Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Nel caso di specie l’UE _________ ha pignorato un credito contestato vantato dall’escusso pari a fr. 4’036’921.-- a copertura di un credito posto in esecuzione di fr. 701’987.--. Il credito pignorato è stato stimato dall’Ufficio in fr. 1.--, in considerazione delle difficoltà d’incasso. Orbene tale importo, peraltro non contestato dal ricorrente, risulta di gran lunga inferiore al credito posto in esecuzione. Di conseguenza nessuna violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF può essere addebitata all’UE di Lugano, e il verbale di pignoramento 1° aprile 1998 deve quindi essere integralmente riconfermato.
E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione a: - avv. __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.98.00075
Lugano
16 settembre 1998
FP/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidentePellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 19 maggio 1998
nei confronti del ricorrente
richiamata lordinanza presidenziale 20 maggio 1998, con la quale al ricorso è stato concesso leffetto sospensivo;
viste le osservazioni
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:A.__________ procede nei confronti __________ per lincasso di un credito di fr. 701987.--
B.In data 1° aprile 1998 lUE di Lugano pignorava un credito contestato di fr. 4036921.-- vantato dal debitore nei confronti di __________, corrispondente allimporto complessivo di n.__________ cambiali di fr. 504615.23 cadauna protestate in __________.
C.Contro tale provvedimento si è aggravato con ricorso 19 maggio 1998 __________, in via principale, lannullamento del verbale di pignoramento 1° aprile 1998, e in via subordinata che lopera del cursore venga dichiarata nulla laddove provoca il pignoramento di averi non rivendicati dal creditore e laddove essa viola lart. 97 cpv. 2 LEF. Il ricorrente sostiene che lUfficio pignorando limporto di fr. 4036921.--, relativo ad un credito vantato dallescusso, a fronte di un credito posto in esecuzione di fr. 701987.-- avrebbe violato lart. 97 cpv. 2 LEF.
D.Delle osservazioni dellUE __________ si dirà, se del caso in seguito.
Considerando
in diritto: 1.Per lart. 97 cpv. 1 LEF il funzionario dellufficio di esecuzione stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti. Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti (art. 97 cpv. 2 LEF). La determinazione della stima e la conseguente estensione del pignoramento sono una questione di apprezzamento (cfr. DTF 120 III 81). Lomissione della stima da parte dellufficio di esecuzione non è motivo di nullità del pignoramento (cfr. DTF 97 III 20; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs
- und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 49, p. 158; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung un d Konkurs, Zurigo 1997, n.8 ad art. 97,
p. 502).
2.Nel caso di specie lUE _________ ha pignorato un credito contestato vantato dallescusso pari a fr. 4036921.-- a copertura di un credito posto in esecuzione di fr. 701987.--. Il credito pignorato è stato stimato dallUfficio in fr. 1.--, in considerazione delle difficoltà dincasso. Orbene tale importo, peraltro non contestato dal ricorrente, risulta di gran lunga inferiore al credito posto in esecuzione. Di conseguenza nessuna violazione dellart. 97 cpv. 2 LEF può essere addebitata allUE di Lugano, e il verbale di pignoramento 1° aprile 1998 deve quindi essere integralmente riconfermato.
3.Ne discende la reiezione del ricorso.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 17 e 97 LEF
pronuncia: 1.Il ricorso 19 maggio 1998 __________, è respinto.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
4.Intimazione a:
- avv. __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria