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15.1997.00174

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-12-11 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 a)Per l’art. __________ (che riprende l’art. 278 vLEF, in vigore fino al 31 dicembre

1996) il creditore che avesse ottenuto un sequestroprimadi promuovere l’esecuzione (o l’azione)  deve domandare l’esecuzione (a convalida dello stesso) entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di sequestro. In caso di opposizione al precetto esecutivo da parte dell’escusso, il creditore, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, deve presentare domanda di rigetto oppure promuovere azione di riconoscimento; se la domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l’azione di merito entro dieci giorni dalla notificazione della decisione sul rigetto (art. 279 cpv.2 LEF). La promozione di un’esecuzione oppure di una causa a convalida del sequestro non è invece necessaria in linea di principio quando al momento della concessione del sequestro per lostessocredito sia già stata promossa un’esecuzione. In tal caso l’esecuzione già pendente valeeo ipsoquale esecuzione a convalida del sequestro e continua in sostanza alle medesime condizioni (cfr.Amonn/ Gasser,Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.92, p.424; cfr. tuttavia DTF 93 III 70;Fritzsche/ Walder,Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 60 p. 491 n.7;Pierre-Robert Gilliéron,Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 390).

b)Qualora il creditore non osservi i termini stabiliti dall’art. 279 LEF oppure ritiri o lasci perimere l’azione o l’esecuzione a convalida oppure la sua azione è definitivamente respinta dal giudice, il sequestro è revocato (art. 280 LEF). Diversamente, quando il debitore non abbia fatto opposizione o questa sia stata definitivamente rigettata, l’esecuzione continua, su domanda di prosecuzione da parte del creditore, in via di pignoramento o di fallimento secondo la persona del debitore (art. 279 cpv.3 LEF). In particolare, in caso di esecuzione in via di pignoramento i beni sequestrati - e solo quelli (DTF 51 III 117;Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. II, §58 n.18 p.474;Amonn/ Gasser,op.cit., §51 n.99, p.426) - vengono pignorati e il sequestro, quale misura conservativa a carattere provvisorio a garanzia dell’esecuzione del credito per il quale è stato concesso, ha così conseguito il suo fine, il pignoramento essendo subentrato ad esso (cfr.Amonn/ Gasser,op.cit., §51 n.94, p.425).

3.In concreto i tre enti pubblici hanno promosso contro __________, a garanzia di pretese fiscali, ciascuno due distinte esecuzioni (rispettivamente le esecuzioni n.__________ e n.__________ il Comune, n.__________ e n.__________ il Cantone, n.__________ e n.__________ la Confederazione) per i medesimi crediti (prestazione di garanzia per fr. 1’777’139.90 il Comune, per fr. 2’500’000.-- il Cantone e per fr. 2’200’000.-- la Confederazione) - salvo che per la questione degli interessi, richiesti soltanto con le esecuzioni n.__________, n.__________ e n.__________ - a convalida di due distinti sequestri (rispettivamente i sequestri n.__________ e n.__________ il Comune, n.__________ e n.__________ il Cantone, n.__________ e n.__________ la Confederazione, fondati su differenti cause di sequestro), che colpiscono tuttavia medesimi beni.

Ora, i sequestri cronologicamente più recenti (n.__________, n.__________ n.__________, tutti del 13 dicembre 1996 ed eseguiti il 20 dicembre 1996) sono stati chiesti a tutela di crediti (prestazioni di garanzie) per i quali - almeno per l’ammontare del capitale - già erano state promosse ed ancora erano pendenti delle esecuzioni, e meglio le esecuzioni di cui ai __________ n.__________, n.__________ e n.__________ notificati il 4 luglio 1995 a convalida dei precedenti sequestri n.__________, n.__________ ed n.__________. Nella misura in cui i crediti sottesi ai due (gruppi di) sequestri si identificano, si pone la questione se la promozione delle esecuzioni a convalida dei secondi - avvenuta con i PE n.__________, n.__________ e n.__________ - comporti un’inammissibile pluralità di esecuzioni.

a)Se infatti l’esistenza simultanea di due sequestri sugli stessi beni e a garanzia del medesimo credito non è a propri esclusa (per lo meno - come è il caso in concreto - quando i sequestri si fondano su differenti cause di sequestro, cfr. __________ cons.__________in fine), non è invece in principio ammissibile promuovere nello stesso tempo più esecuzioni per lo stesso credito, per lo meno quando nella prima esecuzione si è già chiesto il proseguimento o si è in grado di chiederlo (_____________): contro i nuovi precetti esecutivi l’escusso può fare opposizione, rispettivamente in caso di manifesta identità del credito dedotto in esecuzione, può  interporre __________).

Al principio del divieto della pluralità di esecuzioni per lo stesso credito il Tribunale federale ha invero da tempo previsto un’ eccezione proprio nel caso di esecuzioni a convalida di sequestri: se infatti più sequestri per lo stesso credito sono stati eseguiti in circondari diversi, il creditore è tenuto a promuovere un’esecuzione a convalida in ogni differente circondario, se nessuno di essi coincide con quello del domicilio dell’escusso (__________).

b)Nel caso in esame tuttavia l’oggetto dei sequestri più recenti è costituito da (una parte dei) beni colpiti dai precedenti sequestri; inoltre proprio per questo il luogo del sequestro risulta essere il medesimo, e con esso il luogo delle esecuzioni a convalida. In siffatte circostanze, nella misura in cui vi sia identità tra i crediti per i quali sono state promosse le esecuzioni a convalida dei primi sequestri e i crediti sui quali si fondano i secondi sequestri, per questi ultimi non è necessario promuovere alcuna esecuzione a convalida, essendoeo ipsoconvalidati dalle esecuzioni già pendenti: in questa misura le esecuzioni promosse a loro convalida rappresentano anzi inammissibile doppia esecuzione per lo stesso credito.

In altri termini le esecuzioni n.__________, n.__________ e n.__________ - contro la promozione delle quali l’escusso non ha invero interposto tempestivo ricorso

- restano di per sé in vigore, tuttavia l’ufficio dovrà tenere conto del fatto che le stesse si giustificano unicamente per quanto riguarda gli interessi sui crediti  (prestazione di garanzia per fr. 1’777’139.90 il Comune, per fr. 2’500’000.-- il Cantone e per fr. 2’200’000.-- la Confederazione) già dedotti in esecuzione con i PE n.__________, n.__________ e n.__________, e meglio gli interessi del 5% dal 14 novembre 1996 su fr.1’777’139.90 per il Comune, del 5% dal 14 novembre 1996 su fr. 2’500’000.-- per il Cantone e del 6% dal 14 novembre 1996 su fr. 2’200’000.-- per la Confederazione.

4.Va infine rilevato che - come ricordato al cons.__________ - nell’ambito del proseguimento di esecuzioni a convalida di sequestri possono essere pignorati unicamente i beni colpiti dai sequestri (DTF 51 III 117;Amonn/ Gasser,op.cit., §51 n.99, p.426;Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. II, §58 n.18 p.474 e §60 n.10 p.492 s.). In questo senso vanno esclusi dal pignoramento quei beni che non fossero già stati iscritti nei relativi verbali di sequestro, quand’anche  tali beni si trovassero nel medesimo circondario di esecuzione. In particolare dall’atto di pignoramento 26 giugno 1997 va depennata l’iscrizione sub “Beni mobili”, cifra 9, relativa a “60 __________ fr. 1’000.-- cadauna”, che non risulta né dai verbali dei sequestri n.__________, n.__________ e n.__________, né da quelli dei sequestri n.__________, n.__________ e n.__________.

5.Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 271 ss., 91 ss. LEF

pronuncia:            1.Il ricorso 16 settembre 1997 di __________, è accolto nel senso dei considerandi.

2.L’esecuzione n.__________ (creditore: Comune di __________) resta in vigore limitatamente all’ammontare degli interessi del 5% calcolati su fr.1’777’139.90 dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.

2.1.L’esecuzione n.__________ (creditore: Stato del Cantone Ticino) resta in vigore limitatamente all’ammontare degli interessi del 5% calcolati su fr. 2’500’000.-- dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.

2.2.L’esecuzione n.__________ (creditore: Confederazione Svizzera) resta in vigore limitatamente all’ammontare degli interessi del 6% calcolati su fr. 2’200’000.-- dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.

2.3.Le esecuzioni n.__________ (creditore: Comune di __________), n.__________ (creditore: Stato del Cantone Ticino) e n.__________ (creditore: Confederazione Svizzera) restano in vigore per l’ammontare del capitale (prestazione di garanzia di fr. 1’777’139.90 il Comune, di fr. 2’500’000.-- il Cantone e di fr. 2’200’000.-- la Confederazione) e per le spese esecutive.

3.Dall’atto di pignoramento 26 giugno 1997, sub “Beni mobili”, è depennata la seguente iscrizione:

-     cifra 9: “60 azioni __________, Chiasso da fr. 1’000.-- cadauna”.

4.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

5.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

6.Intimazione a:        -    __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

E. 2.1 L’esecuzione n.__________ (creditore: Stato del Cantone Ticino) resta in vigore limitatamente all’ammontare degli interessi del 5% calcolati su fr. 2’500’000.-- dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.

E. 2.2 L’esecuzione n.__________ (creditore: Confederazione Svizzera) resta in vigore limitatamente all’ammontare degli interessi del 6% calcolati su fr. 2’200’000.-- dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.

E. 2.3 Le esecuzioni n.__________ (creditore: Comune di __________), n.__________ (creditore: Stato del Cantone Ticino) e n.__________ (creditore: Confederazione Svizzera) restano in vigore per l’ammontare del capitale (prestazione di garanzia di fr. 1’777’139.90 il Comune, di fr. 2’500’000.-- il Cantone e di fr. 2’200’000.-- la Confederazione) e per le spese esecutive. 3. Dall’atto di pignoramento 26 giugno 1997, sub “Beni mobili”, è depennata la seguente iscrizione:

-     cifra 9: “60 azioni __________, Chiasso da fr. 1’000.-- cadauna”. 4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 3 In concreto i tre enti pubblici hanno promosso contro __________, a garanzia di pretese fiscali, ciascuno due distinte esecuzioni (rispettivamente le esecuzioni n.__________ e n.__________ il Comune, n.__________ e n.__________ il Cantone, n.__________ e n.__________ la Confederazione) per i medesimi crediti (prestazione di garanzia per fr. 1’777’139.90 il Comune, per fr. 2’500’000.-- il Cantone e per fr. 2’200’000.-- la Confederazione) - salvo che per la questione degli interessi, richiesti soltanto con le esecuzioni n.__________, n.__________ e n.__________ - a convalida di due distinti sequestri (rispettivamente i sequestri n.__________ e n.__________ il Comune, n.__________ e n.__________ il Cantone, n.__________ e n.__________ la Confederazione, fondati su differenti cause di sequestro), che colpiscono tuttavia medesimi beni. Ora, i sequestri cronologicamente più recenti (n.__________, n.__________ n.__________, tutti del 13 dicembre 1996 ed eseguiti il 20 dicembre 1996) sono stati chiesti a tutela di crediti (prestazioni di garanzie) per i quali - almeno per l’ammontare del capitale - già erano state promosse ed ancora erano pendenti delle esecuzioni, e meglio le esecuzioni di cui ai __________ n.__________, n.__________ e n.__________ notificati il 4 luglio 1995 a convalida dei precedenti sequestri n.__________, n.__________ ed n.__________. Nella misura in cui i crediti sottesi ai due (gruppi di) sequestri si identificano, si pone la questione se la promozione delle esecuzioni a convalida dei secondi - avvenuta con i PE n.__________, n.__________ e n.__________ - comporti un’inammissibile pluralità di esecuzioni. a) Se infatti l’esistenza simultanea di due sequestri sugli stessi beni e a garanzia del medesimo credito non è a propri esclusa (per lo meno - come è il caso in concreto - quando i sequestri si fondano su differenti cause di sequestro, cfr. __________ cons.__________ in fine ), non è invece in principio ammissibile promuovere nello stesso tempo più esecuzioni per lo stesso credito, per lo meno quando nella prima esecuzione si è già chiesto il proseguimento o si è in grado di chiederlo (_____________): contro i nuovi precetti esecutivi l’escusso può fare opposizione, rispettivamente in caso di manifesta identità del credito dedotto in esecuzione, può  interporre __________). Al principio del divieto della pluralità di esecuzioni per lo stesso credito il Tribunale federale ha invero da tempo previsto un’ eccezione proprio nel caso di esecuzioni a convalida di sequestri: se infatti più sequestri per lo stesso credito sono stati eseguiti in circondari diversi, il creditore è tenuto a promuovere un’esecuzione a convalida in ogni differente circondario, se nessuno di essi coincide con quello del domicilio dell’escusso (__________). b) Nel caso in esame tuttavia l’oggetto dei sequestri più recenti è costituito da (una parte dei) beni colpiti dai precedenti sequestri; inoltre proprio per questo il luogo del sequestro risulta essere il medesimo, e con esso il luogo delle esecuzioni a convalida. In siffatte circostanze, nella misura in cui vi sia identità tra i crediti per i quali sono state promosse le esecuzioni a convalida dei primi sequestri e i crediti sui quali si fondano i secondi sequestri, per questi ultimi non è necessario promuovere alcuna esecuzione a convalida, essendo eo ipso convalidati dalle esecuzioni già pendenti: in questa misura le esecuzioni promosse a loro convalida rappresentano anzi inammissibile doppia esecuzione per lo stesso credito. In altri termini le esecuzioni n.__________, n.__________ e n.__________ - contro la promozione delle quali l’escusso non ha invero interposto tempestivo ricorso

- restano di per sé in vigore, tuttavia l’ufficio dovrà tenere conto del fatto che le stesse si giustificano unicamente per quanto riguarda gli interessi sui crediti  (prestazione di garanzia per fr. 1’777’139.90 il Comune, per fr. 2’500’000.-- il Cantone e per fr. 2’200’000.-- la Confederazione) già dedotti in esecuzione con i PE n.__________, n.__________ e n.__________, e meglio gli interessi del 5% dal 14 novembre 1996 su fr.1’777’139.90 per il Comune, del 5% dal 14 novembre 1996 su fr. 2’500’000.-- per il Cantone e del 6% dal 14 novembre 1996 su fr. 2’200’000.-- per la Confederazione.

E. 4 Va infine rilevato che - come ricordato al cons.__________ - nell’ambito del proseguimento di esecuzioni a convalida di sequestri possono essere pignorati unicamente i beni colpiti dai sequestri (DTF 51 III 117; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.99, p.426; Fritzsche/ Walder, op.cit., Vol. II, §58 n.18 p.474 e §60 n.10 p.492 s.). In questo senso vanno esclusi dal pignoramento quei beni che non fossero già stati iscritti nei relativi verbali di sequestro, quand’anche  tali beni si trovassero nel medesimo circondario di esecuzione. In particolare dall’atto di pignoramento 26 giugno 1997 va depennata l’iscrizione sub “Beni mobili”, cifra 9, relativa a “60 __________ fr. 1’000.-- cadauna”, che non risulta né dai verbali dei sequestri n.__________, n.__________ e n.__________, né da quelli dei sequestri n.__________, n.__________ e n.__________.

E. 5 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 6 Intimazione a:        -    __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.97.00174

Lugano

11 dicembre 1998

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidentePellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 16 settembre 1997

__________

control’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di  __________,e meglio contro l’atto di pignoramento 26 giugno/ 5 settembre 1997 nelle esecuzioni n.__________ e div. promosse contro il ricorrente da

__________

(esecuzioni n.__________)

Stato del Cantone Ticino__________

(__________)

Confederazione Svizzera, __________

(__________)

tutti rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, __________

a convalida dei sequestri n.__________ e n.__________ (creditore sequestrante: Comune di __________), n.__________ e n.__________ (creditore sequestrante: Stato del Cantone Ticino), n.__________ e n.__________ (creditore sequestrante: Confederazione Svizzera) a seguito di richieste di garanzia per imposte comunali, cantonali e federali arretrate;

viste le osservazioni 29 settembre 1997 dell’Ufficio esazione e condoni, __________, e 6 ottobre 1997 __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:A.Con atti 15 maggio 1995 il Comune di __________ e lo Stato del Cantone Ticino, entrambi per il tramite della Divisione delle contribuzioni, Ufficio cantonale esazione e condoni, __________ -sulla base dell’art. __________ della Legge Tributaria del 21 giugno 1994 (in seguito __________) - rispettivamente  la Confederazione Svizzera, Amministrazione dell’imposta federale diretta del Cantone Ticino, sempre per il tramite dell’Ufficio cantonale esazione e condoni, __________ - sulla base dell’art.169 della Legge federale sull’imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (in seguito LIFD__________ - hanno chiesto a __________, indicato all’indirizzo di __________, la prestazione di garanzie per fr.1’777’139.90 “ai fini dell’imposta comunale di __________, delle multe e delle spese per gli anni fiscali 1990/ 1991/ 1992/ 1993/ 1994”, per fr. 2’500’000.-- “ai fini dell’imposta cantonale, delle multe e delle spese per gli anni fiscali 1991/ 1992/ 1993/ 1994, e per fr. 2’200’000.-- “ai fini dell’imposta federale diretta, delle multe e delle spese per gli anni fiscali 1991/ 1992/ 1993/ 1994“.

A giustificazione delle tre richieste di garanzia 15 maggio 1995 è indicato:

“(__________) ha ripetutamente dichiarato la volontà di trasferire il domicilio all’estero per problemi con l’autorità fiscale. I media hanno dato ampio risalto alle dichiarazioni di __________, così pure alle conseguenze che tale decisione provocherà. Ha compiuto privatamente operazioni economiche rispettivamente transazioni immobiliari, con successivi passaggi nei patrimoni delle società da lui controllate. Ciò basta per generare il dubbio che il pagamento delle imposte accumulate sia compromesso. Non ha più effettuato pagamenti (anche minimi) sino dal 1991”.

B.Lo stesso 15 maggio l’Ufficio cantonale esazione e condoni, __________, ha chiesto __________ di __________ sulla base degli art. 248 cpv.1 LT e 271 cpv.1 n.2 LEF in rappresentanza del Comune di __________ e del Cantone, e sulla base degli art.118 cpv.1 DFID (recte: 169 LIFD) e 271 cpv.1 n.2 LEF in rappresentanza della Confederazione, l’esecuzione del sequestro di “tutti i beni appartenenti al debitore, come denaro, titoli, crediti in conto chèques postali, averi bancari, scorte di merci, immobili” e in particolare di beni immobili di proprietà del debitore a __________, __________ e __________, di tutti gli averi del debitore presso la __________ del __________ a _______, dei pacchetti azionari di quaranta società (tra le quali figura la __________) presso il domicilio di __________ del debitore nonché di una __________, e ciò fino a concorrenza dei citati crediti di garanzia per imposte comunali (sequestro n.__________), cantonali (sequestro n.__________) e federali (sequestro n.__________). Quali titoli di credito sono indicate le richieste di garanzia 15 maggio 1995.

C.Nei giorni di 22 maggio 1995 e 7 giugno 1995 __________ ha proceduto all’esecuzione dei sequestri n.__________, n.__________ e n.__________, con allestimento dei relativi - identici - verbali, spediti alle parti il 16 giugno 1995.

In particolare sugli stessi figurano sequestrati:

- presso la __________ cassetta di sicurezza n.__________ (cifre da 1 a 16) 500 azioni della __________ (certificati azionari da 1 a 5), 1600 azioni __________, 200 azioni __________, 50 azioni __________, 200 azioni __________ 50 __________ 160 azioni __________, 50 azioni __________, __________,188 azioni __________, __________, 50 azioni __________, 50 azioni __________, __________, 100 azioni __________, __________, 50 azioni __________, 50 __________, e 40 azioni __________ __________; in una cassetta a parte (cifre da 17 a 20__________, 3 certificati __________ intestati fiduciariamente a un terzo, 200 azioni  __________; in un deposito titoli (cifre 21 e 22), 100 azioni della __________ e 100 azioni della __________;

- presso la __________, __________ un conto intestato al debitore e ad altre due persone, per l’importo di fr. 6’389.40 (cifra 23);

- il conto corrente postale intestato al debitore con un saldo di fr. 93.20 (cifra 24);

- una __________ (cifra 25);

- in territorio di __________ i fondi part. n__________

- il fondo n.__________ in territorio di __________ (cifra 9);

- in territorio di __________ i fondi n.__________.

Su parte delle azioni sequestrate (cifre da 2 a 16) sono state avanzate pretese da parte di terzi, pure registrate nei verbali, nella finca “Osservazioni”, unitamente all’assegnazione del termine ex art. 106 cpv.2 vLEF al creditore procedente per eventualmente contestarle.

D.A convalida dei sequestri n.__________, n.__________ e n.__________ i tre enti pubblici hanno fatto spiccare dall’UEF di __________ contro __________ i precetti n.__________ (garanzia di fr. 1’777’139.90 più spese per imposte comunali), n.__________ (garanzia di fr. 2’500’000.-- più spese per imposte cantonali), n.__________ (garanzia di fr. 2’200’000.-- più spese per imposte federali), notificati il 4 luglio 1995, ai quali l’escusso ha interposto opposizione.

E.Con richieste 13 novembre 1996 lo Stato del Cantone Ticino, il Comune di __________ e la Confederazione Svizzera, tutti sempre per il tramite dell’Ufficio cantonale esazione e condoni, __________, hanno chiesto a __________, indicato residente in __________, sulla base dell’art. 248 LT rispettivamente dell’art.169 __________ la prestazione di garanzie per gli importi di fr. 1’777’139.90 più interessi del 5% dal 14 novembre 1996 “ai fini dell’imposta comunale di __________, delle multe e delle spese per gli anni fiscali 1990/ 1991/ 1992/ 1993/ 1994”, di fr. 2’500’000.-- più interessi del 5% dal 14 novembre 1996 “ai fini dell’imposta cantonale, delle multe e delle spese per gli anni fiscali 1991/ 1992/ 1993/ 1994, rispettivamente di fr. 2’200’000.-- più interessi del 6% dal 14 novembre 1996 “ai fini dell’imposta federale diretta, delle multe e delle spese per gli anni fiscali 1991/ 1992/ 1993/ 1994”.

A giustificazione delle richieste di garanzia 13 novembre 1996 è indicato che “il contribuente è domiciliato all’estero”.

F.Con atti 13 dicembre 1996 l’Ufficio cantonale esazione e condoni, __________, ha chiesto all’UEF di __________ sulla base degli art. 248 cpv.1 LT e 271 cpv.1 n.4 LEF in rappresentanza del Comune di __________ e dello Stato del Cantone Ticino, e sulla base degli art.118 cpv.1 DIFD (recte: 169 LIFD) e 271 cpv.1 n.4 LEF in rappresentanza della Confederazione Svizzera, l’esecuzione del sequestro di “tutti i beni appartenenti al debitore, come denaro, titoli, crediti in conto chèques postali, averi bancari, scorte di merci, immobili” e in particolare presso la __________, __________, nella cassetta di sicurezza no.__________, “il pacchetto azionario della, __________ ”.

G.Il 20 dicembre 1996 __________ ha eseguito i sequestri n.__________ (garanzia per imposte comunali), n.__________ (garanzia per imposte cantonali) e n.__________ (garanzia per imposte federali).

Sui relativi verbali, spediti alle parti il 20 febbraio 1997, sono iscritti beni già indicati alle cifre da 1 a 16 nei precedenti verbali di sequestro 22 maggio 1995/ 7 giugno 1995, e meglio azioni delle __________.

Anche su parte di tali beni sono state avanzate rivendicazioni da parte di terzi, iscritte nei verbali di sequestro unitamente all’assegnazione al creditore procedente del termine per contestarle ex 106 e 107 LEF.

H.A convalida dei rispettivi sequestri gli enti pubblici hanno fatto spiccare __________ di __________ contro __________ i precetti n.__________ (garanzia di fr.1’777’139.90 più interessi e spese per imposte comunali), n.__________ (garanzia di fr. 2’500’000.-- più interessi e spese per imposte cantonali) e n.__________ (garanzia di fr. 2’200’000.-- più interessi e spese per imposte federali), tutti notificati il 10 marzo 1997, ai quali l’escusso ha interposto opposizione.

I.Accogliendo le istanze 11 luglio 1995 rispettivamente 20 marzo 1997 presentate dagli enti pubblici, la Pretura del Distretto di __________ ha rigettato in via definitiva sia le opposizioni ai precetti n.__________, n.__________ e n.__________ (decisioni pretorili 11 aprile 1997), che le opposizioni ai precetti n.__________, n.__________ e n.__________ (decisioni pretorili 29 aprile 1997).

L.L’Ufficio esazione e condoni ha quindi  chiesto __________ con domande 16 aprile 1997 di proseguire le esecuzioni n.__________, n.__________ e n.__________, rispettivamente con domande 7 maggio 1997 di proseguire le esecuzioni n.__________, n.__________ e n.__________.

M.Con atto di pignoramento 26 giugno 1997 - preceduto dai relativi avvisi di pignoramento 17 giugno 1997 e con riferimento alle esecuzioni n.__________, __________ l’UEF ha proceduto al pignoramento di 2 azioni __________, 5 certificati __________, 200 __________, 100 azioni __________, 100 azioni __________, 100 azioni __________, 200 azioni __________ (già oggetto dei sequestri), i fondi - pure già sequestrati - __________ comproprietà del fondo __________, __________.

Il relativo verbale di pignoramento è stato spedito alle parti il 5 settembre 1997.

N.Contro l’atto di pignoramento è insorto con ricorso 16 settembre 1997 __________, osservando che nello stesso “sono inserite in doppio ben tre esecuzioni”, in particolare “l’esecuzione n.__________ concernente la Confederazione Svizzera è identica alla n.__________, la n.__________ concernente lo Stato del Canton Ticino è identica alla n.__________ __________ e la “n.__________ concernente il Comune di __________ è identica alla n.__________ ” e chiedendo di procedere alla sua “rettifica”.

O.Con osservazioni 29 settembre 1997 l’Ufficio esazione e condoni postula la reiezione del gravame, rilevando:

-     che seppure “per principio è inammissibile procedere contemporaneamente con più esecuzioni per lo stesso credito”, “questa regola non è tuttavia applicabile alle esecuzioni fatte a convalida di sequestri”;

-     che il sequestro operato dall’Ente pubblico non ha potuto essere convalidato con un’esecuzione unica (una per creditore) in quanto non era data la condizione prevista dall’art.46 LEF, il signor __________ essendo domiciliato all’estero” e che “si è quindi reso necessario promuovere un’esecuzione per ogni sequestro effettuato”;

-     che “è vero che parte dei beni sequestrati in occasione dei primi sequestri (nel

1995) sono stati risequestrati nel 1996”;

-     che tuttavia “tali oggetti furono all’epoca svincolati per effetto della mancata contestazione ai sensi dell’art.106 cpv.3 LEF (in vigore sino al 31.12.1996) della rivendicazione di pegno/proprietà avanzata da terzi”;

-     che “non è evidentemente stato violato il noto principio processuale romanoNe bis in idem“;

-     che “comunque, indipendentemente dall’interpretazione che si vuol dare, l’essenziale è la conferma del blocco dei beni del debitore sequestrato”.

P.L’UEF da parte sua si rimette alle conclusioni della Camera.

Considerando

in diritto:                1.

a)Per l’art. 248 cpv.1 primo periodo della Legge Tributaria del 21 giugno 1994 (RL 10.2.1.1, in seguito LT), se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l’autorità fiscale può chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia accertata definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il sequestro. Secondo l’art. __________ la decisione di richiesta di garanzia è parificata al decreto di sequestro ex art. __________ e il sequestro è eseguito dal competente ufficio di esecuzione, atteso tuttavia che contro la decisione dell’autorità fiscale non è ammessa l’opposizione al sequestro ex art. 278 LEF. L’art. 251 cpv.2 LT stabilisce inoltre che il sequestro o la garanzia possono essere estesi anche all’imposta comunale.

b)Anche l’art.169 della Legge federale sull’imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (RS __________ - in seguito __________) prevede che se il contribuente non ha domicilio in Svizzera o se il pagamento dell’imposta sembra compromesso l’autorità fiscale può chiedere delle garanzie. Per l’art. __________ la decisione di richiesta di garanzia è inoltre parificata al decreto di sequestro ex art. 274 LEF e il sequestro è eseguito dal competente ufficio di esecuzione (cpv. 1), atteso che anche in materia di richiesta di garanzie ex LFID non è ammessa l’opposizione al sequestro ex art. 278 LEF (cpv.2).

2.

a)Per l’art. __________ (che riprende l’art. 278 vLEF, in vigore fino al 31 dicembre

1996) il creditore che avesse ottenuto un sequestroprimadi promuovere l’esecuzione (o l’azione)  deve domandare l’esecuzione (a convalida dello stesso) entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di sequestro. In caso di opposizione al precetto esecutivo da parte dell’escusso, il creditore, entro dieci giorni dalla relativa notificazione, deve presentare domanda di rigetto oppure promuovere azione di riconoscimento; se la domanda di rigetto non è ammessa, egli deve promuovere l’azione di merito entro dieci giorni dalla notificazione della decisione sul rigetto (art. 279 cpv.2 LEF). La promozione di un’esecuzione oppure di una causa a convalida del sequestro non è invece necessaria in linea di principio quando al momento della concessione del sequestro per lostessocredito sia già stata promossa un’esecuzione. In tal caso l’esecuzione già pendente valeeo ipsoquale esecuzione a convalida del sequestro e continua in sostanza alle medesime condizioni (cfr.Amonn/ Gasser,Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §51 n.92, p.424; cfr. tuttavia DTF 93 III 70;Fritzsche/ Walder,Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 60 p. 491 n.7;Pierre-Robert Gilliéron,Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 390).

b)Qualora il creditore non osservi i termini stabiliti dall’art. 279 LEF oppure ritiri o lasci perimere l’azione o l’esecuzione a convalida oppure la sua azione è definitivamente respinta dal giudice, il sequestro è revocato (art. 280 LEF). Diversamente, quando il debitore non abbia fatto opposizione o questa sia stata definitivamente rigettata, l’esecuzione continua, su domanda di prosecuzione da parte del creditore, in via di pignoramento o di fallimento secondo la persona del debitore (art. 279 cpv.3 LEF). In particolare, in caso di esecuzione in via di pignoramento i beni sequestrati - e solo quelli (DTF 51 III 117;Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. II, §58 n.18 p.474;Amonn/ Gasser,op.cit., §51 n.99, p.426) - vengono pignorati e il sequestro, quale misura conservativa a carattere provvisorio a garanzia dell’esecuzione del credito per il quale è stato concesso, ha così conseguito il suo fine, il pignoramento essendo subentrato ad esso (cfr.Amonn/ Gasser,op.cit., §51 n.94, p.425).

3.In concreto i tre enti pubblici hanno promosso contro __________, a garanzia di pretese fiscali, ciascuno due distinte esecuzioni (rispettivamente le esecuzioni n.__________ e n.__________ il Comune, n.__________ e n.__________ il Cantone, n.__________ e n.__________ la Confederazione) per i medesimi crediti (prestazione di garanzia per fr. 1’777’139.90 il Comune, per fr. 2’500’000.-- il Cantone e per fr. 2’200’000.-- la Confederazione) - salvo che per la questione degli interessi, richiesti soltanto con le esecuzioni n.__________, n.__________ e n.__________ - a convalida di due distinti sequestri (rispettivamente i sequestri n.__________ e n.__________ il Comune, n.__________ e n.__________ il Cantone, n.__________ e n.__________ la Confederazione, fondati su differenti cause di sequestro), che colpiscono tuttavia medesimi beni.

Ora, i sequestri cronologicamente più recenti (n.__________, n.__________ n.__________, tutti del 13 dicembre 1996 ed eseguiti il 20 dicembre 1996) sono stati chiesti a tutela di crediti (prestazioni di garanzie) per i quali - almeno per l’ammontare del capitale - già erano state promosse ed ancora erano pendenti delle esecuzioni, e meglio le esecuzioni di cui ai __________ n.__________, n.__________ e n.__________ notificati il 4 luglio 1995 a convalida dei precedenti sequestri n.__________, n.__________ ed n.__________. Nella misura in cui i crediti sottesi ai due (gruppi di) sequestri si identificano, si pone la questione se la promozione delle esecuzioni a convalida dei secondi - avvenuta con i PE n.__________, n.__________ e n.__________ - comporti un’inammissibile pluralità di esecuzioni.

a)Se infatti l’esistenza simultanea di due sequestri sugli stessi beni e a garanzia del medesimo credito non è a propri esclusa (per lo meno - come è il caso in concreto - quando i sequestri si fondano su differenti cause di sequestro, cfr. __________ cons.__________in fine), non è invece in principio ammissibile promuovere nello stesso tempo più esecuzioni per lo stesso credito, per lo meno quando nella prima esecuzione si è già chiesto il proseguimento o si è in grado di chiederlo (_____________): contro i nuovi precetti esecutivi l’escusso può fare opposizione, rispettivamente in caso di manifesta identità del credito dedotto in esecuzione, può  interporre __________).

Al principio del divieto della pluralità di esecuzioni per lo stesso credito il Tribunale federale ha invero da tempo previsto un’ eccezione proprio nel caso di esecuzioni a convalida di sequestri: se infatti più sequestri per lo stesso credito sono stati eseguiti in circondari diversi, il creditore è tenuto a promuovere un’esecuzione a convalida in ogni differente circondario, se nessuno di essi coincide con quello del domicilio dell’escusso (__________).

b)Nel caso in esame tuttavia l’oggetto dei sequestri più recenti è costituito da (una parte dei) beni colpiti dai precedenti sequestri; inoltre proprio per questo il luogo del sequestro risulta essere il medesimo, e con esso il luogo delle esecuzioni a convalida. In siffatte circostanze, nella misura in cui vi sia identità tra i crediti per i quali sono state promosse le esecuzioni a convalida dei primi sequestri e i crediti sui quali si fondano i secondi sequestri, per questi ultimi non è necessario promuovere alcuna esecuzione a convalida, essendoeo ipsoconvalidati dalle esecuzioni già pendenti: in questa misura le esecuzioni promosse a loro convalida rappresentano anzi inammissibile doppia esecuzione per lo stesso credito.

In altri termini le esecuzioni n.__________, n.__________ e n.__________ - contro la promozione delle quali l’escusso non ha invero interposto tempestivo ricorso

- restano di per sé in vigore, tuttavia l’ufficio dovrà tenere conto del fatto che le stesse si giustificano unicamente per quanto riguarda gli interessi sui crediti  (prestazione di garanzia per fr. 1’777’139.90 il Comune, per fr. 2’500’000.-- il Cantone e per fr. 2’200’000.-- la Confederazione) già dedotti in esecuzione con i PE n.__________, n.__________ e n.__________, e meglio gli interessi del 5% dal 14 novembre 1996 su fr.1’777’139.90 per il Comune, del 5% dal 14 novembre 1996 su fr. 2’500’000.-- per il Cantone e del 6% dal 14 novembre 1996 su fr. 2’200’000.-- per la Confederazione.

4.Va infine rilevato che - come ricordato al cons.__________ - nell’ambito del proseguimento di esecuzioni a convalida di sequestri possono essere pignorati unicamente i beni colpiti dai sequestri (DTF 51 III 117;Amonn/ Gasser,op.cit., §51 n.99, p.426;Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. II, §58 n.18 p.474 e §60 n.10 p.492 s.). In questo senso vanno esclusi dal pignoramento quei beni che non fossero già stati iscritti nei relativi verbali di sequestro, quand’anche  tali beni si trovassero nel medesimo circondario di esecuzione. In particolare dall’atto di pignoramento 26 giugno 1997 va depennata l’iscrizione sub “Beni mobili”, cifra 9, relativa a “60 __________ fr. 1’000.-- cadauna”, che non risulta né dai verbali dei sequestri n.__________, n.__________ e n.__________, né da quelli dei sequestri n.__________, n.__________ e n.__________.

5.Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 271 ss., 91 ss. LEF

pronuncia:            1.Il ricorso 16 settembre 1997 di __________, è accolto nel senso dei considerandi.

2.L’esecuzione n.__________ (creditore: Comune di __________) resta in vigore limitatamente all’ammontare degli interessi del 5% calcolati su fr.1’777’139.90 dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.

2.1.L’esecuzione n.__________ (creditore: Stato del Cantone Ticino) resta in vigore limitatamente all’ammontare degli interessi del 5% calcolati su fr. 2’500’000.-- dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.

2.2.L’esecuzione n.__________ (creditore: Confederazione Svizzera) resta in vigore limitatamente all’ammontare degli interessi del 6% calcolati su fr. 2’200’000.-- dal 14 novembre 1996 e per le spese esecutive.

2.3.Le esecuzioni n.__________ (creditore: Comune di __________), n.__________ (creditore: Stato del Cantone Ticino) e n.__________ (creditore: Confederazione Svizzera) restano in vigore per l’ammontare del capitale (prestazione di garanzia di fr. 1’777’139.90 il Comune, di fr. 2’500’000.-- il Cantone e di fr. 2’200’000.-- la Confederazione) e per le spese esecutive.

3.Dall’atto di pignoramento 26 giugno 1997, sub “Beni mobili”, è depennata la seguente iscrizione:

-     cifra 9: “60 azioni __________, Chiasso da fr. 1’000.-- cadauna”.

4.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

5.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

6.Intimazione a:        -    __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria