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15.1997.103

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-01-26 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'istanza di restituzione del termine 4 luglio 1997 di __________ è accolta.

E. 1.1 Di conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 4 luglio 1997 da __________, al PE n. __________ dell'UEF  di Bellinzona.

E. 1.2 L'UEF di Bellinzona procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle esecuzioni.

E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 3 Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione a:        __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza Il presidente:                                                                            La segretaria:

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.01.1998 15.1997.103

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.97.00103 Lugano 26 gennaio 1998 /B/fc/cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sull’istanza 4 luglio 1997 di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da __________ nell'esecuzione

n. __________ dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona promossa contro l'istante da __________ richiamata l’ordinanza presidenziale 24/28 luglio 1997; ritenuto in fatto e considerando in diritto che la __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona; che con atto 24 giugno 1997 __________ ha chiesto all’UEF di Bellinzona la restituzione del termine per poter far opposizione; che il 26 giugno 1997 l'UEF di Bellinzona ha rinviato l'escusso a far capo, se del caso, all'istituto della restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF; che con domanda 4 luglio 1997 di restituzione del termine __________ ha chiesto all’Autorità cantonale di vigilanza di ammettere l'opposizione al PE n. __________ Egli ha sostenuto che il PE in oggetto non gli è stato notificato, infatti la firma sarebbe stata falsificata. Il PE è stato messo nella sua bucalettere e allorquando ne ha preso conoscenza, si è accorto che lo stesso non era stato ritirato da sua madre, che pertanto non ha potuto interporre opposizione. Essendo già trascorsi 10 giorni, gli è poi stato notificato l’avviso di pignoramento; che con ordinanza presidenziale 24/28 luglio 1997 è stato fissato alla parte precettante un termine ex art. 33 cpv.3 LEF per dichiarare se ammette l'opposizione tardiva dell'escusso; che l'art. 33 cpv.3 LEF consente alla parte interessata nel procedimento di rinunciare ad avvalersi dell'inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse; che la parte precettante è stata resa attenta che il suo silenzio varrà quale tacita ammissione dell'opposizione (cfr. dispositivo n.2 dell'ordinanza presidenziale 24/28 luglio 1997); che la __________ non si è determinata; che siffatto silenzio va qui ritenuto quale tacita ammissione dell'opposizione, così come alla nota comminatoria (cfr. anche l'art. 19 cpv.4 LPR); che l'istanza di restituzione dei termini deve di conseguenza essere accolta; che non si prelevano spese (art. 61 cpv.2 lett.a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.2 OTLEF); richiamati gli art. 33 cpv.3 e 4 e 74 cpv.1 LEF, PRONUNCIA 1. L'istanza di restituzione del termine 4 luglio 1997 di __________ è accolta. 1.1. Di conseguenza è ammessa l'opposizione interposta il 4 luglio 1997 da __________, al PE n. __________ dell'UEF  di Bellinzona. 1.2. L'UEF di Bellinzona procederà all'iscrizione dell'opposizione nel registro delle esecuzioni. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a:        __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza Il presidente:                                                                            La segretaria: