugano 5 agosto 1998 B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 30 luglio 1998 di __________ patr. dall'avv. __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 25 giugno 1998 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da __________ ritenuto in fatto e considerando in diritto che con PE n. __________ del 17 ottobre 1997 dell’UE di Lugano la __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 800.90 oltre interessi; che interposta opposizione dall’escusso la procedente ne ha chiesto il rigetto; che con sentenza 30 aprile 1998 il Giudice di pace supplente del Circolo di __________ ha condannato l’escusso al pagamento di fr. 800.90 oltre interessi, rigettando in via definitiva l’opposizione; che su domanda di proseguire l’esecuzione l’UE di Lugano ha emesso il 25 giugno 1998 la comminatoria di fallimento, notificata al ricorrente il 28 luglio 1998; che contro la comminatoria di fallimento si è tempestivamente aggravato __________ sostenendo di non avere ricevuto la convocazione all’udienza di contraddittorio del 30 aprile 1998, per cui non ha potuto far valere i suoi diritti. che ex art. 9 cpv. 2 LPR l’Autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario; che per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo  A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

-     l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

-     l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

-     è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

-     la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

-     l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2); che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa; che le questioni sollevate dal ricorrente avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando la sentenza di rigetto dell’opposizione e ottenendo la sospensione dell'esecuzione della sentenza ex art. 330 CPC, mentre egli nemmeno ha sostenuto di aver interposto ricorso; che pertanto essendo la sentenza in oggetto esecutoria, l’UE di Lugano, emettendo la comminatoria di fallimento, ha agito correttamente; che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 30 luglio 1998 __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria