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15.1997.218

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-06-16 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 4).

Di conseguenza vista la richiesta del ricorrente di determinare l’inefficacia delle opposizioni interposte da __________ ai precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti di __________, è data la competenza di questa Camera.

2.Il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF).

Nel caso di specie il ricorrente sostiene di aver ricevuto notizia del provvedimento impugnato solo il 18 novembre 1997. Egli produce la busta d’intimazione a mezzo posta A recante il timbro del 13 novembre 1997. Il termine di ricorso sarebbe giunto a scadenza il 28 novembre 1998. Orbene, avuto riguardo al fatto che non vi è certezza che un invio per  posta A giunga a destinazione il giorno seguente, e considerato che il lasso di tempo intercorso tra la notifica delle opposizioni e l’asserita ricezione delle stesse, può essere ritenuto nei limiti della ragionevolezza in mancanza di elementi di segno contrario, il ricorso deve essere considerato tempestivo.

3.La legittimazione a interporre opposizione a un precetto esecutivo è riconosciuta anche al gestore senza mandato ex art. 419 e ss. CO a condizione che il proprio operato venga in seguito ratificato dal debitore (cfr. DTF 112 III 85 cons. 2; 107 III 49; 97 III 113; Amonn/Gasser, op. cit., § 18 n. 5, p. 110; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. ad art. 74 LEF n. 3).

Nel caso in esame la madre della debitrice ha, nell’interesse della figlia, interposto opposizione ai precetti esecutivi notificati in via edittale. L’agire di __________ è stato in seguito ratificato dall’escussa come si evince chiaramente dalle osservazioni al presente gravame, nonché dagli scritti di cui ai doc. E e F.

4.Ne consegue la reiezione del ricorso.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 74 LEF

pronuncia:            1.Il ricorso 27 novembre 1997 di __________, è respinto

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

E. 4 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.97.00218

Lugano

16 giugno 1998/FP/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidentePellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 27 novembre 1997 di

__________

patr. dall'avv. __________

contro

l’operato dell’UE di Luganonelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse dal ricorrente nei confronti di

__________

patr. dallo __________

e

viste le osservazioni

- 5 dicembre 1997 di __________

- 9 dicembre 1997 dell’UE di Lugano

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:A.__________ ha fatto spiccare dall’UE di Lugano nei confronti di __________ e __________, debitori solidali, i precetti esecutivi n. __________ e __________.

B.Essendo i debitori di ignota dimora la notifica dei precetti veniva effettuata a mezzo pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio e sul Foglio Ufficiale Cantonale del __________.

C.Con scritti datati 13 novembre 1997 __________, madre della debitrice __________, dichiarava di interporre opposizione ai precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti di __________ e __________.

D.Con ricorso 27 novembre 1997 __________ contesta la legittimazione di __________ ad interporre opposizione ai precetti esecutivi in oggetto, in quanto la stessa non è né debitrice, né terza proprietaria del pegno, trattandosi di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno. Chiede quindi che venga decretata l’inefficacia delle opposizioni di cui agli scritti 13 novembre 1997.

E.Con osservazioni 5 dicembre 1997 __________ chiede che il gravame venga dichiarato irricevibile, in via principale, per incompetenza della Camera adita, in via subordinata, per tardività. Inoltre il ricorso andrebbe respinto nel merito, in quanto __________ sarebbe legittimata ad interporre opposizione in qualità di gestore senza mandato ex art. 419 ss. CO.

F.Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito

Considerando

in diritto:                1.Secondo la giurisprudenza e la dottrina è competenza dell’Autorità di vigilanza esaminare se colui che ha sollevato opposizione al precetto esecutivo ha agito con l’autorizzazione del debitore (cfr. DTF 97 III 113 ss.; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 18 n.5, p. 110; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Zurigo 1997, ad art. 74 LEF

n. 3 - 4).

Di conseguenza vista la richiesta del ricorrente di determinare l’inefficacia delle opposizioni interposte da __________ ai precetti esecutivi fatti spiccare nei confronti di __________, è data la competenza di questa Camera.

2.Il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF).

Nel caso di specie il ricorrente sostiene di aver ricevuto notizia del provvedimento impugnato solo il 18 novembre 1997. Egli produce la busta d’intimazione a mezzo posta A recante il timbro del 13 novembre 1997. Il termine di ricorso sarebbe giunto a scadenza il 28 novembre 1998. Orbene, avuto riguardo al fatto che non vi è certezza che un invio per  posta A giunga a destinazione il giorno seguente, e considerato che il lasso di tempo intercorso tra la notifica delle opposizioni e l’asserita ricezione delle stesse, può essere ritenuto nei limiti della ragionevolezza in mancanza di elementi di segno contrario, il ricorso deve essere considerato tempestivo.

3.La legittimazione a interporre opposizione a un precetto esecutivo è riconosciuta anche al gestore senza mandato ex art. 419 e ss. CO a condizione che il proprio operato venga in seguito ratificato dal debitore (cfr. DTF 112 III 85 cons. 2; 107 III 49; 97 III 113; Amonn/Gasser, op. cit., § 18 n. 5, p. 110; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit. ad art. 74 LEF n. 3).

Nel caso in esame la madre della debitrice ha, nell’interesse della figlia, interposto opposizione ai precetti esecutivi notificati in via edittale. L’agire di __________ è stato in seguito ratificato dall’escussa come si evince chiaramente dalle osservazioni al presente gravame, nonché dagli scritti di cui ai doc. E e F.

4.Ne consegue la reiezione del ricorso.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 74 LEF

pronuncia:            1.Il ricorso 27 novembre 1997 di __________, è respinto

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria