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15.1997.147

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-05-22 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Secondo il punto 2.6. delle Tabelle dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo (nel seguito: Tabelle) emanate da questa Autorità e valide dal 1° gennaio 1994 le spese supplementari per l’istruzione dei figli sono da considerare fino alla maggiore età. Per costante giurisprudenza e dottrina sull’art. 93 LEF le spese sopportate dal debitore per gli studi superiori di un figlio maggiorenne non possono venire considerate nel calcolo del minimo d’esistenza del debitore e della sua famiglia (cfr. DTF 98 III 34; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64, p.178). Con il ricorrente vivono due figli minorenni, nati  nel 1982 e nel 1995, e un figlio maggiorenne. Secondo le Tabelle il supplemento per i figli minorenni ammonta complessivamente a fr. 620.--. Pertanto la riduzione per i figli effettuata dall’UEF di Bellinzona per un importo di fr. 1’120.-- è già da ritenersi più che generosa.

E. 3 Il ricorrente chiede che oltre ai premi della cassa malati venga tenuto conto delle franchigie e delle partecipazioni alle spese: non dimostra però che queste spese siano state sostenute. Orbene dal certificato della cassa malati __________ prodotto dal ricorrente si evince che l’importo di fr. 620.-- riconosciuto dall’UEF è limitato alle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal. Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta nel caso di specie e in assenza di qualsivoglia documentazione unicamente l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza del debitore non vi è spazio per ulteriori deduzioni oltre all’importo già riconosciuto dall’UEF di Bellinzona.

E. 4 Le asserite mutate condizioni economiche del debitore, nonché le richieste della creditrice di considerare eventuali pretese di __________ derivanti dallo scioglimento del rapporto di lavoro con la ditta __________, potranno, se del caso, trovare opportuna sede nell’ambito della revisione del pignoramento.

E. 5 Ne consegue la reiezione del ricorso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia:            1. Il ricorso 1° settembre 1997 __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.97.00147

Lugano

22 maggio 1998/FP/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidentePellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 1° settembre 1997 di

__________

patr. dall'avv. __________

contro

l’operato dell’UEF di Bellinzonae meglio contro la decisione 21 agosto 1997 nell'esecuzione n. __________ promossa da

__________

patr. dallo studio legale __________

nei confronti del ricorrente

richiamata l’ordinanza presidenziale 5 settembre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo;

viste le osservazioni

- 23 settembre 1997 di __________;

- 3 ottobre 1997 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da __________ nei confronti di __________ per l’incasso di un credito derivante da prestazioni alimentari, l’UEF di Bellinzona procedeva in data 21 agosto 1997 al pignoramento del salario dell’escusso sulla base del seguente calcolo del minimo di esistenza:

reddito                             fr. 5’058.--

importi di base               fr. 1’370.--

figli minorenni                 fr. 1’120.--

affitto                               fr. 1’260.--

cassa malati                   fr.    620.--

trasferte                           fr. 100.--

spese diverse                fr.    200.--

totale                               fr. 4’670.--

eccedenza pignorabile fr.   388.--

B.L’Ufficio ordinava quindi a carico di __________ la trattenuta di salario pari a fr. 380.-- mensili a far tempo dal mese di agosto 1997 compreso, presso la ditta __________, Bellinzona.

C.Con ricorso 1° settembre 1997 l’escusso insorgeva contro tale provvedimento asseverando che il calcolo del minimo di esistenza terrebbe conto unicamente della corrispondente rendita d’invalidità per il figlio maggiorenne __________ di fr. 357 mensili, mentre non verrebbero considerati i costi sostenuti dal padre per gli studi del figlio. Tali spese per la frequenza del __________ sarebbero così composte:

corso di lingua              fr. 6’816.30

vitto e spese varie       fr.    800.--

alloggio                         fr. 480.--

tassa d’iscrizione         fr.    410.--

Alla posizione “cassa malati” non sarebbe stato considerato l’importo delle franchigie e delle partecipazioni. Inoltre alla fine di settembre 1997 il debitore avrà cessato la sua attività alle dipendenze della ditta __________, poiché quest’ultima ha deciso di sopprimere il posto di lavoro occupato da __________. Di conseguenza il reddito conteggiato di fr. 2’221.-- diverrebbe aleatorio, avendo l’escusso l’intenzione d’intraprendere l’attività in proprio di tecnico di macchine d’ufficio rilevando la clientela della ditta __________. Sulla base di tali considerazioni il ricorrente postula l’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto non vi sarebbe alcuna eccedenza pignorabile.

D.Con osservazioni 23 settembre 1997 la creditrice chiede che il ricorso venga respinto sostenendo che la scelta di rinunciare alle prestazioni complementari dell’assicurazione invalidità, alle quali l’escusso avrebbe diritto, non può andare a discapito del beneficiario delle prestazioni alimentari. Inoltre il fatto che in futuro il debitore eserciterà la sua attività in qualità di indipendente non comporterebbe necessariamente un diminuzione del suo reddito.

E.Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto:                1.Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.Secondo il punto 2.6. delle Tabelle dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo (nel seguito: Tabelle) emanate da questa Autorità e valide dal 1° gennaio 1994 le spese supplementari per l’istruzione dei figli sono da considerare fino alla maggiore età.

Per costante giurisprudenza e dottrina sull’art. 93 LEF le spese sopportate dal debitore per gli studi superiori di un figlio maggiorenne non possono venire considerate nel calcolo del minimo d’esistenza del debitore e della sua famiglia (cfr. DTF 98 III 34; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64, p.178).

Con il ricorrente vivono due figli minorenni, nati  nel 1982 e nel 1995, e un figlio maggiorenne. Secondo le Tabelle il supplemento per i figli minorenni ammonta complessivamente a fr. 620.--. Pertanto la riduzione per i figli effettuata dall’UEF di Bellinzona per un importo di fr. 1’120.-- è già da ritenersi più che generosa.

3.Il ricorrente chiede che oltre ai premi della cassa malati venga tenuto conto delle franchigie e delle partecipazioni alle spese: non dimostra però che queste spese siano state sostenute. Orbene dal certificato della cassa malati __________ prodotto dal ricorrente si evince che l’importo di fr. 620.-- riconosciuto dall’UEF è limitato alle prestazioni obbligatorie secondo la LAMal. Considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta nel caso di specie e in assenza di qualsivoglia documentazione unicamente l’assicurazione obbligatoria, nel calcolo del minimo di esistenza del debitore non vi è spazio per ulteriori deduzioni oltre all’importo già riconosciuto dall’UEF di Bellinzona.

4.Le asserite mutate condizioni economiche del debitore, nonché le richieste della creditrice di considerare eventuali pretese di __________ derivanti dallo scioglimento del rapporto di lavoro con la ditta __________, potranno, se del caso, trovare opportuna sede nell’ambito della revisione del pignoramento.

5.Ne consegue la reiezione del ricorso.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:            1.Il ricorso 1° settembre 1997 __________ è respinto.

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria