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15.1997.182

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-07-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

E. 1.1 Di conseguenza il provvedimento 2 settembre/7 ottobre 1997 dell’UE di Lugano è riformato nel senso che il pignoramento del reddito di __________, si riduce a Fr. 142.-- al mese dal 1. settembre 1997 al 30 giugno 1998, in luogo di Fr. 1’200.-- al mese, mentre aumenta a Fr. 1’039.-- al mese dal      1° luglio 1998. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione:       - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente: La segretaria

E. 2 a)

Le

spese sostenute dal debitore per gli studi superiori dei suoi figli maggiorenni

non possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza del debitore

e della sua famiglia (DTF 98 III 34).

b)

Nel

caso di specie la ricorrente ha rilevato che la figlia, nata il 25 agosto 1976,

nel settembre 1997 ha iniziato la scuola di apprendista di commercio, per poi

riprendere in ottobre a frequentare l’ultimo anno del corso di tessitura della

durata di tre anni presso il __________, dove nel giugno 1998 ha conseguito il

diploma federale. Orbene secondo la giurisprudenza del Tribunale, le spese per

gli studi superiori di un figlio maggiorenne non possono essere considerate nel

calcolo del minimo vitale del debitore. Nel caso di specie le spese fatte

valere dalla ricorrente riguardano la frequentazione dell’ultimo anno del corso

di tessitura della durata di tre anni presso il __________, che la figlia della

debitrice aveva già iniziato. Non si tratta pertanto di riconoscere le spese

inerenti studi superiori,  bensì di permettere alla figlia della ricorrente,

frequentando l’ultimo corso della durata limitata da settembre 1997 a giugno

1998, di concludere i suoi studi con un diploma (cfr. dichiarazione del

__________ 24 giugno 1998 concernente il conseguimento dell’attestato federale

di capacità quale tessitrice a mano). Pertanto, in analogia con la

giurisprudenza del Tribunale federale, che nonostante non  riconosca le spese

per una scuola privata, concede al debitore un lasso di tempo adeguato per adattare

tale esborso (DTF 119 III 70), in casu appare corretto permettere alla figlia

della debitrice di terminare il corso triennale di tessitura con un diploma,

atteso che si tratta di un periodo limitato. Non conseguendo però fino alla

conclusione degli studi alcun reddito, alla ricorrente vanno riconosciute per

quel periodo, ossia fino al 30 giugno 1998, le spese per il mantenimento della

figlia.

c)

Secondo

la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in

vigore dal 1. gennaio 1994, in seguito: Tabella), per figli dai 16 ai 20 anni

viene riconosciuto un supplemento di Fr. 500.-- al mese.

Il

punto 2.6 della Tabella prevede il riconoscimento delle spese supplementari per

l’istruzione dei figli (mezzi di trasporto pubblico, materiale scolastico e

simili) fino alla maggiore età.

Alla

ricorrente va pertanto riconosciuto per le spese di mantenimento della figlia

agli studi l’importo di Fr. 500.-- al mese.

Inoltre

le va riconosciuto l’importo di Fr. 53.-- al mese per l’abbonamento del treno e

Fr.  14.-- per il bus per il tragitto da __________ a __________, dove si trova

il __________. Secondo la dichiarazione 8 luglio 1998 di tale istituto (doc. O)

le spese per l’acquisto di materiale scolastico e di lavoro  ammontano a Fr.

800.-- per tutto l’anno scolastico, ossia da settembre a giugno 1998, ossia

fr. 80.-- al mese per il periodo da settembre a giugno 1998. Secondo la

predetta Tabella per pasti consumati fuori dall’economia domestica viene

riconosciuto un supplemento da Fr. 6.-- a Fr.  9.-- al giorno. Pertanto per i

pasti di mezzogiorno va computato un supplemento di Fr.  9.-- per 20 giorni di

scuola al mese, ossia complessivamente  Fr. 180.-- al mese.

E. 3 E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (DTF 104 III 75 cons. 2a)-b), 97 III 52); Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997  § 23 n. 27 p. 170). Nel caso di specie, come già deciso in un precedente ricorso di __________ (cfr. inc. VIG 15.94.75, sentenza 26 aprile 1995), alla debitrice va riconosciuta la necessità di far uso dell’automobile per recarsi sul posto di lavoro, atteso che essa lavora come puericultrice presso __________, svolgendo la sua attività anche durante orari notturni. Nel calcolo del suo minimo di esistenza  va di conseguenza computato le spese per l’assicurazione dell’auto di fr. 533.50 al semestre, ossia fr.  89.-- al mese, fr. 310.-- all’anno per tassa di circolazione, ossia fr. 26.-- al mese, fr. 60.-- di benzina, ritenuto che deve recarsi da __________ e fr. 10.-- al mese per il parcheggio, ossia fr. 185.- al mese. La richiesta della ricorrente di aumentare l’importo calcolato dall’UE di Lugano in Fr. 308.--, di fr. 43.-- per i pasti consumati fuori dall’economia domestica e per le spese di trasferta, va quindi accolta.

E. 4 Secondo il conteggio premi 8 settembre 1997 (doc. G) la ricorrente paga per l’assicurazione malattia per sé fr. 156.50 e per la figlia fr. 70.--, complessivamente fr. 226.50 al mese, per cui nel calcolo del minimo vitale della ricorrente va tenuto conto dei predetti premi.

E. 5 La ricorrente pretende il riconoscimento di fr. 34.20 al mese per i premi per l’assicurazione mobilio domestico e RC generale. Questo importo non può tuttavia venire riconosciuto, atteso che si tratta di assicurazioni non obbligatorie e che riconoscendo queste spese si privilegerebbero le relative compagnie di assicurazione a scapito degli altri creditori. Abbondanzialmente si annota inoltre che non vi sarebbe alcuna garanzia che l’importo di cui si chiede il riconoscimento venga effettivamente versato ai citati creditori.

E. 6 a) Secondo il punto 2.8. della Tabella si deve tenere conto delle spese mediche rilevanti, nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento del pignoramento (spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere) e nell’ipotesi che si tratti di spese proporzionalmente rilevanti.

b)   __________ ha chiesto il riconoscimento delle spese per trattamenti fisioterapici non coperte dalla cassa malati ammontanti a ca. fr. 400.-- all’anno, ossia fr. 33.50 al mese. Dal certificato medico 14 ottobre 1997 (doc. I) si evince che la ricorrente soffre di problemi cronici alla schiena e che necessita di fisioterapia 2-3 volte all’anno. La ricorrente ha prodotto copia delle ricevute di pagamenti effettuati __________ (doc. L) per i tali trattamenti fisioterapici. Ritenuto che si tratta di cure ricorrenti e che le spese sono rilevanti in rapporto all’introito della ricorrente, il supplemento richiesto va riconosciuto.

E. 7 Il minimo di esistenza di ____________________ è calcolato pertanto  come segue: a) fino al 31 giugno 1998 Introito                                                                           Fr. 4’250.-- Minimo di esistenza - minimo base                               Fr.   1’025.-- - figlia                                             Fr.      500.-- - trasferta figlia                              Fr.        67.-- - pasti figlia fuori domicilio          Fr.      180.-- - materiale scolastico                  Fr.        80.-- - locazione                                     Fr.    1’645.-- - cassa malati                               Fr.      226.50 - trasferta e pasti                          Fr.      351.-- - cure mediche                              Fr.        33.50 totale                                              Fr. 4’108.-- Eccedenza mensile pignorabile dal 1. settembre 1997 al 30 giugno 1998: Fr. 142.--

b)   dal

1. luglio 1998 Introito                                                                           Fr. 4’250.-- Minimo di esistenza - minimo base                                   Fr. 1’025.-- - locazione                                         Fr. 1’645.-- - cassa malati                                    Fr.   156.50 - trasferta  e pasti fuori domicilio     Fr.    351.-- - cure mediche                                  Fr.      33.50 totale                                                   Fr. 3’211.-- Eccedenza mensile pignorabile dal 1. luglio 1998: Fr.  1’039.--.

E. 8 Il ricorso 17 ottobre 1997 di __________ va quindi parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia 1. Il ricorso 17 ottobre 1997 di __________, è parzialmente accolto.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.07.1998 15.1997.182

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.97.00182 Lugano 28 luglio 1998 B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente) segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 17 ottobre 1997 di __________ patr. dall'avv. __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 2 settembre/7 ottobre 1997 emesso nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da __________ rilevato che con ordinanza presidenziale 21 ottobre 1997 al ricorso è stato concesso effetto sospensivo per la parte eccedente Fr. 600.--; viste le osservazioni 5 novembre 1997 dell’Ufficio esecuzione di Lugano, completata l’istruttoria; ritenuto in fatto: A. __________ procede contro __________ per l’incasso di un suo credito. B. Sulla base del seguente calcolo l’UE di Lugano ha pignorato alla ricorrente Fr. 1’200.-- al mese a partire dal 1. settembre 1997: Introito                                                                        Fr. 4’250.-- Minimo di esistenza - minimo base                              Fr. 1’025.-- - locazione                                    Fr. 1’645.-- - cassa malati, ass. inf., disocc. C.P.                               Fr.      72.-- - trasferta + pasti fuori economia domestica               Fr.     308.-- totale                                              Fr. 3’050.-- Eccedenza mensile pignorabile: Fr. 1’200.--. C. Contro siffatto pignoramento si è tempestivamente aggravata __________ chiedendo il riconoscimento di un supplemento di almeno Fr. 600.-- al mese per le spese di sostentamento, abbigliamento, igiene, salute ecc. per la figlia, che benché maggiorenne, non è ancora autosufficiente. Essa ha iniziato la scuola di apprendista di commercio il mese di settembre 1997. Le spese per l’abbonamento del treno e dell’autobus ammontano a Fr. 53.-- al mese. Inoltre spende Fr. 15.-- al giorno per i pasti fuori casa. I costi per l’acquisto del materiale scolastico ammontano a Fr. 50.--/70.-- al mese, avendo dovuto all’inizio acquistare libri  per un totale di Fr. 500.--. Pertanto le spese supplementari della ricorrente per la figlia ammontano a Fr. 423.-- al mese, ossia Fr. 53.-- per il trasporto, Fr. 300.-- per il vitto e Fr. 70.-- per il materiale scolastico. La debitrice ha poi rilevato che il rapporto di lavoro iniziato dalla figlia presso la __________ è stato interrotto. Il datore di lavoro non ha voluto pagarle lo stipendio per i mesi di agosto e settembre 1997. Il 13 ottobre 1997 ha iniziato a lavorare presso una fiduciaria di Lugano, ma si trova ancora nel periodo di prova. Se non venisse assunta, frequenterebbe solo la scuola, senza percepire uno stipendio che per il primo anno di apprendistato ammonta a Fr. 500.-- al mese.  La ricorrente ha poi fatto valere spese per l’uso dell’automobile, che le è necessaria dovendo svolgere la sua attività, quale puericultrice presso __________, anche durante orari notturni. L’assicurazione dell’autovettura ammonta a Fr. 533.50 al semestre, la tassa di circolazione a Fr. 310.--- all’anno e per la benzina per le trasferte per recarsi al lavoro spende mensilmente ca. Fr. 60.-- oltre a Fr. 10.-- per il parcheggio. Le spese mensili per l’automobile ammontano a ca. Fr. 185.--. All’importo di Fr. 308.-- per trasferte e pasti fuori domicilio, riconosciuto dall’UE, vanno quindi aggiunti Fr. 43.-- al mese. Per la cassa malati la debitrice ha chiesto il riconoscimento di Fr. 226.50 al mese per sé e per la figlia. Essa ha poi preteso il riconoscimento dell’assicurazione per il mobilio domestico e per la RC generale per un importo mensile di Fr. 34.20. La ricorrente ha infine prodotto un certificato secondo il quale necessita di trattamenti fisioterapici per problemi alla schiena. Le spese non coperte dalla cassa malati ammontano a ca. Fr. 400.-- all’anno, ossia a Fr. 33.50 a al mese. D. Con le sue osservazioni l’UE di Lugano ha confermato il suo operato. E. Interrogata formalmente __________ ha dichiarato che la figlia ha iniziato il mese di settembre 1997 la scuola di apprendista di commercio a __________. In ottobre ci ha però ripensato ed ha ripreso a frequentare il __________, dove ha frequentato l’ultimo anno. Si tratta di una scuola a tempo pieno, per cui, la figlia non ha mai lavorato e non ha pertanto percepito alcun stipendio. Essa ha prodotto una dichiarazione 24 giugno 1998 della predetta scuola, in cui viene attestato che __________ ha frequentato il corso triennale nella sezione tessitori, conseguendo nel giugno 1998 l’attestato federale di capacità quale tessitrice a mano (doc. N). La ricorrente ha rilevato che la figlia ha interrotto l’apprendistato presso la __________ e che non ha mai iniziato a lavorare presso la fiduciaria di Lugano, contrariamente a quanto esposto nel suo ricorso. Per frequentare il __________ le spese ammontano a Fr. 53.-- al mese per il treno, Fr. 165.-- all’anno per il bus, Fr. 15.-- al giorno per il pranzo. Per l’acquisto del materiale scolastico ha dovuto versare ca Fr. 1’000.-- all’anno. La ricorrente ha poi confermato le spese fatte valere nel suo ricorso per le sue trasferte per raggiungere il posto di lavoro, per l’assicurazione malattia, l’assicurazione mobilio domestico e RC, così come per le sedute di fisioterapia. Considerato in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). 2. a) Le spese sostenute dal debitore per gli studi superiori dei suoi figli maggiorenni non possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza del debitore e della sua famiglia (DTF 98 III 34). b) Nel caso di specie la ricorrente ha rilevato che la figlia, nata il 25 agosto 1976, nel settembre 1997 ha iniziato la scuola di apprendista di commercio, per poi riprendere in ottobre a frequentare l’ultimo anno del corso di tessitura della durata di tre anni presso il __________, dove nel giugno 1998 ha conseguito il diploma federale. Orbene secondo la giurisprudenza del Tribunale, le spese per gli studi superiori di un figlio maggiorenne non possono essere considerate nel calcolo del minimo vitale del debitore. Nel caso di specie le spese fatte valere dalla ricorrente riguardano la frequentazione dell’ultimo anno del corso di tessitura della durata di tre anni presso il __________, che la figlia della debitrice aveva già iniziato. Non si tratta pertanto di riconoscere le spese inerenti studi superiori,  bensì di permettere alla figlia della ricorrente, frequentando l’ultimo corso della durata limitata da settembre 1997 a giugno 1998, di concludere i suoi studi con un diploma (cfr. dichiarazione del __________ 24 giugno 1998 concernente il conseguimento dell’attestato federale di capacità quale tessitrice a mano). Pertanto, in analogia con la giurisprudenza del Tribunale federale, che nonostante non  riconosca le spese per una scuola privata, concede al debitore un lasso di tempo adeguato per adattare tale esborso (DTF 119 III 70), in casu appare corretto permettere alla figlia della debitrice di terminare il corso triennale di tessitura con un diploma, atteso che si tratta di un periodo limitato. Non conseguendo però fino alla conclusione degli studi alcun reddito, alla ricorrente vanno riconosciute per quel periodo, ossia fino al 30 giugno 1998, le spese per il mantenimento della figlia. c) Secondo la Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in vigore dal 1. gennaio 1994, in seguito: Tabella), per figli dai 16 ai 20 anni viene riconosciuto un supplemento di Fr. 500.-- al mese. Il punto 2.6 della Tabella prevede il riconoscimento delle spese supplementari per l’istruzione dei figli (mezzi di trasporto pubblico, materiale scolastico e simili) fino alla maggiore età. Alla ricorrente va pertanto riconosciuto per le spese di mantenimento della figlia agli studi l’importo di Fr. 500.-- al mese. Inoltre le va riconosciuto l’importo di Fr. 53.-- al mese per l’abbonamento del treno e Fr.  14.-- per il bus per il tragitto da __________ a __________, dove si trova il __________. Secondo la dichiarazione 8 luglio 1998 di tale istituto (doc. O) le spese per l’acquisto di materiale scolastico e di lavoro  ammontano a Fr. 800.-- per tutto l’anno scolastico, ossia da settembre a giugno 1998, ossia fr. 80.-- al mese per il periodo da settembre a giugno 1998. Secondo la predetta Tabella per pasti consumati fuori dall’economia domestica viene riconosciuto un supplemento da Fr. 6.-- a Fr.  9.-- al giorno. Pertanto per i pasti di mezzogiorno va computato un supplemento di Fr.  9.-- per 20 giorni di scuola al mese, ossia complessivamente  Fr. 180.-- al mese. 3. E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (DTF 104 III 75 cons. 2a)-b), 97 III 52); Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997  § 23 n. 27 p. 170). Nel caso di specie, come già deciso in un precedente ricorso di __________ (cfr. inc. VIG 15.94.75, sentenza 26 aprile 1995), alla debitrice va riconosciuta la necessità di far uso dell’automobile per recarsi sul posto di lavoro, atteso che essa lavora come puericultrice presso __________, svolgendo la sua attività anche durante orari notturni. Nel calcolo del suo minimo di esistenza  va di conseguenza computato le spese per l’assicurazione dell’auto di fr. 533.50 al semestre, ossia fr.  89.-- al mese, fr. 310.-- all’anno per tassa di circolazione, ossia fr. 26.-- al mese, fr. 60.-- di benzina, ritenuto che deve recarsi da __________ e fr. 10.-- al mese per il parcheggio, ossia fr. 185.- al mese. La richiesta della ricorrente di aumentare l’importo calcolato dall’UE di Lugano in Fr. 308.--, di fr. 43.-- per i pasti consumati fuori dall’economia domestica e per le spese di trasferta, va quindi accolta. 4. Secondo il conteggio premi 8 settembre 1997 (doc. G) la ricorrente paga per l’assicurazione malattia per sé fr. 156.50 e per la figlia fr. 70.--, complessivamente fr. 226.50 al mese, per cui nel calcolo del minimo vitale della ricorrente va tenuto conto dei predetti premi. 5. La ricorrente pretende il riconoscimento di fr. 34.20 al mese per i premi per l’assicurazione mobilio domestico e RC generale. Questo importo non può tuttavia venire riconosciuto, atteso che si tratta di assicurazioni non obbligatorie e che riconoscendo queste spese si privilegerebbero le relative compagnie di assicurazione a scapito degli altri creditori. Abbondanzialmente si annota inoltre che non vi sarebbe alcuna garanzia che l’importo di cui si chiede il riconoscimento venga effettivamente versato ai citati creditori. 6. a) Secondo il punto 2.8. della Tabella si deve tenere conto delle spese mediche rilevanti, nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento del pignoramento (spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere) e nell’ipotesi che si tratti di spese proporzionalmente rilevanti.

b)   __________ ha chiesto il riconoscimento delle spese per trattamenti fisioterapici non coperte dalla cassa malati ammontanti a ca. fr. 400.-- all’anno, ossia fr. 33.50 al mese. Dal certificato medico 14 ottobre 1997 (doc. I) si evince che la ricorrente soffre di problemi cronici alla schiena e che necessita di fisioterapia 2-3 volte all’anno. La ricorrente ha prodotto copia delle ricevute di pagamenti effettuati __________ (doc. L) per i tali trattamenti fisioterapici. Ritenuto che si tratta di cure ricorrenti e che le spese sono rilevanti in rapporto all’introito della ricorrente, il supplemento richiesto va riconosciuto. 7. Il minimo di esistenza di ____________________ è calcolato pertanto  come segue: a) fino al 31 giugno 1998 Introito                                                                           Fr. 4’250.-- Minimo di esistenza - minimo base                               Fr.   1’025.-- - figlia                                             Fr.      500.-- - trasferta figlia                              Fr.        67.-- - pasti figlia fuori domicilio          Fr.      180.-- - materiale scolastico                  Fr.        80.-- - locazione                                     Fr.    1’645.-- - cassa malati                               Fr.      226.50 - trasferta e pasti                          Fr.      351.-- - cure mediche                              Fr.        33.50 totale                                              Fr. 4’108.-- Eccedenza mensile pignorabile dal 1. settembre 1997 al 30 giugno 1998: Fr. 142.--

b)   dal

1. luglio 1998 Introito                                                                           Fr. 4’250.-- Minimo di esistenza - minimo base                                   Fr. 1’025.-- - locazione                                         Fr. 1’645.-- - cassa malati                                    Fr.   156.50 - trasferta  e pasti fuori domicilio     Fr.    351.-- - cure mediche                                  Fr.      33.50 totale                                                   Fr. 3’211.-- Eccedenza mensile pignorabile dal 1. luglio 1998: Fr.  1’039.--. 8. Il ricorso 17 ottobre 1997 di __________ va quindi parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia 1. Il ricorso 17 ottobre 1997 di __________, è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza il provvedimento 2 settembre/7 ottobre 1997 dell’UE di Lugano è riformato nel senso che il pignoramento del reddito di __________, si riduce a Fr. 142.-- al mese dal 1. settembre 1997 al 30 giugno 1998, in luogo di Fr. 1’200.-- al mese, mentre aumenta a Fr. 1’039.-- al mese dal      1° luglio 1998. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione:       - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente: La segretaria