Erwägungen (8 Absätze)
E. 2 a)Per lart. __________ (che riprende lart. 278 vLEF, in vigore fino al 31 dicembre
1996) il creditore che avesse ottenuto un sequestroprimadi promuovere lesecuzione (o lazione) deve domandare lesecuzione (a convalida dello stesso) entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di sequestro. In caso di opposizione al precetto esecutivo da parte dellescusso, il creditore, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, deve presentare domanda di rigetto oppure promuovere azione di riconoscimento; se la domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere lazione di merito entro dieci giorni dalla notificazione della decisione sul rigetto (art. 279 cpv.2 LEF). La promozione di unesecuzione oppure di una causa a convalida del sequestro non è invece necessaria in linea di principio quando al momento della concessione del sequestro per lostessocredito sia già stata promossa unesecuzione. In tal caso lesecuzione già pendente valeeo ipsoquale esecuzione a convalida del sequestro e continua in sostanza alle medesime condizioni (cfr.Amonn/ Gasser,Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.92, p.424; cfr. tuttavia DTF 93 III 70;Fritzsche/ Walder,Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 60 p. 491 n.7;Pierre-Robert Gilliéron,Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 390).
b)Qualora il creditore non osservi i termini stabiliti dallart. 279 LEF oppure ritiri o lasci perimere lazione o lesecuzione a convalida oppure la sua azione è definitivamente respinta dal giudice, il sequestro è revocato (art. 280 LEF). Diversamente, quando il debitore non abbia fatto opposizione o questa sia stata definitivamente rigettata, lesecuzione continua, su domanda di prosecuzione da parte del creditore, in via di pignoramento o di fallimento secondo la persona del debitore (art. 279 cpv.3 LEF). In particolare, in caso di esecuzione in via di pignoramento i beni sequestrati - e solo quelli (DTF 51 III 117;Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. II, §58 n.18 p.474;Amonn/ Gasser,op.cit., §51 n.99, p.426) - vengono pignorati e il sequestro, quale misura conservativa a carattere provvisorio a garanzia dellesecuzione del credito per il quale è stato concesso, ha così conseguito il suo fine, il pignoramento essendo subentrato ad esso (cfr.Amonn/ Gasser,op.cit., §51 n.94, p.425).
3.In concreto i tre enti pubblici hanno promosso contro __________, a garanzia di pretese fiscali, ciascuno due distinte esecuzioni (rispettivamente le esecuzioni n.__________ e n.__________ il Comune, n.__________ e n.__________ il Cantone, n.__________ e n.__________ la Confederazione) per i medesimi crediti (prestazione di garanzia per fr. 1777139.90 il Comune, per fr. 2500000.-- il Cantone e per fr. 2200000.-- la Confederazione) - salvo che per la questione degli interessi, richiesti soltanto con le esecuzioni n.__________, n.__________ e n.__________ - a convalida di due distinti sequestri (rispettivamente i sequestri n.__________ e n.__________ il Comune, n.__________ e n.__________ il Cantone, n.__________ e n.__________ la Confederazione, fondati su differenti cause di sequestro), che colpiscono tuttavia medesimi beni.
Ora, i sequestri cronologicamente più recenti (n.__________, n.__________ n.__________, tutti del 13 dicembre 1996 ed eseguiti il 20 dicembre 1996) sono stati chiesti a tutela di crediti (prestazioni di garanzie) per i quali - almeno per lammontare del capitale - già erano state promosse ed ancora erano pendenti delle esecuzioni, e meglio le esecuzioni di cui ai __________ n.__________, n.__________ e n.__________ notificati il 4 luglio 1995 a convalida dei precedenti sequestri n.__________, n.__________ ed n.__________. Nella misura in cui i crediti sottesi ai due (gruppi di) sequestri si identificano, si pone la questione se la promozione delle esecuzioni a convalida dei secondi - avvenuta con i PE n.__________, n.__________ e n.__________ - comporti uninammissibile pluralità di esecuzioni.
a)Se infatti lesistenza simultanea di due sequestri sugli stessi beni e a garanzia del medesimo credito non è a propri esclusa (per lo meno - come è il caso in concreto - quando i sequestri si fondano su differenti cause di sequestro, cfr. __________ cons.__________in fine), non è invece in principio ammissibile promuovere nello stesso tempo più esecuzioni per lo stesso credito, per lo meno quando nella prima esecuzione si è già chiesto il proseguimento o si è in grado di chiederlo (_____________): contro i nuovi precetti esecutivi lescusso può fare opposizione, rispettivamente in caso di manifesta identità del credito dedotto in esecuzione, può interporre __________).
Al principio del divieto della pluralità di esecuzioni per lo stesso credito il Tribunale federale ha invero da tempo previsto un eccezione proprio nel caso di esecuzioni a convalida di sequestri: se infatti più sequestri per lo stesso credito sono stati eseguiti in circondari diversi, il creditore è tenuto a promuovere unesecuzione a convalida in ogni differente circondario, se nessuno di essi coincide con quello del domicilio dellescusso (__________).
b)Nel caso in esame tuttavia loggetto dei sequestri più recenti è costituito da (una parte dei) beni colpiti dai precedenti sequestri; inoltre proprio per questo il luogo del sequestro risulta essere il medesimo, e con esso il luogo delle esecuzioni a convalida. In siffatte circostanze, nella misura in cui vi sia identità tra i crediti per i quali sono state promosse le esecuzioni a convalida dei primi sequestri e i crediti sui quali si fondano i secondi sequestri, per questi ultimi non è necessario promuovere alcuna esecuzione a convalida, essendoeo ipsoconvalidati dalle esecuzioni già pendenti: in questa misura le esecuzioni promosse a loro convalida rappresentano anzi inammissibile doppia esecuzione per lo stesso credito.
In altri termini le esecuzioni n.__________, n.__________ e n.__________ - contro la promozione delle quali lescusso non ha invero interposto tempestivo ricorso
- restano di per sé in vigore, tuttavia lufficio dovrà tenere conto del fatto che le stesse si giustificano unicamente per quanto riguarda gli interessi sui crediti (prestazione di garanzia per fr. 1777139.90 il Comune, per fr. 2500000.-- il Cantone e per fr. 2200000.-- la Confederazione) già dedotti in esecuzione con i PE n.__________, n.__________ e n.__________, e meglio gli interessi del 5% dal 14 novembre 1996 su fr.1777139.90 per il Comune, del 5% dal 14 novembre 1996 su fr. 2500000.-- per il Cantone e del 6% dal 14 novembre 1996 su fr. 2200000.-- per la Confederazione.
4.Va infine rilevato che - come ricordato al cons.__________ - nellambito del proseguimento di esecuzioni a convalida di sequestri possono essere pignorati unicamente i beni colpiti dai sequestri (DTF 51 III 117;Amonn/ Gasser,op.cit., §51 n.99, p.426;Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. II, §58 n.18 p.474 e §60 n.10 p.492 s.). In questo senso vanno esclusi dal pignoramento quei beni che non fossero già stati iscritti nei relativi verbali di sequestro, quandanche tali beni si trovassero nel medesimo circondario di esecuzione. In particolare dallatto di pignoramento 26 giugno 1997 va depennata liscrizione sub Beni mobili, cifra 9, relativa a 60 __________ fr. 1000.-- cadauna, che non risulta né dai verbali dei sequestri n.__________, n.__________ e n.__________, né da quelli dei sequestri n.__________, n.__________ e n.__________.
5.Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 271 ss., 91 ss. LEF
pronuncia: 1.Il ricorso 16 settembre 1997 di __________, è accolto nel senso dei considerandi.
2.Lesecuzione n.__________ (creditore: Comune di __________) resta in vigore limitatamente allammontare degli interessi del 5% calcolati su fr.1777139.90 dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.
2.1.Lesecuzione n.__________ (creditore: Stato del Cantone Ticino) resta in vigore limitatamente allammontare degli interessi del 5% calcolati su fr. 2500000.-- dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.
2.2.Lesecuzione n.__________ (creditore: Confederazione Svizzera) resta in vigore limitatamente allammontare degli interessi del 6% calcolati su fr. 2200000.-- dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.
2.3.Le esecuzioni n.__________ (creditore: Comune di __________), n.__________ (creditore: Stato del Cantone Ticino) e n.__________ (creditore: Confederazione Svizzera) restano in vigore per lammontare del capitale (prestazione di garanzia di fr. 1777139.90 il Comune, di fr. 2500000.-- il Cantone e di fr. 2200000.-- la Confederazione) e per le spese esecutive.
3.Dallatto di pignoramento 26 giugno 1997, sub Beni mobili, è depennata la seguente iscrizione:
- cifra 9: 60 azioni __________, Chiasso da fr. 1000.-- cadauna.
4.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
6.Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
E. 2.1 L’esecuzione n.__________ (creditore: Stato del Cantone Ticino) resta in vigore limitatamente all’ammontare degli interessi del 5% calcolati su fr. 2’500’000.-- dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.
E. 2.2 L’esecuzione n.__________ (creditore: Confederazione Svizzera) resta in vigore limitatamente all’ammontare degli interessi del 6% calcolati su fr. 2’200’000.-- dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.
E. 2.3 Le esecuzioni n.__________ (creditore: Comune di __________), n.__________ (creditore: Stato del Cantone Ticino) e n.__________ (creditore: Confederazione Svizzera) restano in vigore per l’ammontare del capitale (prestazione di garanzia di fr. 1’777’139.90 il Comune, di fr. 2’500’000.-- il Cantone e di fr. 2’200’000.-- la Confederazione) e per le spese esecutive. 3. Dall’atto di pignoramento 26 giugno 1997, sub “Beni mobili”, è depennata la seguente iscrizione:
- cifra 9: “60 azioni __________, Chiasso da fr. 1’000.-- cadauna”. 4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
E. 3 In concreto i tre enti pubblici hanno promosso contro __________, a garanzia di pretese fiscali, ciascuno due distinte esecuzioni (rispettivamente le esecuzioni n.__________ e n.__________ il Comune, n.__________ e n.__________ il Cantone, n.__________ e n.__________ la Confederazione) per i medesimi crediti (prestazione di garanzia per fr. 1’777’139.90 il Comune, per fr. 2’500’000.-- il Cantone e per fr. 2’200’000.-- la Confederazione) - salvo che per la questione degli interessi, richiesti soltanto con le esecuzioni n.__________, n.__________ e n.__________ - a convalida di due distinti sequestri (rispettivamente i sequestri n.__________ e n.__________ il Comune, n.__________ e n.__________ il Cantone, n.__________ e n.__________ la Confederazione, fondati su differenti cause di sequestro), che colpiscono tuttavia medesimi beni. Ora, i sequestri cronologicamente più recenti (n.__________, n.__________ n.__________, tutti del 13 dicembre 1996 ed eseguiti il 20 dicembre 1996) sono stati chiesti a tutela di crediti (prestazioni di garanzie) per i quali - almeno per l’ammontare del capitale - già erano state promosse ed ancora erano pendenti delle esecuzioni, e meglio le esecuzioni di cui ai __________ n.__________, n.__________ e n.__________ notificati il 4 luglio 1995 a convalida dei precedenti sequestri n.__________, n.__________ ed n.__________. Nella misura in cui i crediti sottesi ai due (gruppi di) sequestri si identificano, si pone la questione se la promozione delle esecuzioni a convalida dei secondi - avvenuta con i PE n.__________, n.__________ e n.__________ - comporti un’inammissibile pluralità di esecuzioni. a) Se infatti l’esistenza simultanea di due sequestri sugli stessi beni e a garanzia del medesimo credito non è a propri esclusa (per lo meno - come è il caso in concreto - quando i sequestri si fondano su differenti cause di sequestro, cfr. __________ cons.__________ in fine ), non è invece in principio ammissibile promuovere nello stesso tempo più esecuzioni per lo stesso credito, per lo meno quando nella prima esecuzione si è già chiesto il proseguimento o si è in grado di chiederlo (_____________): contro i nuovi precetti esecutivi l’escusso può fare opposizione, rispettivamente in caso di manifesta identità del credito dedotto in esecuzione, può interporre __________). Al principio del divieto della pluralità di esecuzioni per lo stesso credito il Tribunale federale ha invero da tempo previsto un’ eccezione proprio nel caso di esecuzioni a convalida di sequestri: se infatti più sequestri per lo stesso credito sono stati eseguiti in circondari diversi, il creditore è tenuto a promuovere un’esecuzione a convalida in ogni differente circondario, se nessuno di essi coincide con quello del domicilio dell’escusso (__________). b) Nel caso in esame tuttavia l’oggetto dei sequestri più recenti è costituito da (una parte dei) beni colpiti dai precedenti sequestri; inoltre proprio per questo il luogo del sequestro risulta essere il medesimo, e con esso il luogo delle esecuzioni a convalida. In siffatte circostanze, nella misura in cui vi sia identità tra i crediti per i quali sono state promosse le esecuzioni a convalida dei primi sequestri e i crediti sui quali si fondano i secondi sequestri, per questi ultimi non è necessario promuovere alcuna esecuzione a convalida, essendo eo ipso convalidati dalle esecuzioni già pendenti: in questa misura le esecuzioni promosse a loro convalida rappresentano anzi inammissibile doppia esecuzione per lo stesso credito. In altri termini le esecuzioni n.__________, n.__________ e n.__________ - contro la promozione delle quali l’escusso non ha invero interposto tempestivo ricorso
- restano di per sé in vigore, tuttavia l’ufficio dovrà tenere conto del fatto che le stesse si giustificano unicamente per quanto riguarda gli interessi sui crediti (prestazione di garanzia per fr. 1’777’139.90 il Comune, per fr. 2’500’000.-- il Cantone e per fr. 2’200’000.-- la Confederazione) già dedotti in esecuzione con i PE n.__________, n.__________ e n.__________, e meglio gli interessi del 5% dal 14 novembre 1996 su fr.1’777’139.90 per il Comune, del 5% dal 14 novembre 1996 su fr. 2’500’000.-- per il Cantone e del 6% dal 14 novembre 1996 su fr. 2’200’000.-- per la Confederazione.
E. 4 Va infine rilevato che - come ricordato al cons.__________ - nell’ambito del proseguimento di esecuzioni a convalida di sequestri possono essere pignorati unicamente i beni colpiti dai sequestri (DTF 51 III 117; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.99, p.426; Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. II, §58 n.18 p.474 e §60 n.10 p.492 s.). In questo senso vanno esclusi dal pignoramento quei beni che non fossero già stati iscritti nei relativi verbali di sequestro, quand’anche tali beni si trovassero nel medesimo circondario di esecuzione. In particolare dall’atto di pignoramento 26 giugno 1997 va depennata l’iscrizione sub “Beni mobili”, cifra 9, relativa a “60 __________ fr. 1’000.-- cadauna”, che non risulta né dai verbali dei sequestri n.__________, n.__________ e n.__________, né da quelli dei sequestri n.__________, n.__________ e n.__________.
E. 5 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 6 Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.97.00174
Lugano
11 dicembre 1998
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidentePellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 settembre 1997
__________
controloperato dellUfficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________,e meglio contro latto di pignoramento 26 giugno/ 5 settembre 1997 nelle esecuzioni n.__________ e div. promosse contro il ricorrente da
__________
(esecuzioni n.__________)
Stato del Cantone Ticino__________
(__________)
Confederazione Svizzera, __________
(__________)
tutti rappr. dallUfficio esazione e condoni, __________
a convalida dei sequestri n.__________ e n.__________ (creditore sequestrante: Comune di __________), n.__________ e n.__________ (creditore sequestrante: Stato del Cantone Ticino), n.__________ e n.__________ (creditore sequestrante: Confederazione Svizzera) a seguito di richieste di garanzia per imposte comunali, cantonali e federali arretrate;
viste le osservazioni 29 settembre 1997 dellUfficio esazione e condoni, __________, e 6 ottobre 1997 __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:A.Con atti 15 maggio 1995 il Comune di __________ e lo Stato del Cantone Ticino, entrambi per il tramite della Divisione delle contribuzioni, Ufficio cantonale esazione e condoni, __________ -sulla base dellart. __________ della Legge Tributaria del 21 giugno 1994 (in seguito __________) - rispettivamente la Confederazione Svizzera, Amministrazione dellimposta federale diretta del Cantone Ticino, sempre per il tramite dellUfficio cantonale esazione e condoni, __________ - sulla base dellart.169 della Legge federale sullimposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (in seguito LIFD__________ - hanno chiesto a __________, indicato allindirizzo di __________, la prestazione di garanzie per fr.1777139.90 ai fini dellimposta comunale di __________, delle multe e delle spese per gli anni fiscali 1990/ 1991/ 1992/ 1993/ 1994, per fr. 2500000.-- ai fini dellimposta cantonale, delle multe e delle spese per gli anni fiscali 1991/ 1992/ 1993/ 1994, e per fr. 2200000.-- ai fini dellimposta federale diretta, delle multe e delle spese per gli anni fiscali 1991/ 1992/ 1993/ 1994.
A giustificazione delle tre richieste di garanzia 15 maggio 1995 è indicato:
(__________) ha ripetutamente dichiarato la volontà di trasferire il domicilio allestero per problemi con lautorità fiscale. I media hanno dato ampio risalto alle dichiarazioni di __________, così pure alle conseguenze che tale decisione provocherà. Ha compiuto privatamente operazioni economiche rispettivamente transazioni immobiliari, con successivi passaggi nei patrimoni delle società da lui controllate. Ciò basta per generare il dubbio che il pagamento delle imposte accumulate sia compromesso. Non ha più effettuato pagamenti (anche minimi) sino dal 1991.
B.Lo stesso 15 maggio lUfficio cantonale esazione e condoni, __________, ha chiesto __________ di __________ sulla base degli art. 248 cpv.1 LT e 271 cpv.1 n.2 LEF in rappresentanza del Comune di __________ e del Cantone, e sulla base degli art.118 cpv.1 DFID (recte: 169 LIFD) e 271 cpv.1 n.2 LEF in rappresentanza della Confederazione, lesecuzione del sequestro di tutti i beni appartenenti al debitore, come denaro, titoli, crediti in conto chèques postali, averi bancari, scorte di merci, immobili e in particolare di beni immobili di proprietà del debitore a __________, __________ e __________, di tutti gli averi del debitore presso la __________ del __________ a _______, dei pacchetti azionari di quaranta società (tra le quali figura la __________) presso il domicilio di __________ del debitore nonché di una __________, e ciò fino a concorrenza dei citati crediti di garanzia per imposte comunali (sequestro n.__________), cantonali (sequestro n.__________) e federali (sequestro n.__________). Quali titoli di credito sono indicate le richieste di garanzia 15 maggio 1995.
C.Nei giorni di 22 maggio 1995 e 7 giugno 1995 __________ ha proceduto allesecuzione dei sequestri n.__________, n.__________ e n.__________, con allestimento dei relativi - identici - verbali, spediti alle parti il 16 giugno 1995.
In particolare sugli stessi figurano sequestrati:
- presso la __________ cassetta di sicurezza n.__________ (cifre da 1 a 16) 500 azioni della __________ (certificati azionari da 1 a 5), 1600 azioni __________, 200 azioni __________, 50 azioni __________, 200 azioni __________ 50 __________ 160 azioni __________, 50 azioni __________, __________,188 azioni __________, __________, 50 azioni __________, 50 azioni __________, __________, 100 azioni __________, __________, 50 azioni __________, 50 __________, e 40 azioni __________ __________; in una cassetta a parte (cifre da 17 a 20__________, 3 certificati __________ intestati fiduciariamente a un terzo, 200 azioni __________; in un deposito titoli (cifre 21 e 22), 100 azioni della __________ e 100 azioni della __________;
- presso la __________, __________ un conto intestato al debitore e ad altre due persone, per limporto di fr. 6389.40 (cifra 23);
- il conto corrente postale intestato al debitore con un saldo di fr. 93.20 (cifra 24);
- una __________ (cifra 25);
- in territorio di __________ i fondi part. n__________
- il fondo n.__________ in territorio di __________ (cifra 9);
- in territorio di __________ i fondi n.__________.
Su parte delle azioni sequestrate (cifre da 2 a 16) sono state avanzate pretese da parte di terzi, pure registrate nei verbali, nella finca Osservazioni, unitamente allassegnazione del termine ex art. 106 cpv.2 vLEF al creditore procedente per eventualmente contestarle.
D.A convalida dei sequestri n.__________, n.__________ e n.__________ i tre enti pubblici hanno fatto spiccare dallUEF di __________ contro __________ i precetti n.__________ (garanzia di fr. 1777139.90 più spese per imposte comunali), n.__________ (garanzia di fr. 2500000.-- più spese per imposte cantonali), n.__________ (garanzia di fr. 2200000.-- più spese per imposte federali), notificati il 4 luglio 1995, ai quali lescusso ha interposto opposizione.
E.Con richieste 13 novembre 1996 lo Stato del Cantone Ticino, il Comune di __________ e la Confederazione Svizzera, tutti sempre per il tramite dellUfficio cantonale esazione e condoni, __________, hanno chiesto a __________, indicato residente in __________, sulla base dellart. 248 LT rispettivamente dellart.169 __________ la prestazione di garanzie per gli importi di fr. 1777139.90 più interessi del 5% dal 14 novembre 1996 ai fini dellimposta comunale di __________, delle multe e delle spese per gli anni fiscali 1990/ 1991/ 1992/ 1993/ 1994, di fr. 2500000.-- più interessi del 5% dal 14 novembre 1996 ai fini dellimposta cantonale, delle multe e delle spese per gli anni fiscali 1991/ 1992/ 1993/ 1994, rispettivamente di fr. 2200000.-- più interessi del 6% dal 14 novembre 1996 ai fini dellimposta federale diretta, delle multe e delle spese per gli anni fiscali 1991/ 1992/ 1993/ 1994.
A giustificazione delle richieste di garanzia 13 novembre 1996 è indicato che il contribuente è domiciliato allestero.
F.Con atti 13 dicembre 1996 lUfficio cantonale esazione e condoni, __________, ha chiesto allUEF di __________ sulla base degli art. 248 cpv.1 LT e 271 cpv.1 n.4 LEF in rappresentanza del Comune di __________ e dello Stato del Cantone Ticino, e sulla base degli art.118 cpv.1 DIFD (recte: 169 LIFD) e 271 cpv.1 n.4 LEF in rappresentanza della Confederazione Svizzera, lesecuzione del sequestro di tutti i beni appartenenti al debitore, come denaro, titoli, crediti in conto chèques postali, averi bancari, scorte di merci, immobili e in particolare presso la __________, __________, nella cassetta di sicurezza no.__________, il pacchetto azionario della, __________ .
G.Il 20 dicembre 1996 __________ ha eseguito i sequestri n.__________ (garanzia per imposte comunali), n.__________ (garanzia per imposte cantonali) e n.__________ (garanzia per imposte federali).
Sui relativi verbali, spediti alle parti il 20 febbraio 1997, sono iscritti beni già indicati alle cifre da 1 a 16 nei precedenti verbali di sequestro 22 maggio 1995/ 7 giugno 1995, e meglio azioni delle __________.
Anche su parte di tali beni sono state avanzate rivendicazioni da parte di terzi, iscritte nei verbali di sequestro unitamente allassegnazione al creditore procedente del termine per contestarle ex 106 e 107 LEF.
H.A convalida dei rispettivi sequestri gli enti pubblici hanno fatto spiccare __________ di __________ contro __________ i precetti n.__________ (garanzia di fr.1777139.90 più interessi e spese per imposte comunali), n.__________ (garanzia di fr. 2500000.-- più interessi e spese per imposte cantonali) e n.__________ (garanzia di fr. 2200000.-- più interessi e spese per imposte federali), tutti notificati il 10 marzo 1997, ai quali lescusso ha interposto opposizione.
I.Accogliendo le istanze 11 luglio 1995 rispettivamente 20 marzo 1997 presentate dagli enti pubblici, la Pretura del Distretto di __________ ha rigettato in via definitiva sia le opposizioni ai precetti n.__________, n.__________ e n.__________ (decisioni pretorili 11 aprile 1997), che le opposizioni ai precetti n.__________, n.__________ e n.__________ (decisioni pretorili 29 aprile 1997).
L.LUfficio esazione e condoni ha quindi chiesto __________ con domande 16 aprile 1997 di proseguire le esecuzioni n.__________, n.__________ e n.__________, rispettivamente con domande 7 maggio 1997 di proseguire le esecuzioni n.__________, n.__________ e n.__________.
M.Con atto di pignoramento 26 giugno 1997 - preceduto dai relativi avvisi di pignoramento 17 giugno 1997 e con riferimento alle esecuzioni n.__________, __________ lUEF ha proceduto al pignoramento di 2 azioni __________, 5 certificati __________, 200 __________, 100 azioni __________, 100 azioni __________, 100 azioni __________, 200 azioni __________ (già oggetto dei sequestri), i fondi - pure già sequestrati - __________ comproprietà del fondo __________, __________.
Il relativo verbale di pignoramento è stato spedito alle parti il 5 settembre 1997.
N.Contro latto di pignoramento è insorto con ricorso 16 settembre 1997 __________, osservando che nello stesso sono inserite in doppio ben tre esecuzioni, in particolare lesecuzione n.__________ concernente la Confederazione Svizzera è identica alla n.__________, la n.__________ concernente lo Stato del Canton Ticino è identica alla n.__________ __________ e la n.__________ concernente il Comune di __________ è identica alla n.__________ e chiedendo di procedere alla sua rettifica.
O.Con osservazioni 29 settembre 1997 lUfficio esazione e condoni postula la reiezione del gravame, rilevando:
- che seppure per principio è inammissibile procedere contemporaneamente con più esecuzioni per lo stesso credito, questa regola non è tuttavia applicabile alle esecuzioni fatte a convalida di sequestri;
- che il sequestro operato dallEnte pubblico non ha potuto essere convalidato con unesecuzione unica (una per creditore) in quanto non era data la condizione prevista dallart.46 LEF, il signor __________ essendo domiciliato allestero e che si è quindi reso necessario promuovere unesecuzione per ogni sequestro effettuato;
- che è vero che parte dei beni sequestrati in occasione dei primi sequestri (nel
1995) sono stati risequestrati nel 1996;
- che tuttavia tali oggetti furono allepoca svincolati per effetto della mancata contestazione ai sensi dellart.106 cpv.3 LEF (in vigore sino al 31.12.1996) della rivendicazione di pegno/proprietà avanzata da terzi;
- che non è evidentemente stato violato il noto principio processuale romanoNe bis in idem;
- che comunque, indipendentemente dallinterpretazione che si vuol dare, lessenziale è la conferma del blocco dei beni del debitore sequestrato.
P.LUEF da parte sua si rimette alle conclusioni della Camera.
Considerando
in diritto: 1.
a)Per lart. 248 cpv.1 primo periodo della Legge Tributaria del 21 giugno 1994 (RL 10.2.1.1, in seguito LT), se il debitore dimposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, lautorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che limposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro. Secondo lart. __________ la decisione di richiesta di garanzia è parificata al decreto di sequestro ex art. __________ e il sequestro è eseguito dal competente ufficio di esecuzione, atteso tuttavia che contro la decisione dellautorità fiscale non è ammessa lopposizione al sequestro ex art. 278 LEF. Lart. 251 cpv.2 LT stabilisce inoltre che il sequestro o la garanzia possono essere estesi anche allimposta comunale.
b)Anche lart.169 della Legge federale sullimposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (RS __________ - in seguito __________) prevede che se il contribuente non ha domicilio in Svizzera o se il pagamento dellimposta sembra compromesso lautorità fiscale può chiedere delle garanzie. Per lart. __________ la decisione di richiesta di garanzia è inoltre parificata al decreto di sequestro ex art. 274 LEF e il sequestro è eseguito dal competente ufficio di esecuzione (cpv. 1), atteso che anche in materia di richiesta di garanzie ex LFID non è ammessa lopposizione al sequestro ex art. 278 LEF (cpv.2).
2.
a)Per lart. __________ (che riprende lart. 278 vLEF, in vigore fino al 31 dicembre
1996) il creditore che avesse ottenuto un sequestroprimadi promuovere lesecuzione (o lazione) deve domandare lesecuzione (a convalida dello stesso) entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di sequestro. In caso di opposizione al precetto esecutivo da parte dellescusso, il creditore, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, deve presentare domanda di rigetto oppure promuovere azione di riconoscimento; se la domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere lazione di merito entro dieci giorni dalla notificazione della decisione sul rigetto (art. 279 cpv.2 LEF). La promozione di unesecuzione oppure di una causa a convalida del sequestro non è invece necessaria in linea di principio quando al momento della concessione del sequestro per lostessocredito sia già stata promossa unesecuzione. In tal caso lesecuzione già pendente valeeo ipsoquale esecuzione a convalida del sequestro e continua in sostanza alle medesime condizioni (cfr.Amonn/ Gasser,Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.92, p.424; cfr. tuttavia DTF 93 III 70;Fritzsche/ Walder,Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 60 p. 491 n.7;Pierre-Robert Gilliéron,Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 390).
b)Qualora il creditore non osservi i termini stabiliti dallart. 279 LEF oppure ritiri o lasci perimere lazione o lesecuzione a convalida oppure la sua azione è definitivamente respinta dal giudice, il sequestro è revocato (art. 280 LEF). Diversamente, quando il debitore non abbia fatto opposizione o questa sia stata definitivamente rigettata, lesecuzione continua, su domanda di prosecuzione da parte del creditore, in via di pignoramento o di fallimento secondo la persona del debitore (art. 279 cpv.3 LEF). In particolare, in caso di esecuzione in via di pignoramento i beni sequestrati - e solo quelli (DTF 51 III 117;Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. II, §58 n.18 p.474;Amonn/ Gasser,op.cit., §51 n.99, p.426) - vengono pignorati e il sequestro, quale misura conservativa a carattere provvisorio a garanzia dellesecuzione del credito per il quale è stato concesso, ha così conseguito il suo fine, il pignoramento essendo subentrato ad esso (cfr.Amonn/ Gasser,op.cit., §51 n.94, p.425).
3.In concreto i tre enti pubblici hanno promosso contro __________, a garanzia di pretese fiscali, ciascuno due distinte esecuzioni (rispettivamente le esecuzioni n.__________ e n.__________ il Comune, n.__________ e n.__________ il Cantone, n.__________ e n.__________ la Confederazione) per i medesimi crediti (prestazione di garanzia per fr. 1777139.90 il Comune, per fr. 2500000.-- il Cantone e per fr. 2200000.-- la Confederazione) - salvo che per la questione degli interessi, richiesti soltanto con le esecuzioni n.__________, n.__________ e n.__________ - a convalida di due distinti sequestri (rispettivamente i sequestri n.__________ e n.__________ il Comune, n.__________ e n.__________ il Cantone, n.__________ e n.__________ la Confederazione, fondati su differenti cause di sequestro), che colpiscono tuttavia medesimi beni.
Ora, i sequestri cronologicamente più recenti (n.__________, n.__________ n.__________, tutti del 13 dicembre 1996 ed eseguiti il 20 dicembre 1996) sono stati chiesti a tutela di crediti (prestazioni di garanzie) per i quali - almeno per lammontare del capitale - già erano state promosse ed ancora erano pendenti delle esecuzioni, e meglio le esecuzioni di cui ai __________ n.__________, n.__________ e n.__________ notificati il 4 luglio 1995 a convalida dei precedenti sequestri n.__________, n.__________ ed n.__________. Nella misura in cui i crediti sottesi ai due (gruppi di) sequestri si identificano, si pone la questione se la promozione delle esecuzioni a convalida dei secondi - avvenuta con i PE n.__________, n.__________ e n.__________ - comporti uninammissibile pluralità di esecuzioni.
a)Se infatti lesistenza simultanea di due sequestri sugli stessi beni e a garanzia del medesimo credito non è a propri esclusa (per lo meno - come è il caso in concreto - quando i sequestri si fondano su differenti cause di sequestro, cfr. __________ cons.__________in fine), non è invece in principio ammissibile promuovere nello stesso tempo più esecuzioni per lo stesso credito, per lo meno quando nella prima esecuzione si è già chiesto il proseguimento o si è in grado di chiederlo (_____________): contro i nuovi precetti esecutivi lescusso può fare opposizione, rispettivamente in caso di manifesta identità del credito dedotto in esecuzione, può interporre __________).
Al principio del divieto della pluralità di esecuzioni per lo stesso credito il Tribunale federale ha invero da tempo previsto un eccezione proprio nel caso di esecuzioni a convalida di sequestri: se infatti più sequestri per lo stesso credito sono stati eseguiti in circondari diversi, il creditore è tenuto a promuovere unesecuzione a convalida in ogni differente circondario, se nessuno di essi coincide con quello del domicilio dellescusso (__________).
b)Nel caso in esame tuttavia loggetto dei sequestri più recenti è costituito da (una parte dei) beni colpiti dai precedenti sequestri; inoltre proprio per questo il luogo del sequestro risulta essere il medesimo, e con esso il luogo delle esecuzioni a convalida. In siffatte circostanze, nella misura in cui vi sia identità tra i crediti per i quali sono state promosse le esecuzioni a convalida dei primi sequestri e i crediti sui quali si fondano i secondi sequestri, per questi ultimi non è necessario promuovere alcuna esecuzione a convalida, essendoeo ipsoconvalidati dalle esecuzioni già pendenti: in questa misura le esecuzioni promosse a loro convalida rappresentano anzi inammissibile doppia esecuzione per lo stesso credito.
In altri termini le esecuzioni n.__________, n.__________ e n.__________ - contro la promozione delle quali lescusso non ha invero interposto tempestivo ricorso
- restano di per sé in vigore, tuttavia lufficio dovrà tenere conto del fatto che le stesse si giustificano unicamente per quanto riguarda gli interessi sui crediti (prestazione di garanzia per fr. 1777139.90 il Comune, per fr. 2500000.-- il Cantone e per fr. 2200000.-- la Confederazione) già dedotti in esecuzione con i PE n.__________, n.__________ e n.__________, e meglio gli interessi del 5% dal 14 novembre 1996 su fr.1777139.90 per il Comune, del 5% dal 14 novembre 1996 su fr. 2500000.-- per il Cantone e del 6% dal 14 novembre 1996 su fr. 2200000.-- per la Confederazione.
4.Va infine rilevato che - come ricordato al cons.__________ - nellambito del proseguimento di esecuzioni a convalida di sequestri possono essere pignorati unicamente i beni colpiti dai sequestri (DTF 51 III 117;Amonn/ Gasser,op.cit., §51 n.99, p.426;Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. II, §58 n.18 p.474 e §60 n.10 p.492 s.). In questo senso vanno esclusi dal pignoramento quei beni che non fossero già stati iscritti nei relativi verbali di sequestro, quandanche tali beni si trovassero nel medesimo circondario di esecuzione. In particolare dallatto di pignoramento 26 giugno 1997 va depennata liscrizione sub Beni mobili, cifra 9, relativa a 60 __________ fr. 1000.-- cadauna, che non risulta né dai verbali dei sequestri n.__________, n.__________ e n.__________, né da quelli dei sequestri n.__________, n.__________ e n.__________.
5.Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 271 ss., 91 ss. LEF
pronuncia: 1.Il ricorso 16 settembre 1997 di __________, è accolto nel senso dei considerandi.
2.Lesecuzione n.__________ (creditore: Comune di __________) resta in vigore limitatamente allammontare degli interessi del 5% calcolati su fr.1777139.90 dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.
2.1.Lesecuzione n.__________ (creditore: Stato del Cantone Ticino) resta in vigore limitatamente allammontare degli interessi del 5% calcolati su fr. 2500000.-- dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.
2.2.Lesecuzione n.__________ (creditore: Confederazione Svizzera) resta in vigore limitatamente allammontare degli interessi del 6% calcolati su fr. 2200000.-- dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.
2.3.Le esecuzioni n.__________ (creditore: Comune di __________), n.__________ (creditore: Stato del Cantone Ticino) e n.__________ (creditore: Confederazione Svizzera) restano in vigore per lammontare del capitale (prestazione di garanzia di fr. 1777139.90 il Comune, di fr. 2500000.-- il Cantone e di fr. 2200000.-- la Confederazione) e per le spese esecutive.
3.Dallatto di pignoramento 26 giugno 1997, sub Beni mobili, è depennata la seguente iscrizione:
- cifra 9: 60 azioni __________, Chiasso da fr. 1000.-- cadauna.
4.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
6.Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria