Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 a) In merito agli oneri che gravano il fondo (e meglio allesistenza, allammontare, al grado e allesigibilità degli stessi) fa stato lelenco oneri cresciuto in giudicato e unito alle condizioni dincanto quale parte essenziale (wesentlicher Bestandteil) delle medesime (cfr.Amonn/Gasser,Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §28 n.46, p.239). Con la pubblicazione del fallimento lufficio, tra laltro, ingiunge infatti ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni in suo possesso dinsinuare entro un mese dalla pubblicazione i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art. 232 cpv.2 n.2 LEF). In caso di diritti frazionari costituiti su fondi appartenenti alla massa, sarà poi compilato, per ogni fondo - sulla base delle risultanze dal registro fondiario e delle insinuazioni dei creditori - un elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e degli altri aggravi reali che allincanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione diegli oneri reali che esistono e passano allaggiudicatario per virtù di legge (cfr. art. 125 cpv.1 primo periodo RFF, art. 58 cpv.2 RUF).
b) Per lart. 208 cpv.1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Di questi ultimi - se ammessi nellelenco oneri - si dovrà indicarne con esattezza la scadenza, atteso che in principio se sono scaduti al momento dellincanto, vengono estinti con il ricavo della realizzazione (cfr. art. 135 cpv.1 terzo periodo LEF) rispettivamente - qualora comportassero anche unobbligazione personale nei confronti del fallito - saranno collocati ex art. 219 cpv.4 LEF nella graduatoria per la parte rimasta scoperta, come crediti chirografari (cfr. art. 85 terzo paragrafo RUF). Se invece non sono scaduti al momento dellincanto, vengono assegnati allaggiudicatario (cfr. combinati art. 130 e 46 cpv.2 RFF).
c) Crediti assistiti da ipoteca legale devono tuttavia essere sempre saldati con la realizzazione: se sono scaduti al momento dellincanto vanno pagati in contanti,conimputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art. 130 cpv.1 e art. 46 cpv.1 e 2 RFF), se invece non sono ancora scaduti e quindi non iscritti nellelenco oneri, vanno pagati dallaggiudicatariosenzaimputazione sul prezzo nella misura in cui rientrano in quelli previsti dallart. 49 cpv.1 lett.b RFF (cfr. combinati art. 130 cpv. 1 e 49 cpv.1 lett.b RFF), così come dovrà essere esplicitamente indicato nelle condizioni di vendita.
E. 4 a) Relativamente alla procedura di appuramento dellelenco degli oneri nellambito di unesecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno), segnatamente in merito allapparente contraddizione tra il primo e il secondo capoverso dellart.36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che rientra nel potere di cognizione dellufficio esecuzione, e di conseguenza dellAutorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere iscritto nellelenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). Laccertamento di diritto materiale dellesistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Come precisato da questa Camera quello dellufficio di esecuzione, e conseguentemente dellautorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione limitato ad un esameprima facie,senza possibilità di approfondimento (cfr. art. 36 cpv.2 primo periodo RFFin fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta nellelenco oneri se non quando risulti manifesta lassenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che costituisce titolo dacquisto del diritto di pegno (cfr.Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824;Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p. 195, N. 2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta lassenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nellelenco oneri non può invece essere rifiutata [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del Cantone Ticino e del Comune di L. (inc. n.15.96.114 e n.15.96.118)].
b) Nel fallimento non vi è spazio tuttavia per una procedura separata di appuramento dellelenco oneri (Lastenbereinigungsverfahren)ex art. 106-109 LEF come quella prevista nellesecuzione speciale (cfr. gli art. 36 ss. RRF rispettivamente i combinati art. 102 RFF e art. 36 RRF;Fritzsche/ Walder, op. cit., Vol. II, §49 p.293 n.3;M. Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren (art. 106-109) und die deutsche Drittintervention (§771 ZPO), Zurigo 1989, p.21s.); lappuramento degli oneri avviene infatti nellambito della contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi (oneri)specialiex art.125 RFF sono parti integranti, e con la quale vengono depositati (cfr. art. 247 cpv.2 LEF). I principi valgono tuttavia,mutatis mutandis, anche per lallestimento dellelenco oneri nellambito di un fallimento, lelencospecialedi cui allart. 125 RFF essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti allelenco oneri dellesecuzione speciale (cfr.Amonn/Gasser,op.cit., §46 p.368 n.20;). In particolare quale provvedimento procedurale dellamministrazione del fallimento anche la graduatoria fallimentare - e con essa lelenco oneri - può essere contestata in via di ricorso ex art. 17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure con azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art.250 LEF) quando contestato è il contenuto di diritto materiale, in particolare anche lestensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchispeciali(cfr.Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. II, §49 p.303 ss.).
c) Allamministrazione del fallimento, e su ricorso allautorità di vigilanza, compete dunque unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esameprima facie(e con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese creditorie fatte valere dagli enti pubblici, ma contestate mediante reclamo dalla creditrice pignoratizia __________ costituiscono crediti garantiti da ipoteca legale, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca essi non potranno essere iscritti nellelenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato, ma saranno collocati in graduatoria come crediti non garantiti da pegno. Siffatto esame preliminare è pure necessario per stabilire se e quali crediti fiscali devono essere messi nelle condizioni dincanto e posti a carico dellaggiudicatario ex art. 49 lett.b RFF (cfr. fra tante CEF 27 giugno 1994 su reclamo C.S. c. T.SA, cons.5in fine, in: Rep. 1994, p.441 ss.).
5. Iscritti nellelenco oneri - rispettivamente nella graduatoria fallimentare - possono essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del fallitoesistential momento della dichiarazione di fallimento (cosiddette Konkursforderungen). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di massa (Masseschulden) e quindi pagati integralmente dallamministrazione fallimentare attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori del fallimento (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr.Fritzsche/Walder,op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.;Amonn/Gasser,op.cit., §48 n.2ss. p. 391 s.; DTF 106 III 124, 105 III ). Momento determinante per la distinzione tra Konkursforderungen e debiti di massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anchePierre-Robert Gilliéron,Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300). La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che devessere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dellautorità di vigilanza (DTF 113 III 148ss.; 106 III 121s.;Amonn/Gasser,op.cit., §42 n.8 p.233;Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., p.300). Lamministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare dufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria (rispettivamente
- se garantiti da pegno immobiliare - nellelenco oneri) oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3in fine), atteso che liscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DFT 106 III 123s. e rif. ivi).
6. Oggetto di disputa è il contenuto della nota N.B. inserita dallUEF in calce alle condizioni dincanto. Ora, come accennato in precedenza (cons.2) le condizioni dincanto devono indicare tra laltro anche le modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione così come delle altre spese a carico dellaggiudicatario, quale parte va pagata in contanti e in quali termini (cfr. art. 46 ss. RFF). Non rientra invece nel contenuto necessario delle condizioni dasta lindicazione della destinazione dellimporto richiesto in contanti, né quella dei presumibili debiti di massa, tantomeno lindicazione se siffatti debiti siano o meno al beneficio di una garanzia reale. Siffatta indicazione non solo non è necessaria, ma è anzi inopportuna in quanto costringe gli interessati, in particolare come nel caso concreto il creditore pignoratizio, a reagire immediatamente - per non vedersi successivamente opporre il proprio silenzio - contestando mediante ricorso un provvedimento dellamministrazione fallimentare (ammissione di un credito, rispettivamente dei relativi interessi, come debito di massa garantito da ipoteca legale e privilegiato in sede di ripartizione a scapito proprio dei creditori pignoratizi) di per sé soltanto anticipato: sarà infatti in sede di ripartizione, quando dovrà essere allestito lo stato di riparto a norma dellart. 261 LEF che la questione della natura, dellammontare rispettivamente dellesistenza di una garanzia reale relativamente a crediti ammessi dallamministrazione fallimentare come debiti di massa potrà, se ancora di attualità, essere esaminata ad opera del giudice competente, così come esaminata potrà essere la specifica questione - qui ancora lasciata indecisa - se, in che misura e con quali conseguenze crediti fiscali riconosciuti come debiti di massa possano rientrare nella nozione di spese dinventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno nel senso dellart. 262 cpv. 2 LEF.
La nota N.B. in calce alle condizioni dasta va pertanto interamente depennata
A titolo di completezza va tuttavia osservato che i crediti fiscali riferiti agli anni 1988-1994 (Cantone) rispettivamente 1989-1994 (Comune di __________) in quanto contenuti nellelenco oneri (cresciuto in giudicato) rappresentano a non averne dubbio crediti contro il fallito (cosiddette Konkursforderungen)garantiti da ipoteche legalisul fondo. Siffatti crediti, con gli interessiad essirelativi e aggiornati al momento dellincanto, verranno soddisfatti in primo luogo dalla somma ricavata dalla realizzazione del fondo - dopo deduzione delle spese occorse per la sua amministrazione e realizzazione a norma dellart. 85 primo paragrafo RUF e dellart. 209 LEF. In particolare va ricordato che lesistenza del pegno su detti creditinonpuò più essere rimessa in discussione nella procedura fallimentare in atto.
7. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 130, 134ss., 208, 209, 259, 261, 262 LEF, 36 ss., 46, 49ss. RFF, 85 RUF
pronuncia:1. Il ricorso 8 settembre 1997 di __________, è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. E depennata dalle condizioni dincanto lintera nota sub N.B. del seguente tenore:
N.B.: Le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino (TUI di cui allart. 123 LT riservato lart. 139 LT), nonché le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino e al Comune di __________ di cui allart. 66 e segg. - art. 274-276 e segg. e art. 291 LT e precisamente:
- le imposte cantonali provvisorie 1996-1997 ammontanti a fr. 138.30;
- gli interessi sulle imposte cantonali definitive dal 1988 al 1994 ammontanti a fr. 73.75
(e meglio come allaggiornamento della notifica di credito del 25 marzo 1997)
- le imposte comunali 1995-1996-1997 ammontanti a fr. 132.45
- gli interessi sulle imposte comunali dal 1987 al 1997 ammontanti a fr. 70.80
(e meglio come allaggiornamento della notifica di credito del 24 luglio 1997)
saranno considerate come debito della Massa (art. 262 cpv.1 LEF) e, pertanto, esse dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1° Marzo 1996 nella causa Massa fallimentare __________ Lausanne).
LAmministrazione del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto allimposta rivendicata, non sia stata formulata dalla Massa fallimentare o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dallAmministrazione del fallimento alla ricezione della notifica dellimposta.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart.19 LEF.
4. Intimazione a:
- avv. __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.97.00158
Lugano
19 giugno 1998/MR/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidentePellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 settembre 1997
__________
controloperato dellUfficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, agente in via rogatoriale, su richiesta dellUfficio dei fallimenti del Distretto di __________ nella procedura fallimentare concernente
in relazione alla vendita del fondo foglio __________ - quota _________ di comproprietà della part. n.__________ __________
richiamata lordinanza presidenziale 12 settembre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale;
viste le osservazioni 24 settembre 1997 dello Stato del Cantone Ticino, Ufficio esazione e condoni, __________, e 12 novembre 1997 dellUEF __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:A. Nel fallimento __________, decretato l11 ottobre1994 dal Pretore del Distretto __________, lUF __________ con rogatoria di vendita del 7 gennaio 1997 ha incaricato lUEF __________ di procedere alla realizzazione in via rogatoriale del fondo foglio PPP __________ quota __________ comproprietà part. n. __________ __________ intestata alla fallita.
B. Con avviso dincanto 17 luglio 1997, lUEF __________ ha fissato al 29 agosto 1997 il deposito delle condizioni dasta e al 9 ottobre 1997 la data dellincanto.
C. Nellelenco oneri - depositato con la graduatoria fallimentare il 25 marzo 1996 - riferito al foglio PPP __________ quota __________ comproprietà part.n.__________ __________, figura iscritta sub cifra 34 quale creditore pignoratizio per un credito di complessivi fr. 76760.-- garantito da cartella ipotecaria al portatore di primo grado. Il credito _________ è preceduto dal Comune di _________ (sub cifra 32) e dallo Stato del Cantone Ticino (sub cifra 33) iscritti per crediti garantiti da ipoteche legali per imposte comunali dal 1989 al 1994 (di complessivi fr. 357.05) rispettivamente imposte cantonali dal 1988 al 1995 (di complessivi fr. 657.45).
D. Con scritto 25 marzo 1997 lo Stato del Cantone Ticino aveva insinuato - in aggiunta a precedente notifica - crediti fiscali riferiti agli anni 1996 e 1997 (importi indicati come provvisori), nonché interessi sui crediti fiscali relativi agli anni 1988-1994 già iscritti a elenco oneri.
E. Con scritto 24 luglio 1997 il Comune di __________ ha a sua volta insinuato crediti per imposte 1995,1996 e 1997 nonché interessi aggiornati sui crediti fiscali 1989-1997.
F. Nelle condizioni dincanto di cui al verbale depositato il 29 agosto 1997 si legge in particolare al punto 8:
8. Laggiudicatario deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione:
a) (omissis)
b) i crediti assistiti da ipoteca legale (premi di assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie) non scaduti al momento dellincanto e quindi non iscritti nellelenco oneri, inoltre le tasse correnti di diritto pubblico per lacqua potabile, gas, elettricità, fognature, ecc.
Inoltre in calce alle terza pagina del medesimo verbale dincanto si trova la nota seguente:
N.B.: Le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino (TUI di cui allart. 123 LT riservato lart.139 LT), nonché le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino e al Comune __________ di cui allart. 66 e segg. - art. __________ e segg. e art. __________ LT e precisamente:
- le imposte cantonali provvisorie 1996-1997 ammontanti a fr. 138.30;
- gli interessi sulle imposte cantonali definitive dal 1988 al 1994 ammontanti a fr. 73.75
(e meglio come allaggiornamento della notifica di credito del 25 marzo 1997)
- le imposte comunali 1995-1996-1997 ammontanti a fr. 132.45
- gli interessi sulle imposte comunali dal 1987 al 1997 ammontanti a fr. 70.80
(e meglio come allaggiornamento della notifica di credito del 24 luglio 1997)
saranno considerate come debito della Massa (art. 262 cpv.1 LEF) e, pertanto, esse dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1° Marzo 1996 nella causa Massa fallimentare __________).
LAmministrazione del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto allimposta rivendicata, non sia stata formulata dalla Massa fallimentare o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dallAmministrazione del fallimento alla ricezione della notifica dellimposta.
G.Con ricorso __________ postula lannullamento della decisione dellUfficio dei Fallimenti __________ di prelevare dal ricavo della vendita allasta della PPP
n. __________ dello stabile di cui alla part. n.__________ RFD di __________, gli importi necessari al pagamento dei debiti (e relativi interessi) elencati alla N.B. del verbale dincanto di fondi depositato il 29 agosto 1997 per quanto riguarda le imposte (e relativi interessi), ad eccezione delleventuale imposta sugli utili immobiliari e (...) delle tasse immobiliari (e relativi interessi), nonché lannullamento della decisione dellUEF per quanto riguarda il prelevamento per il pagamento degli interessi relativi alle imposte cantonali e comunali dal 1988 al 1994 risp. dal 1989 al 1997 già esposte nellelenco oneri, ad eccezione delle tasse immobiliari, con lordine allufficio di allestire, ad incanto avvenuto, il piano di ripartizione tenendo conto delle censure sollevate con il ricorso, atteso:
- che benché la nota indicatasubN.B. nel verbale dincanto, questa volta (è) formulata in modo un po meno equivoco, in quanto distingue almeno, seppur incompletamente, fra le imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino a norma dellart. __________ LT, ossia limposta sugli utili immobiliari (TUI) e le imposte cantonali e comunali fondate sugli art. 66 e segg. (imposte sullutile a carico delle persone giuridiche), risp. sugli art__________ e segg. LT (imposte comunali sullutile e sul capitale delle persone giuridiche) risp. sullart. 98 lett.b LT, tuttavia non menzionato (imposta immobiliare cantonale), e 291 LT (imposta immobiliare comunale), (...) lUF, nellelencare successivamente gli importi delle diverse imposte (...) non fa più la minima distinzione fra imposta sullutile, limposta sul capitale e limposta immobiliare;
- che la mancata distinzione degli importi relativi a questi tre differenti tipi dimposta è inopportuna, in quanto (...) i crediti ad esse relativi non hanno lo stesso regime giuridico e non sono garantiti nello stesso modo;
- che pur ammettendo che i suddetti oneri siano da considerare debiti della massa (in contrapposizione ai debiti della società fallita), nella misura in cui sono nati o nasceranno dopo la dichiarazione del fallimento (11 ottobre 1994), non può essere condivisa lopinione dellUF secondo cui gli stessi andrebbero soddisfatti mediante deduzione dalla somma ricavata dalla realizzazione del pegno;
- che intanto lUF si porrebbe in contraddizione affermando da una parte che i suddetti passivi sono debiti della massa, e come tali andrebbero prelevati sulla somma ricavata da tutta la massa, come appunto stabilisce il citato art. 262 cpv.1 LEF in combinazione con lart. 261 LEF, e dallaltra parte pretenderebbe che gli stessi contributi vadano invecededotti sul ricavo della realizzazione, il che è come dire che torna applicabile lart. 262 cpv.2 LEF;
- che invece sarebbe evidente che le due disposizioni non sono applicabili cumulativamente;
- che inoltre andrebbero operate delle distinzioni in quanto non tutti gli oneri sopra specificati (...) rientrano nella stessa categoria e vanno trattati allo stesso modo;
- che innanzitutto in merito allimposta sugli utili immobiliari, la ricorrente - facendo riferimento agli art. 127 cpv.3, 252 e 254 LT - riconosce che tale imposta gode di un indiscutibile privilegio, per cui non contesta su questo punto loperato dellUF, riservato naturalmente lart. 139 LT;
- che diverso sarebbe il discorso per quanto si riferisce invece alle imposte ordinarie, cantonali e comunali, non indicate nellelenco oneri;
- che tali imposte beneficiano (della garanzia) del pegno legale secondo lart. 183 LAC (art. 252 LT) soltanto nella misura in cui hanno una relazione particolare con limmobile conformemente allart. __________ ;
- che dottrina e giurisprudenza hanno da tempo precisato i limiti posti dal diritto federale allistituto dellipoteca legale prevista dalla legislazione ticinese, ammettendo, per le società anonime, soltanto le imposte cantonali e comunali cosiddette , ossia le tasse immobiliari, calcolate sul valore di stima ufficiale, senza deduzioni di debiti, il cui oggetto è rappresentato dallimmobile stesso, con esclusione invece dellimposta sul capitale (...);
- che nel verbale impugnato non è specificato (...) se gli importi indicati (fr. 138.30 risp. fr. 132.45) si riferiscono alle tasse immobiliari o anche alle altre imposte (...);
- che il primo importo sembrerebbe riferirsi esclusivamente allimposta immobiliare cantonale (2 °/oo di fr. 34541.03 x 2 anni), mentre il secondo supera limposta dovuta a titolo dimposta immobiliare comunale (1 °/oo di fr. 34541.03 x 3 anni = fr. 103.60 anziché fr. 132.45);
- che contrariamente a quanto sembra ritenere lUF, che ha fondato la sua decisione sulla sentenza DTF 1.3.1996 in re ____________________, tale giudizio non giustifica affatto la pretesa di addossare lintero onere fiscale ai soli creditori ipotecari, (...) in primo luogo perché, almeno nella misura in cui non si tratta di tasse immobiliari, non vè alcuna relazione particolare né con limmobile da realizzare, né con la realizzazione stessa, per cui viene a mancare il presupposto giuridico principale per lapplicazione dellart. 262 cpv. 2 LEF, ossia il carattere dellimporto (...); e in secondo luogo perché nella sentenza citata il problema dellapplicabilità dellart. 262 cpv. 2 LEF, determinante invece nel caso concreto, non è ivi manco posto (...);
- che inoltre fondamentale sarebbe la decisione del Tribunale federale pubblicata in DTF 62 III 128 ss. la quale ha stabilito il principio che imposte sul capitale (Kapitalsteuer) non sono da considerarsi né spese di realizzazione, né spese di amministrazione e che siffatte imposte sono dovute dal proprietario, e in caso di fallimento dalla massa fallimentare, e non sono a carico del creditore pignoratizio (...);
- che la stessa sentenza precisa che limposta, in quanto debito della massa, devessere prelevata prima della ripartizione, ma non sul ricavo della realizzazione del pegno, e ciò nemmeno quando loggetto gravato dal pegno è oggetto dimposta (...), né quando lattivo della massa lasciato disponibile dal pegno non basta al pagamento dellimposta;
- che se si ammettesse il contrario, il fisco acquisirebbe in pratica una posizione di privilegio nei confronti dei creditori pignoratizi che non è previsto da alcuna legge (...);
- che del resto i principi sviluppati da siffatta sentenza in punto allapplicazione dellart. 262 cpv.2 LEF non sono stati modificati dalle più recenti decisioni pubblicate dal Tribunale federale;
- che pertanto, in relazione alle imposte cantonali dal 1996 al 1997 e comunali dal 1995 al 1997, dal provento della vendita allasta della PPP no. __________ della part. __________ __________ potranno essere prelevati soltanto gli importi necessari per coprire leventuale imposta sugli utili immobiliari e le tasse immobiliari (e relativi interessi), salvo il caso in cui rimanga uneccedenza attiva dopo il soddisfacimento dei creditori pignoratizi;
- che infine per quanto riguarda gli interessi sulle imposte ordinarie cantonali e comunali definitive, dal 1988 al 1994, risp. dal 1989 al 1997, (...) gli stessi non possono essere considerati debito della massa, essendo un accessorio dei debiti della fallita già esposti nellelenco oneri: soltanto nella misura in cui si riferiscono a imposte iscritte nellelenco oneri, ma che beneficiano di unipoteca legale, essi vanno riconosciuti e aggiornati dufficio (art. 157 cpv. 2 e 209 LEF).
H. Delle osservazioni delle altre parti interessate al procedimento si dirà se necessario in seguito.
Considerando
in diritto:1. Oggetto di disputa è in sostanza lindicazione alla nota N.B. inserita dallUfficio in calce alle condizioni dincanto, secondo cui l(eventuale) imposta cantonale sullutile immobiliare, le imposte cantonali 1996-1997 e comunali 1995-1997 nonché gli interessi sulle imposte cantonali 1988-1994 e quelli sulle imposte comunali 1989-1997 saranno considerate come debito di massa (...) e pertanto dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (...).
2. Le condizioni dincanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne costituiscono la base legale (cfr.Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. I, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite dallamministrazione del fallimento in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile (cfr. i combinati art. 134 e 259 LEF). In particolare nellambito del fallimento le condizioni dincanto, alle quali si applicano per analogia,per quanto qui di rilievo, gli art. da 135 a 137 LEF, devono indicare con esattezza quali oneri reali gravano il fondo, quali obbligazioni da essi garantiti sono accollate al deliberatario rispettivamente sono da estinguere con il ricavo della realizzazione, nonché quali altre spese deve sostenere il deliberatario oltre al prezzo di aggiudicazione (cfr. art.135 cpv.1 e 2 LEF), atteso che a differenza di quanto avviene nellesecuzione speciale lassegnazione al deliberatario - fino a concorrenza del prezzo di aggiudicazione - di unobbligazione personale assistita da pegno ha effetto liberatorio per il fallito (cfr. art.130 cpv.4 RFF;Fritzsche/ Walder,Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §51 n.12 p.340).
3.
a) In merito agli oneri che gravano il fondo (e meglio allesistenza, allammontare, al grado e allesigibilità degli stessi) fa stato lelenco oneri cresciuto in giudicato e unito alle condizioni dincanto quale parte essenziale (wesentlicher Bestandteil) delle medesime (cfr.Amonn/Gasser,Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §28 n.46, p.239). Con la pubblicazione del fallimento lufficio, tra laltro, ingiunge infatti ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni in suo possesso dinsinuare entro un mese dalla pubblicazione i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art. 232 cpv.2 n.2 LEF). In caso di diritti frazionari costituiti su fondi appartenenti alla massa, sarà poi compilato, per ogni fondo - sulla base delle risultanze dal registro fondiario e delle insinuazioni dei creditori - un elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e degli altri aggravi reali che allincanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione diegli oneri reali che esistono e passano allaggiudicatario per virtù di legge (cfr. art. 125 cpv.1 primo periodo RFF, art. 58 cpv.2 RUF).
b) Per lart. 208 cpv.1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Di questi ultimi - se ammessi nellelenco oneri - si dovrà indicarne con esattezza la scadenza, atteso che in principio se sono scaduti al momento dellincanto, vengono estinti con il ricavo della realizzazione (cfr. art. 135 cpv.1 terzo periodo LEF) rispettivamente - qualora comportassero anche unobbligazione personale nei confronti del fallito - saranno collocati ex art. 219 cpv.4 LEF nella graduatoria per la parte rimasta scoperta, come crediti chirografari (cfr. art. 85 terzo paragrafo RUF). Se invece non sono scaduti al momento dellincanto, vengono assegnati allaggiudicatario (cfr. combinati art. 130 e 46 cpv.2 RFF).
c) Crediti assistiti da ipoteca legale devono tuttavia essere sempre saldati con la realizzazione: se sono scaduti al momento dellincanto vanno pagati in contanti,conimputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art. 130 cpv.1 e art. 46 cpv.1 e 2 RFF), se invece non sono ancora scaduti e quindi non iscritti nellelenco oneri, vanno pagati dallaggiudicatariosenzaimputazione sul prezzo nella misura in cui rientrano in quelli previsti dallart. 49 cpv.1 lett.b RFF (cfr. combinati art. 130 cpv. 1 e 49 cpv.1 lett.b RFF), così come dovrà essere esplicitamente indicato nelle condizioni di vendita.
4.
a) Relativamente alla procedura di appuramento dellelenco degli oneri nellambito di unesecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno), segnatamente in merito allapparente contraddizione tra il primo e il secondo capoverso dellart.36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che rientra nel potere di cognizione dellufficio esecuzione, e di conseguenza dellAutorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere iscritto nellelenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). Laccertamento di diritto materiale dellesistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Come precisato da questa Camera quello dellufficio di esecuzione, e conseguentemente dellautorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione limitato ad un esameprima facie,senza possibilità di approfondimento (cfr. art. 36 cpv.2 primo periodo RFFin fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta nellelenco oneri se non quando risulti manifesta lassenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che costituisce titolo dacquisto del diritto di pegno (cfr.Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824;Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p. 195, N. 2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta lassenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nellelenco oneri non può invece essere rifiutata [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del Cantone Ticino e del Comune di L. (inc. n.15.96.114 e n.15.96.118)].
b) Nel fallimento non vi è spazio tuttavia per una procedura separata di appuramento dellelenco oneri (Lastenbereinigungsverfahren)ex art. 106-109 LEF come quella prevista nellesecuzione speciale (cfr. gli art. 36 ss. RRF rispettivamente i combinati art. 102 RFF e art. 36 RRF;Fritzsche/ Walder, op. cit., Vol. II, §49 p.293 n.3;M. Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren (art. 106-109) und die deutsche Drittintervention (§771 ZPO), Zurigo 1989, p.21s.); lappuramento degli oneri avviene infatti nellambito della contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi (oneri)specialiex art.125 RFF sono parti integranti, e con la quale vengono depositati (cfr. art. 247 cpv.2 LEF). I principi valgono tuttavia,mutatis mutandis, anche per lallestimento dellelenco oneri nellambito di un fallimento, lelencospecialedi cui allart. 125 RFF essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti allelenco oneri dellesecuzione speciale (cfr.Amonn/Gasser,op.cit., §46 p.368 n.20;). In particolare quale provvedimento procedurale dellamministrazione del fallimento anche la graduatoria fallimentare - e con essa lelenco oneri - può essere contestata in via di ricorso ex art. 17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure con azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art.250 LEF) quando contestato è il contenuto di diritto materiale, in particolare anche lestensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchispeciali(cfr.Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. II, §49 p.303 ss.).
c) Allamministrazione del fallimento, e su ricorso allautorità di vigilanza, compete dunque unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esameprima facie(e con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese creditorie fatte valere dagli enti pubblici, ma contestate mediante reclamo dalla creditrice pignoratizia __________ costituiscono crediti garantiti da ipoteca legale, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca essi non potranno essere iscritti nellelenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato, ma saranno collocati in graduatoria come crediti non garantiti da pegno. Siffatto esame preliminare è pure necessario per stabilire se e quali crediti fiscali devono essere messi nelle condizioni dincanto e posti a carico dellaggiudicatario ex art. 49 lett.b RFF (cfr. fra tante CEF 27 giugno 1994 su reclamo C.S. c. T.SA, cons.5in fine, in: Rep. 1994, p.441 ss.).
5. Iscritti nellelenco oneri - rispettivamente nella graduatoria fallimentare - possono essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del fallitoesistential momento della dichiarazione di fallimento (cosiddette Konkursforderungen). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di massa (Masseschulden) e quindi pagati integralmente dallamministrazione fallimentare attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori del fallimento (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr.Fritzsche/Walder,op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.;Amonn/Gasser,op.cit., §48 n.2ss. p. 391 s.; DTF 106 III 124, 105 III ). Momento determinante per la distinzione tra Konkursforderungen e debiti di massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anchePierre-Robert Gilliéron,Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300). La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che devessere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dellautorità di vigilanza (DTF 113 III 148ss.; 106 III 121s.;Amonn/Gasser,op.cit., §42 n.8 p.233;Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., p.300). Lamministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare dufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria (rispettivamente
- se garantiti da pegno immobiliare - nellelenco oneri) oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3in fine), atteso che liscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DFT 106 III 123s. e rif. ivi).
6. Oggetto di disputa è il contenuto della nota N.B. inserita dallUEF in calce alle condizioni dincanto. Ora, come accennato in precedenza (cons.2) le condizioni dincanto devono indicare tra laltro anche le modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione così come delle altre spese a carico dellaggiudicatario, quale parte va pagata in contanti e in quali termini (cfr. art. 46 ss. RFF). Non rientra invece nel contenuto necessario delle condizioni dasta lindicazione della destinazione dellimporto richiesto in contanti, né quella dei presumibili debiti di massa, tantomeno lindicazione se siffatti debiti siano o meno al beneficio di una garanzia reale. Siffatta indicazione non solo non è necessaria, ma è anzi inopportuna in quanto costringe gli interessati, in particolare come nel caso concreto il creditore pignoratizio, a reagire immediatamente - per non vedersi successivamente opporre il proprio silenzio - contestando mediante ricorso un provvedimento dellamministrazione fallimentare (ammissione di un credito, rispettivamente dei relativi interessi, come debito di massa garantito da ipoteca legale e privilegiato in sede di ripartizione a scapito proprio dei creditori pignoratizi) di per sé soltanto anticipato: sarà infatti in sede di ripartizione, quando dovrà essere allestito lo stato di riparto a norma dellart. 261 LEF che la questione della natura, dellammontare rispettivamente dellesistenza di una garanzia reale relativamente a crediti ammessi dallamministrazione fallimentare come debiti di massa potrà, se ancora di attualità, essere esaminata ad opera del giudice competente, così come esaminata potrà essere la specifica questione - qui ancora lasciata indecisa - se, in che misura e con quali conseguenze crediti fiscali riconosciuti come debiti di massa possano rientrare nella nozione di spese dinventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno nel senso dellart. 262 cpv. 2 LEF.
La nota N.B. in calce alle condizioni dasta va pertanto interamente depennata
A titolo di completezza va tuttavia osservato che i crediti fiscali riferiti agli anni 1988-1994 (Cantone) rispettivamente 1989-1994 (Comune di __________) in quanto contenuti nellelenco oneri (cresciuto in giudicato) rappresentano a non averne dubbio crediti contro il fallito (cosiddette Konkursforderungen)garantiti da ipoteche legalisul fondo. Siffatti crediti, con gli interessiad essirelativi e aggiornati al momento dellincanto, verranno soddisfatti in primo luogo dalla somma ricavata dalla realizzazione del fondo - dopo deduzione delle spese occorse per la sua amministrazione e realizzazione a norma dellart. 85 primo paragrafo RUF e dellart. 209 LEF. In particolare va ricordato che lesistenza del pegno su detti creditinonpuò più essere rimessa in discussione nella procedura fallimentare in atto.
7. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.
Richiamati gli art. 130, 134ss., 208, 209, 259, 261, 262 LEF, 36 ss., 46, 49ss. RFF, 85 RUF
pronuncia:1. Il ricorso 8 settembre 1997 di __________, è accolto nel senso dei considerandi.
1.1. E depennata dalle condizioni dincanto lintera nota sub N.B. del seguente tenore:
N.B.: Le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino (TUI di cui allart. 123 LT riservato lart. 139 LT), nonché le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino e al Comune di __________ di cui allart. 66 e segg. - art. 274-276 e segg. e art. 291 LT e precisamente:
- le imposte cantonali provvisorie 1996-1997 ammontanti a fr. 138.30;
- gli interessi sulle imposte cantonali definitive dal 1988 al 1994 ammontanti a fr. 73.75
(e meglio come allaggiornamento della notifica di credito del 25 marzo 1997)
- le imposte comunali 1995-1996-1997 ammontanti a fr. 132.45
- gli interessi sulle imposte comunali dal 1987 al 1997 ammontanti a fr. 70.80
(e meglio come allaggiornamento della notifica di credito del 24 luglio 1997)
saranno considerate come debito della Massa (art. 262 cpv.1 LEF) e, pertanto, esse dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1° Marzo 1996 nella causa Massa fallimentare __________ Lausanne).
LAmministrazione del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto allimposta rivendicata, non sia stata formulata dalla Massa fallimentare o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dallAmministrazione del fallimento alla ricezione della notifica dellimposta.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart.19 LEF.
4. Intimazione a:
- avv. __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria