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15.1997.208

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-04-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

E. 2 L’Ufficio di esecuzione deve determinare il minimo di esistenza legale in ogni caso secondo il suo apprezzamento. Gli è tuttavia di ausilio la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in vigore dal 1. gennaio 1994, in seguito: Tabella). L’Ufficio deve determinare l’effettivo, oggettivo minimo di esistenza del debitore e della sua famiglia e non quello abituale o confacente al suo ceto. Secondo il punto 1.1. della citata Tabella, l’importo base mensile, che nel caso di persona singola ammonta a Fr. 1’025.--, è già comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestivi (quali le spese di elettricità per illuminazione e le spese di elettricità e gas per la cottura). Quali supplementi all’importo base mensile di Fr. 1’025.--, l’UE ha inoltre correttamente riconosciuto al ricorrente le spese di locazione, così come quelle per la cassa malati, la trasferta e per i pasti consumati fuori dall’economia domestica (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 61-63). Nel suo ricorso il debitore, nonostante rimproveri all’UE di avergli pignorato un importo eccessivo, non ha fatto valere e ancor meno prodotto alcun giustificativo relativo ad altre spese. Pertanto va confermato il calcolo del minimo di esistenza effettuato dall’UE di Lugano e di conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile che ne risulta. Il ricorso di __________ va quindi respinto.

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione:    - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.04.1998 15.1997.208

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.97.00208 Lugano 17 aprile 1998 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 14 novembre 1997 di __________ Contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 8 ottobre/6 novembre 1997 emesso nel’esecuzione n.__________ promossa contro il ricorrente da __________ viste le osservazioni:     - 20 novembre 1997 della __________

- 25 novembre 1997 dell’UE di Lugano, ritenuto in fatto: A. La __________ procede contro __________ per l’incasso di un suo credito. B. Con atto di pignoramento 8 ottobre/6 novembre 1997 l’UE di Lugano ha pignorato al ricorrente l’importo di Fr. 670.55 al mese sulla base del seguente computo: Introito                                                                     Fr. 2’537.65 Minimo di esistenza - minimo base                             Fr. 1’025.-- - locazione                                  Fr.    550.-- - cassa malati                             Fr.      58.10 - trasferte                                    Fr.    120.-- - pasti                                          Fr.    114.-- totale Fr. 1’867.10 Eccedenza mensile pignorabile: Fr.    670.55 C. Contro siffatta determinazione si è aggravato __________ contestando il pignoramento di Fr. 650.-- al mese, trattandosi di una somma eccessiva. Egli ha rilevato che l’importo che gli rimane a disposizione non è sufficiente per pagare l’affitto, la cassa malati ed il vitto. D. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. Considerato in diritto 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). 2. L’Ufficio di esecuzione deve determinare il minimo di esistenza legale in ogni caso secondo il suo apprezzamento. Gli è tuttavia di ausilio la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in vigore dal 1. gennaio 1994, in seguito: Tabella). L’Ufficio deve determinare l’effettivo, oggettivo minimo di esistenza del debitore e della sua famiglia e non quello abituale o confacente al suo ceto. Secondo il punto 1.1. della citata Tabella, l’importo base mensile, che nel caso di persona singola ammonta a Fr. 1’025.--, è già comprensivo delle spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute e oneri domestivi (quali le spese di elettricità per illuminazione e le spese di elettricità e gas per la cottura). Quali supplementi all’importo base mensile di Fr. 1’025.--, l’UE ha inoltre correttamente riconosciuto al ricorrente le spese di locazione, così come quelle per la cassa malati, la trasferta e per i pasti consumati fuori dall’economia domestica (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 61-63). Nel suo ricorso il debitore, nonostante rimproveri all’UE di avergli pignorato un importo eccessivo, non ha fatto valere e ancor meno prodotto alcun giustificativo relativo ad altre spese. Pertanto va confermato il calcolo del minimo di esistenza effettuato dall’UE di Lugano e di conseguenza l’eccedenza mensile pignorabile che ne risulta. Il ricorso di __________ va quindi respinto. 3. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 14 novembre 1997 di __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione:    - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria