Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La denuncia 30 gennaio 1997 __________ è evasa nel senso che l'attestato di carenza di beni per Fr. 18'103.50 nell'esecuzione n. __________, emesso il 16 ottobre 1996 dall'UEF di Locarno a carico di __________, e a favore di __________ è dichiarato nullo.
E. 1.1 È fatto ordine a __________ di retrocedere all'UEF di Locarno l'originale dell'attestato di carenza di beni annullato.
E. 1.2 È fatto ordine all'UEF di Locarno di procedere alle scritturazioni di rettifica.
E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
E. 3 Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione: - __________ Comunicazione: Pretura di Locarno-Città. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.02.1997 15.1997.17
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.97.00017 Lugano 17 febbraio 1997 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla denuncia 30 gennaio 1997 di __________ contro l'operato dell'UEF di Locarno nell'esecuzione n. __________ promossa contro __________ in materia di decisioni nulle ex art. 22 LEF (nullità di attestato di carenza di beni); ritenuto in fatto e considerando in diritto che __________ procede contro __________ con precetto esecutivo n.__________ dell'UEF di Locarno per Fr. 17'304.-- oltre accessori; che __________ ha interposto tempestiva opposizione; che __________ ha chiesto con istanza 30 agosto 1995 al Pretore di Locarno-Città il rigetto provvisorio dell'opposizione; che il Pretore di Locarno-Città ha accolto con sentenza 25 gennaio 1996 l'istanza di __________ e rigettato l'opposizione in via provvisoria per Fr. 17'304.-- oltre accessori; che il 5 febbraio 1996 __________ ha tempestivamente appellato la sentenza pretorile; che, benché fosse pendente appello, il 16 settembre 1996 la Cancelleria della Pretura di Locarno-Città ha attestato che la sentenza 25 gennaio 1996 (inc. R __________) in re __________ è cresciuta in giudicato; che sulla base di siffatta erronea attestazione l'UEF di Locarno ha emesso il 16 ottobre 1996, a favore di __________ e a carico di __________, l'attestato di carenza di beni a seguito di pignoramento per Fr. 18'103.50; che con sentenza 10 gennaio 1997 questa Camera ha accolto l'appello di __________, riformando il giudizio pretorile nel senso che l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione di __________ è stata respinta, con il carico di tassa di giustizia e indennità dei due gradi di giudizio a carico della precettante; che con denuncia 30 gennaio 1997 __________ ha segnalato l'incongruenza della sentenza 10 gennaio 1997 di questa Camera con il pregresso attestato di carenza di beni, peraltro chiesto e ottenuto benché la parte creditrice sapesse o dovesse sapere che la procedura d'appello fosse ancora pendente; che nel caso di specie si applica la LEF nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 1996, l'attestato di carenza di beni a seguito di pignoramento per Fr. 18'103.50 essendo stato emesso dall'UEF di Locarno il 16 ottobre 1996; che all'Autorità cantonale di vigilanza compete l'intervento d'ufficio in caso di provvedimenti o atti radicalmente nulli, ritenuto che siffatto intervento può darsi anche a seguito di reclamo irricevibile (ad esempio per tardività): è principio indiscusso di diritto esecutivo, condiviso da giurisprudenza e dottrina - anche se la previgente LEF non lo menzionava espressamente, a differenza di quanto ora avviene con il nuovo art. 22 LEF sulla nullità - che vi possono essere violazioni di principi procedurali essenziali, interessanti non solo chi è parte diretta nel procedimento esecutivo bensì anche terzi non noti o la collettività nel suo insieme, non altrimenti sanabili se non con la sanzione della nullità rilevabile in ogni momento e con effetto ex tunc (cfr. Flavio Cometta, La procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, in: BlSchK 1989 p.42 e nota 6); che l'attestato di carenza di beni a seguito di pignoramento è stato emesso dall'UEF di Locarno il 16 ottobre 1996 nell'esecuzione n. __________ benché ancora non fosse stata tolta l'opposizione con sentenza cresciuta in giudicato; che siffatto attestato di carenza di beni viola in tutta evidenza prescrizioni emanate nell'interesse pubblico, come la precettante peraltro doveva sapere per il fatto che il giudizio pretorile era stato impugnato dall'escussa; che l'attestato di carenza di beni - emesso senza che sia stata previamente tolta l'opposizione - va di conseguenza dichiarato nullo, mentre l'esecuzione resta pendente nel senso che l'opposizione è per ora mantenuta in conformità della sentenza 10 gennaio 1997 di questa Camera (inc. n. 14.96.05); che prima facie non risultano a carico dell'UEF di Locarno censure di sorta, l'emissione dell'attestato di carenza di beni essendo stata determinata da errata domanda della precettante, peraltro fondata su errata attestazione di crescita in giudicato rilasciata dalla Cancelleria della Pretura di Locarno-Città; che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF); PRONUNCIA 1. La denuncia 30 gennaio 1997 __________ è evasa nel senso che l'attestato di carenza di beni per Fr. 18'103.50 nell'esecuzione n. __________, emesso il 16 ottobre 1996 dall'UEF di Locarno a carico di __________, e a favore di __________ è dichiarato nullo. 1.1. È fatto ordine a __________ di retrocedere all'UEF di Locarno l'originale dell'attestato di carenza di beni annullato. 1.2. È fatto ordine all'UEF di Locarno di procedere alle scritturazioni di rettifica. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione: - __________ Comunicazione: Pretura di Locarno-Città. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria