Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Nel
caso concreto la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di spese di locazione
di Fr. 1’700.-- ca. al mese, sulla base del contratto di locazione sottoscritto
il 15 giugno 1998 e prodotto con il ricorso. Siffatto contratto ha per oggetto
la locazione di un appartamento di 4 locali al secondo piano dello stabile Casa
__________ per una pigione mensile di fr. 1’530.-- e spese accessorie di fr.
180.-- al mese. L’inizio della locazione è tuttavia stabilita soltanto per il
1° agosto 1998, dunque oltre due mesi dopo il pignoramento. La durata della
locazione è indeterminata, con possibilità di disdetta la prima volta per il 31
luglio 2000.
a)
Come
sopra accennato è principio giurisprudenziale indiscusso che nel calcolo del
minimo vitale possono essere considerati soltanto gli importi effettivamente
pagati. Ciò vale anche per le spese di locazione (cfr. DTF 121 III 20 s.). Al momento
del pignoramento (5 maggio 1998) non solo la ricorrente non pagava una pigione
mensile di fr. 1’710.-- (fr. 1’530.-- più fr. 180.-- di spese accessorie), ma
neppure si era ancora impegnata a versarlo, il contratto di locazione essendo
stato sottoscritto soltanto nel giugno 1998. Ciò vale anche per le prospettate,
ma non ancora effettuate né provate spese di trasloco.
b)
La
nuova pigione a partire dal 1° agosto 1998 è una circostanza di cui può essere
tenuto conto in principio soltanto nell’ambito di una revisione del pignoramento.
Tuttavia, per economia processuale e considerato che la ricorrente, interrogata
formalmente il 14 ottobre 1998, ha confermato di essersi effettivamente
trasferita il 1° agosto 1998 nell’apparta-mento __________ di cui al contratto
di locazione 15 giugno 1998, si può tenere conto di tale (nuova) circostanza
già nell’ambito del presente gravame, seppure soltanto con effetto a partire
dal pignoramento relativo al mese di agosto 1998.
c)
Va
però rilevato che nel determinare il minimo vitale occorre considerare un canone
locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere
che il debitore si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo
categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità
(DTF 104 III 38 ss., 87 III 102, 57 III 207; cfr. fra tante CEF 10 luglio 1998
su ricorso P.P. cons.5, e rif. ivi). In particolare l’importo della pigione va
messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo
S., cons.5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione
ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari; tuttavia la
pigione dev’essere ridotta a una misura normale, se l’escusso utilizza
un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 ss.; CEF
16 febbraio 1989, su reclamo __________ cons.5b). La decurtazione del quantum
può tuttavia, di regola, essere operante nel rispetto dei termini contrattuali
(CEF 30 settembre 1996, su reclamo L.T., cons. 2bb; cfr. DTF 119 III 72;
Amonn/Gasser,
op.cit., §23 n.64 p.
178).
d)
In
concreto a fronte di un reddito netto mensile di complessivi fr. 4’400.--,
l’escussa pretende il riconoscimento di fr.1’530.-- a titolo di canone
locatizio per un appartamento di quattro locali a __________, oltre fr. 180.--
mensili quale acconto per spese accessorie, per un totale di fr. 1’710.-- al
mese. Ora è di tutta evidenza che l’importo di fr. 1’710.-- mensili per spese
di locazione per una famiglia composta di due persone con reddito mensile netto
di fr. 4’400.-- costituisce un onere sproporzionato (oltre il 38% delle
entrate nette) che non può essere riconosciuto come tale in sede di
determinazione del minimo di esistenza, tanto meno se si tiene conto della circostanza
che l’escussa, prima di sottoscrivere il contratto 15 giugno 1998 e dunque di
obbligarsi a corrispondere -per una durata minima di due anni - l’importo in
discussione, ben sapeva del pignoramento dell’indennità di disoccupazione da
lei percepita limitatamente a fr. 450.-- mensili, pignoramento calcolato sulla
base di un importo da lei stessa indicato al cursore, in occasione dell’
interrogatorio 5 maggio 1998, in fr. 1’000.-- (cfr. atto di pignoramento
impugnato, spedito alle parti l’8 giugno 1998, e verbale interrogatorio formale
14 ottobre 1998, p.2). Ora se si può parzialmente condividere l’affer-mazione
della ricorrente secondo cui l’importo di fr. 1’000.-- “era cifra minima”,
tuttavia ciò non giustifica la sottoscrizione di un contratto di locazione per
1’710.-- mensili di pigione per un alloggio di quattro locali in un luogo
(__________) dove notoriamente l’offerta di appartamenti è molto più ristretta
e a condizioni economicamente più sfavorevoli rispetto al luogo - tipicamente
residenziale - del precedente domicilio (_______), così come del resto rispetto
ad altri Comuni della cintura __________, soltanto per citarne alcuni), dove è
possibile ottenere canoni locatizi per appartamenti di 3/4 locali a condizioni
molto più vantaggiose. Né la scelta __________ (luogo di per sé piuttosto
discosto dai centri regionali) può essere motivata dall’attività lavorativa
dell’escussa, tuttora disoccupata. L’attitudine dell’escussa - che in merito
alla scelta __________ si è limitata a dire “che è stato il primo
(appartamento) di quelli che ho visto che mi andava bene ed era disponibile in
tempi brevi” (pur sempre oltre un mese e mezzo dopo la sottoscrizione del
contratto e comunque quasi tre mesi dalla vendita all’asta della casa avvenuta
il 6 maggio 1998, n.d.r.) configura una soluzione di comodo dell’escussa -
perfettamente a conoscenza della propria situazione debitoria e del
pignoramento in corso - che non può essere imposta ai creditori al beneficio
del medesimo pignoramento. Ne consegue che - indipendentemente dal rispetto
dei termini contrattuali - nel calcolo del minimo di esistenza della ricorrente
non può essere computato per spese di locazione a partire dal 1° agosto 1998
che un importo di fr. 1’300.-- al mese per un appartamento di 3 locali (più che
sufficiente per due persone) nella cintura luganese.
In
questo senso va rettificato il calcolo del minimo di esistenza con effetto a
partire dal 1° agosto 1998, e meglio come segue:
Introiti
debitrice fr. 2’450.00
(55.68 %)
marito fr. 1’950.00 (44.32
%)
totale fr. 4’400.00
(100 %)
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1’370.00
locazione fr.
1’300.00
Cassa
malati fr. 520.00
trasferte
x 2 fr. 400.00
ass.
div. x
spese
mediche fr. 300.00
totale fr. 3’890.00 fr. 2’165.95
(55.68%)
Quota
pignorabile pari a 284.05 (fr. 2’450.-- dedotti fr. 2’165.95), importo arrotondato
per difetto a fr. 284.-- .
E. 3 La ricorrente si oppone anche al pignoramento del proprio veicolo. Per consolidata giurisprudenza il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 cpv.1 n.3 LEF, soltanto se è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.27, p.170; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §24 n.60). In concreto l’escussa non esercita attualmente alcuna attività lucrativa. In sede di interrogatorio formale essa ha tuttavia affermato la necessità di disporre di un’autovettura per cercare un nuovo lavoro “soprattutto in questo momento, (...) in particolare per prendere contatto con conoscenze ed ex-clienti che si trovano soprattutto nell’Italia settentrionale”, la ricorrente avendo lavorato “nel ramo fiduciario”. Ora a prescindere dal fatto che per riprendere contatto con ex-clienti non risulta una condizione imprescindibile quella di recarsi ogni volta di persona al loro domicilio - ciò che del resto neppure l’escussa asserisce esplicitamente - essendo ipotizzabili altre forme di comunicazione, la ricorrente può comunque sempre far capo ai mezzi pubblici, disponibili anche ad __________. Ne consegue che in assenza di altre più specifiche e documentate motivazioni l’auto pignorata non può essere considerata impignorabile ex art. 92 LEF.
E. 4 Intimazione a: – __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.11.1998 15.1998.00099
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.98.00099 Lugano 2 novembre 1998 /MR/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 12 giugno 1998 __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da __________ in tema di pignoramento; completata l’istruttoria il 14 ottobre 1998; esaminati atti e documenti; Ritenuto in fatto: A. Il 6 febbraio 1998 nell’esecuzione n. __________ l’UE un attestato di insufficienza del pegno contro __________ __________, allora in __________, per un credito di fr. 191’143.70. B. Con domanda 18 febbraio 1998 il __________ ha chiesto di proseguire l’esecuzione (ora n. __________) contro __________ sulla scorta dell’attestato d’insufficienza del pegno 6 febbraio 1998. C. Con atto 5 maggio 1998 l’UE ha proceduto al pignoramento dell’autovettura VW Golf 2.8 VR6 targata TI __________ di proprietà dell’escussa nonché al pignoramento dell’importo mensile di fr. 450.-- dell’indennità di disoccupazione percepita dall’escussa dalla Cassa __________ sulla base del seguente calcolo: Introiti debitrice fr. 2’450.00 (55.68 %) marito fr. 1’950.00 (44.32 %) totale fr. 4’400.00 (100 %) Minimo di esistenza minimo base fr. 1’370.00 locazione fr. 1’000.00 Cassa malati fr. 520.00 trasferte x 2 fr. 400.00 ass. div. x spese mediche fr. 300.00 totale fr. 3’590.00 fr. 1’998.91 (55.68%) Quota pignorabile pari a 451.09 (fr. 2’450.-- dedotti fr. 1’998.91), importo arrotondato per difetto a fr. 450.-- . Copia del verbale di pignoramento è stato spedito alle parti l’8 giugno 1998. D. Contro siffatto pignoramento è insorta l’escussa che con atto 12 giugno 1998 contesta sia il calcolo dell’eccedenza pignorabile eseguito dall’UE __________ che la pignorabilità della propria auto, osservando in particolare:
– che a partire dal 1° agosto 1998 (“data alla quale dovrò lasciare la mia abitazione già venduta ai pubblici incanti”) la pigione ammonterà a fr. 1’700.-- circa, invece che fr. 1’000.-- come considerato dall’UE;
– che l’auto le è indispensabile “al fine di poter(si) reinserire nel circuito lavorativo”;
– che ha sempre esercitato la professione di fiduciario e nel 1997 ha altresì partecipato ad un programma occupazionale, e che “sempre ed in ogni caso (le) era indispensabile detenere un autoveicolo, ciò che sarà anche in futuro per riuscire a reinserir(si) nel mondo lavorativo”;
– che infine a seguito della vendita ai pubblici incanti del suo appartamento, dovrà far fronte ad un trasloco con costi non indifferenti, ciò di cui pure si dovrebbe tenere conto nel calcolo di un’eventuale eccedenza pignorabile. E. Delle osservazioni delle altre parti si dirà, se necessario, in seguito. Considerando in diritto:
1. a) Per l’art. 93 cpv. 1 LEF i redditi dell’escusso, tra cui rientrano le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno, possono essere pignorati se, a giudizio dell’ufficiale, non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia; tuttavia a favore del medesimo creditore o del medesimo gruppo di creditori lo stipendio dell’escusso può essere pignorato - nella stessa esecuzione - per la durata massima di un anno a partire dall’esecuzione del pignoramento rispettivamente a partire dall’esecuzione del primo pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF). b) Nel procedere al pignoramento del reddito l’autorità esecutiva è tenuta ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del pignoramento, ossia il reddito complessivo del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia, atteso che il debitore deve collaborare nel fornire le necessarie indicazioni (cfr. art. 91 cpv.1 n.2 LEF; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §22 n.31 p.155 e §23 n.56 p.176), in particolare sull’ammontare del suo stipendio, se il datore di lavoro riconosce la pretesa salariale rispettivamente per quale motivo e in quale misura la contesta (cfr. Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.11 ad art. 93 LEF). Di eventuali modifiche della situazione successive al momento del pignoramento si potrà tenere conto in linea di principio soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). 2. Nel caso concreto la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di spese di locazione di Fr. 1’700.-- ca. al mese, sulla base del contratto di locazione sottoscritto il 15 giugno 1998 e prodotto con il ricorso. Siffatto contratto ha per oggetto la locazione di un appartamento di 4 locali al secondo piano dello stabile Casa __________ per una pigione mensile di fr. 1’530.-- e spese accessorie di fr. 180.-- al mese. L’inizio della locazione è tuttavia stabilita soltanto per il 1° agosto 1998, dunque oltre due mesi dopo il pignoramento. La durata della locazione è indeterminata, con possibilità di disdetta la prima volta per il 31 luglio 2000. a) Come sopra accennato è principio giurisprudenziale indiscusso che nel calcolo del minimo vitale possono essere considerati soltanto gli importi effettivamente pagati. Ciò vale anche per le spese di locazione (cfr. DTF 121 III 20 s.). Al momento del pignoramento (5 maggio 1998) non solo la ricorrente non pagava una pigione mensile di fr. 1’710.-- (fr. 1’530.-- più fr. 180.-- di spese accessorie), ma neppure si era ancora impegnata a versarlo, il contratto di locazione essendo stato sottoscritto soltanto nel giugno 1998. Ciò vale anche per le prospettate, ma non ancora effettuate né provate spese di trasloco. b) La nuova pigione a partire dal 1° agosto 1998 è una circostanza di cui può essere tenuto conto in principio soltanto nell’ambito di una revisione del pignoramento. Tuttavia, per economia processuale e considerato che la ricorrente, interrogata formalmente il 14 ottobre 1998, ha confermato di essersi effettivamente trasferita il 1° agosto 1998 nell’apparta-mento __________ di cui al contratto di locazione 15 giugno 1998, si può tenere conto di tale (nuova) circostanza già nell’ambito del presente gravame, seppure soltanto con effetto a partire dal pignoramento relativo al mese di agosto 1998. c) Va però rilevato che nel determinare il minimo vitale occorre considerare un canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che il debitore si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità (DTF 104 III 38 ss., 87 III 102, 57 III 207; cfr. fra tante CEF 10 luglio 1998 su ricorso P.P. cons.5, e rif. ivi). In particolare l’importo della pigione va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S., cons.5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari; tuttavia la pigione dev’essere ridotta a una misura normale, se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 ss.; CEF 16 febbraio 1989, su reclamo __________ cons.5b). La decurtazione del quantum può tuttavia, di regola, essere operante nel rispetto dei termini contrattuali (CEF 30 settembre 1996, su reclamo L.T., cons. 2bb; cfr. DTF 119 III 72; Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.64 p. 178). d) In concreto a fronte di un reddito netto mensile di complessivi fr. 4’400.--, l’escussa pretende il riconoscimento di fr.1’530.-- a titolo di canone locatizio per un appartamento di quattro locali a __________, oltre fr. 180.-- mensili quale acconto per spese accessorie, per un totale di fr. 1’710.-- al mese. Ora è di tutta evidenza che l’importo di fr. 1’710.-- mensili per spese di locazione per una famiglia composta di due persone con reddito mensile netto di fr. 4’400.-- costituisce un onere sproporzionato (oltre il 38% delle entrate nette) che non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza, tanto meno se si tiene conto della circostanza che l’escussa, prima di sottoscrivere il contratto 15 giugno 1998 e dunque di obbligarsi a corrispondere -per una durata minima di due anni - l’importo in discussione, ben sapeva del pignoramento dell’indennità di disoccupazione da lei percepita limitatamente a fr. 450.-- mensili, pignoramento calcolato sulla base di un importo da lei stessa indicato al cursore, in occasione dell’interrogatorio 5 maggio 1998, in fr. 1’000.-- (cfr. atto di pignoramento impugnato, spedito alle parti l’8 giugno 1998, e verbale interrogatorio formale 14 ottobre 1998, p.2). Ora se si può parzialmente condividere l’affer-mazione della ricorrente secondo cui l’importo di fr. 1’000.-- “era cifra minima”, tuttavia ciò non giustifica la sottoscrizione di un contratto di locazione per 1’710.-- mensili di pigione per un alloggio di quattro locali in un luogo (__________) dove notoriamente l’offerta di appartamenti è molto più ristretta e a condizioni economicamente più sfavorevoli rispetto al luogo - tipicamente residenziale - del precedente domicilio (_______), così come del resto rispetto ad altri Comuni della cintura __________, soltanto per citarne alcuni), dove è possibile ottenere canoni locatizi per appartamenti di 3/4 locali a condizioni molto più vantaggiose. Né la scelta __________ (luogo di per sé piuttosto discosto dai centri regionali) può essere motivata dall’attività lavorativa dell’escussa, tuttora disoccupata. L’attitudine dell’escussa - che in merito alla scelta __________ si è limitata a dire “che è stato il primo (appartamento) di quelli che ho visto che mi andava bene ed era disponibile in tempi brevi” (pur sempre oltre un mese e mezzo dopo la sottoscrizione del contratto e comunque quasi tre mesi dalla vendita all’asta della casa avvenuta il 6 maggio 1998, n.d.r.) configura una soluzione di comodo dell’escussa - perfettamente a conoscenza della propria situazione debitoria e del pignoramento in corso - che non può essere imposta ai creditori al beneficio del medesimo pignoramento. Ne consegue che - indipendentemente dal rispetto dei termini contrattuali - nel calcolo del minimo di esistenza della ricorrente non può essere computato per spese di locazione a partire dal 1° agosto 1998 che un importo di fr. 1’300.-- al mese per un appartamento di 3 locali (più che sufficiente per due persone) nella cintura luganese. In questo senso va rettificato il calcolo del minimo di esistenza con effetto a partire dal 1° agosto 1998, e meglio come segue: Introiti debitrice fr. 2’450.00 (55.68 %) marito fr. 1’950.00 (44.32 %) totale fr. 4’400.00 (100 %) Minimo di esistenza minimo base fr. 1’370.00 locazione fr. 1’300.00 Cassa malati fr. 520.00 trasferte x 2 fr. 400.00 ass. div. x spese mediche fr. 300.00 totale fr. 3’890.00 fr. 2’165.95 (55.68%) Quota pignorabile pari a 284.05 (fr. 2’450.-- dedotti fr. 2’165.95), importo arrotondato per difetto a fr. 284.-- . 3. La ricorrente si oppone anche al pignoramento del proprio veicolo. Per consolidata giurisprudenza il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 cpv.1 n.3 LEF, soltanto se è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Gasser, op.cit., §23 n.27, p.170; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, §24 n.60). In concreto l’escussa non esercita attualmente alcuna attività lucrativa. In sede di interrogatorio formale essa ha tuttavia affermato la necessità di disporre di un’autovettura per cercare un nuovo lavoro “soprattutto in questo momento, (...) in particolare per prendere contatto con conoscenze ed ex-clienti che si trovano soprattutto nell’Italia settentrionale”, la ricorrente avendo lavorato “nel ramo fiduciario”. Ora a prescindere dal fatto che per riprendere contatto con ex-clienti non risulta una condizione imprescindibile quella di recarsi ogni volta di persona al loro domicilio - ciò che del resto neppure l’escussa asserisce esplicitamente - essendo ipotizzabili altre forme di comunicazione, la ricorrente può comunque sempre far capo ai mezzi pubblici, disponibili anche ad __________. Ne consegue che in assenza di altre più specifiche e documentate motivazioni l’auto pignorata non può essere considerata impignorabile ex art. 92 LEF. 4. Il ricorso è pertanto parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 17, 22, 92, 93 LEF, pronuncia: 1. Il ricorso 12 giugno 1998 __________, è parzialmente accolto. 1.1. La quota pignorabile di fr. 450.-- dell’indennità di disoccupazione percepita dalla Cassa __________, di cui all’atto di pignoramento 5 maggio 1998 è confermata fino al 31 luglio 1998. 1.2. A partire dal 1° agosto 1998 la quota pignorabile dell’indennità di disoccupazione percepita dalla Cassa __________, ammonta a fr. 284.-- mensili. 1.2.1. L’UE di __________ procederà alla notifica della modifica alla Cassa __________ e, se del caso, agli eventuali conguagli. 1.3. Per il resto l’atto di pignoramento 5 maggio 1998 è confermato. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria