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15.1997.63

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-05-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo  A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das  Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

-     l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

-     l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

-     è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

-     la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

-     l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).

E. 2 Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa.

E. 3 Il ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.

E. 4 Intimazione a:      -   __________

-   __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente                                                                    La Segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.05.1997 15.1997.63

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.97.00063 Lugano 20 maggio 1997 B/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente, Zali, Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente) segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 15 aprile 1997 di __________ contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento ____________________ emessa  nell’esecuzione  n. __________ promossa contro il ricorrente  da __________; preso atto che con decreto presidenziale 17 aprile 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo; viste le osservazioni 23 aprile 1997 di __________; ritenuto in fatto A.   __________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 2’500.-- oltre interessi e spese. Interposta opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto alla Pretora del Distretto di Lugano, Sezione 5, che con sentenza 11 marzo 1997 l’ha respinta . B. Il 7 aprile 1997 l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, la quale è stata notificata all’escusso l’8 aprile successivo. C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ argomentando che la cauzione  versata al locatore non è stata depositata su alcun libretto, per cui non ha fruttato interessi. Egli ha d’altro canto proposto di liquidare il debito in 15 mesi con versamenti di fr. 100.-- mensili. D. Delle osservazioni di __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. Considerato in diritto 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad. es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo  A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das  Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 250):

-     l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

-     l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

-     è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

-     la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria,

-     l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2). 2. Per questioni di merito la via del reclamo è invece preclusa. 3. Il ricorrente allega unicamente questioni di merito (cfr. narrativa sub C): ne consegue la reiezione del ricorso per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza. 4. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 17 e 161 LEF pronuncia 1. Il ricorso 15 aprile 1997 di __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, 1000 Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a:      -   __________

-   __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente                                                                    La Segretaria