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15.1997.22

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-02-14 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 LPR), con la comminatoria che altrimenti l'atto non sarà preso in considerazione e il ricorso dichiarato irricevibile;

che __________ non ha attuato gli adempimenti procedurali, segnatamente ha omesso di trasmettere il numero di copie richieste (otto);

che siffatta omissione, preceduta dalla rituale comminatoria di declaratoria di irricevibilità ex combinati cpv.1 e 5 dell'art. 7 LPR, determina la reiezione in ordine del ricorso (cfr. CEF 5 settembre 1994 in re A. F. u. V. A. c. H. A. cons.7; CEF 20 aprile 1994 in re O. L. c. B. K.; CEF 14 febbraio 1994 in re D. A.; Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.282, n.3.1.1);

che abbondanzialmente va rilevato che il ricorso, ove fosse stato ricevibile, sarebbe stato respinto, atteso che:

-     il ricorrente ammette di non aver versato il residuo a saldo;

-     il fondo è stato venduto con l'espressa menzione al punto 14 delle condizioni d'asta che "ogni garanzia è esclusa";

-     l'aggiudicazione era da revocare ex combinati art. 143 LEF e 63 cpv.1 ORF;

-     __________ non ha impugnato la revoca dell'aggiudicazione resa con provvedimento 13 gennaio 1996;

-     la nuova pubblicazione del bando è atto dovuto se si dà, come nel caso di specie, pregressa revoca per mora dell'aggiudicatario nel pagamento del prezzo;

che l'UEF di Leventina si è correttamente determinato in conformità dei principi del diritto esecutivo;

che il ricorso va dichiarato irricevibile, a prescindere dalla sua infondatezza nel merito;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 e 143 cpv.1 LEF; 63 e 64 ORF; 7 cpv.1 e 5 LPR;

PRONUNCIA

1.Il ricorso 21 gennaio 1997 __________ è irricevibile.

2.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.Intimazione:     -    __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.97.00022

Lugano

14 febbraio 1997

/FC/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente

Pellegrini e Giani, quest'ultimo in sostituzione

del giudice Zali assente

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 21 gennaio 1997 di

__________

contro l’operato dell’UEF di Leventina

nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse da

__________

contro

__________

in materia di revoca dell'aggiudicazione per mora dell'aggiudicatario;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

che per il punto 10 delle condizioni d'asta l'aggiudicatario deve versare al momento dell'aggiudicazione quale acconto             Fr. 20'000.-- a contanti o mediante assegno bancario, come pure Fr. 3'000.-- per spese di realizzazione e trapasso;

che il saldo deve essere versato entro un mese, con interessi al 5% dal giorno dell'aggiudicazione;

che l'aggiudicatario ha omesso di versare il residuo a saldo di fr. 191'000.--;

che con provvedimento 13 gennaio 1997 l'UEF di Leventina ha annullato l'aggiudicazione per mora dell'aggiudicatario ex art. 143 cpv.1 LEF e 63 cpv.1 ORF;

che siffatto provvedimento è stato iscritto a verbale e comunicato in forma scritta all'aggiudicatario ex art. 63 cpv.1 ORF;

che l'UEF di Leventina ha ordinato, in conformità dell'art. 64 ORF, la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale __________ del bando del "nuovo incanto in seguito a mora dell'aggiudicatario nel pagamento del prezzo";

che __________ con lettera 21 gennaio 1997 riferita al bando di nuovo incanto pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale ha reso noto all'UEF di Leventina di:

-     aver rinunciato a pagare il residuo a saldo "in seguito ai fatti che sono sorti durante la domanda per l'apertura del grotto";

-     chiedere una "nuova pubblicazione ove sia dichiarata la parte di costruzione abusiva";

che __________ ha prodotto le lettere 27 novembre e 6 dicembre 1996 dell'Ufficio cantonale dei permessi e dei passaporti, da cui risulta che nell'esercizio pubblico sono indispensabili lavori di miglioria per renderlo conforme alle norme igienico-sanitarie e che per la sua apertura occorre l'autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa;

che con provvedimento 23 gennaio 1997 l'UEF di Leventina ha fissato a __________ un termine di dieci giorni ex art. 7 cpv.5 LPR per rimediare alle carenze procedurali, segnatamente per trasmettere il gravame in 8 copie (art. 7 cpv.1 e 5 LPR), con la comminatoria che altrimenti l'atto non sarà preso in considerazione e il ricorso dichiarato irricevibile;

che __________ non ha attuato gli adempimenti procedurali, segnatamente ha omesso di trasmettere il numero di copie richieste (otto);

che siffatta omissione, preceduta dalla rituale comminatoria di declaratoria di irricevibilità ex combinati cpv.1 e 5 dell'art. 7 LPR, determina la reiezione in ordine del ricorso (cfr. CEF 5 settembre 1994 in re A. F. u. V. A. c. H. A. cons.7; CEF 20 aprile 1994 in re O. L. c. B. K.; CEF 14 febbraio 1994 in re D. A.; Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.282, n.3.1.1);

che abbondanzialmente va rilevato che il ricorso, ove fosse stato ricevibile, sarebbe stato respinto, atteso che:

-     il ricorrente ammette di non aver versato il residuo a saldo;

-     il fondo è stato venduto con l'espressa menzione al punto 14 delle condizioni d'asta che "ogni garanzia è esclusa";

-     l'aggiudicazione era da revocare ex combinati art. 143 LEF e 63 cpv.1 ORF;

-     __________ non ha impugnato la revoca dell'aggiudicazione resa con provvedimento 13 gennaio 1996;

-     la nuova pubblicazione del bando è atto dovuto se si dà, come nel caso di specie, pregressa revoca per mora dell'aggiudicatario nel pagamento del prezzo;

che l'UEF di Leventina si è correttamente determinato in conformità dei principi del diritto esecutivo;

che il ricorso va dichiarato irricevibile, a prescindere dalla sua infondatezza nel merito;

che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF);

richiamati gli art. 17 e 143 cpv.1 LEF; 63 e 64 ORF; 7 cpv.1 e 5 LPR;

PRONUNCIA

1.Il ricorso 21 gennaio 1997 __________ è irricevibile.

2.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.

4.Intimazione:     -    __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria