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15.1997.00156

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-06-19 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 a)     In merito agli oneri che gravano il fondo (e meglio all’esistenza, all’ammontare, al grado e all’esigibilità degli stessi) fa stato l’elenco oneri cresciuto in giudicato e unito alle condizioni d’incanto quale parte essenziale (“wesentlicher Bestandteil”) delle medesime (cfr.Amonn/Gasser,Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §28 n.46, p.239). Con la pubblicazione del fallimento l’ufficio, tra l’altro, ingiunge infatti ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni in suo possesso d’insinuare entro un mese dalla pubblicazione i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art. 232 cpv.2 n.2 LEF). In caso di diritti frazionari costituiti su fondi appartenenti alla massa, sarà poi compilato, per ogni fondo - sulla base delle risultanze dal registro fondiario e delle insinuazioni dei creditori - un elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e degli altri aggravi reali che all’incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione diegli oneri reali che esistono e passano all’aggiudicatario per virtù di legge (cfr. art. 125 cpv.1 primo periodo RFF, art. 58 cpv.2 RUF).

b)     Per l’art. 208 cpv.1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Di questi ultimi - se ammessi nell’elenco oneri - si dovrà indicarne con esattezza la scadenza, atteso che in principio se sono scaduti al momento dell’incanto, vengono estinti con il ricavo della realizzazione (cfr. art. 135 cpv.1 terzo periodo LEF) rispettivamente - qualora comportassero anche un’obbligazione personale nei confronti del fallito - saranno collocati ex art. 219 cpv.4 LEF nella graduatoria per la parte rimasta scoperta, come crediti chirografari (cfr. art. 85 terzo paragrafo RUF). Se invece non sono scaduti al momento dell’incanto, vengono assegnati all’aggiudicatario (cfr. combinati art. 130 e 46 cpv.2 RFF).

c)     Crediti assistiti da ipoteca legale devono tuttavia essere sempre saldati con la realizzazione: se sono scaduti al momento dell’incanto vanno pagati in contanti,conimputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art. 130 cpv.1 e art. 46 cpv.1 e 2 RFF), se invece non sono ancora scaduti e quindi non iscritti nell’elenco oneri, vanno pagati dall’aggiudicatariosenzaimputazione sul prezzo nella misura in cui rientrano in quelli previsti dall’art. 49 cpv.1 lett.b RFF (cfr. combinati art. 130 cpv. 1 e 49 cpv.1 lett.b RFF), così come dovrà essere esplicitamente indicato nelle condizioni di vendita.

E. 4 a)     Relativamente alla procedura di appuramento dell’elenco degli oneri nell’ambito di un’esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il secondo capoverso dell’art.36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione limitato ad un esameprima facie,senza possibilità di approfondimento (cfr. art. 36 cpv.2 primo periodo RFFin fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr.Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824;Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p. 195, N. 2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell’elenco oneri non può invece essere rifiutata” [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del Cantone Ticino e del Comune di __________].

b)     Nel fallimento non vi è spazio tuttavia per una procedura separata di appuramento dell’elenco oneri (Lastenbereinigungsverfahren)ex art. 106-109 LEF come quella prevista nell’esecuzione speciale (cfr. gli art. 36 ss. RRF rispettivamente i combinati art. 102 RFF e art. 36 RRF;Fritzsche/ Walder, op. cit., Vol. II, §49 p.293 n.3;M. Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren (art. 106-109) und die deutsche Drittintervention (§771 ZPO), Zurigo 1989, p.21s.); l’appuramento degli oneri avviene infatti nell’ambito della contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi (oneri)specialiex art.125 RFF sono parti integranti, e con la quale vengono depositati (cfr. art. 247 cpv.2 LEF). I principi valgono tuttavia,mutatis mutandis, anche per l‘allestimento dell’elenco oneri nell’ambito di un fallimento, l’elencospecialedi cui all’art. 125 RFF essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti all’elenco oneri dell’esecuzione speciale (cfr.Amonn/Gasser,op.cit., §46 p.368 n.20;). In particolare quale provvedimento procedurale dell’amministrazione del fallimento anche la graduatoria fallimentare - e con essa l’elenco oneri - può essere contestata in via di ricorso ex art. 17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure con azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art.250 LEF) quando contestato è il contenuto di diritto materiale, in particolare anche l’estensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchispeciali(cfr.Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. II, §49 p.303 ss.).

c)     All’amministrazione del fallimento, e su ricorso all’autorità di vigilanza, compete dunque unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esameprima facie(e con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese creditorie fatte valere dagli enti pubblici, ma contestate mediante reclamo dalla creditrice pignoratizia __________ costituiscono crediti garantiti da ipoteca legale, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca essi non potranno essere iscritti nell’elenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato, ma saranno collocati in graduatoria come crediti non garantiti da pegno. Siffatto esame preliminare è pure necessario per stabilire se e quali crediti fiscali devono essere messi nelle condizioni d’incanto e posti a carico dell’aggiudicatario ex art. 49 lett.b RFF (cfr. fra tante CEF 27 giugno 1994 su reclamo C.S. c. T.SA, cons.5in fine, in: Rep. 1994, p.441 ss.).

5.     Iscritti nell’elenco oneri - rispettivamente nella graduatoria fallimentare - possono essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del fallitoesistential momento della dichiarazione di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di massa (“Masseschulden”) e quindi pagati integralmente dall’amministrazione fallimentare attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori del fallimento (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr.Fritzsche/Walder,op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.;Amonn/Gasser,op.cit., §48 n.2ss. p. 391 s.; DTF 106 III 124, 105 III ). Momento determinante per la distinzione tra “Konkursforderungen” e debiti di massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anchePierre-Robert Gilliéron,Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300). La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148ss.; 106 III 121s.;Amonn/Gasser,op.cit., §42 n.8 p.233;Pierre-Robert  Gilliéron, op.cit., p.300). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria (rispettivamente - se garantiti da pegno immobiliare - nell’elenco oneri) oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DFT 106 III 123s. e rif. ivi).

6.     Oggetto di disputa è il contenuto della nota “N.B.” inserita dall’UEF in calce alle condizioni d’incanto. Ora, come accennato in precedenza (cons.2) le condizioni d’incanto devono indicare tra l’altro anche le modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione così come delle altre spese a carico dell’aggiudicatario, quale parte va pagata in contanti e in quali termini (cfr. art. 46 ss. RFF). Non rientra invece nel contenuto necessario delle condizioni d’asta l’indicazione della destinazione dell’importo richiesto in contanti, né quella dei presumibili debiti di massa, tantomeno l’indicazione se siffatti debiti siano o meno al beneficio di una garanzia reale. Siffatta indicazione non solo non è necessaria, ma è anzi inopportuna in quanto costringe gli interessati, in particolare come nel caso concreto il creditore pignoratizio, a reagire immediatamente - per non vedersi successivamente opporre il proprio silenzio - contestando mediante ricorso un provvedimento dell’amministrazione fallimentare (ammissione di un credito, rispettivamente dei relativi interessi, come debito di massa garantito da ipoteca legale e privilegiato in sede di ripartizione a scapito proprio dei creditori pignoratizi) di per sé soltanto anticipato: sarà infatti in sede di ripartizione, quando dovrà essere allestito lo stato di riparto a norma dell’art. 261 LEF che la questione della natura, dell’ammontare rispettivamente dell’esistenza di una garanzia reale relativamente a crediti ammessi dall’amministrazione fallimentare come debiti di massa potrà, se ancora di attualità, essere esaminata ad opera del giudice competente, così come esaminata potrà essere la specifica questione - qui ancora lasciata indecisa - se, in che misura e con quali conseguenze crediti fiscali riconosciuti come debiti di massa possano rientrare nella nozione di “spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno” nel senso dell’art. 262 cpv. 2 LEF.

La nota N.B. in calce alle condizioni d’asta va pertanto interamente depennata

A titolo di completezza va tuttavia osservato che i crediti fiscali riferiti agli anni 1988-1994 (Cantone) rispettivamente 1989-1994 (Comune di __________) in quanto contenuti nell’elenco oneri (cresciuto in __________) rappresentano a non averne dubbio crediti contro il fallito (cosiddette “Konkursforderungen”)garantiti da ipoteche legalisul fondo. Siffatti crediti, con gli interessiad essirelativi e aggiornati al momento dell’incanto, verranno soddisfatti in primo luogo dalla somma ricavata dalla realizzazione del fondo - dopo deduzione delle spese occorse per la sua amministrazione e realizzazione a norma dell’art. 85 primo paragrafo RUF e dell’art. 209 LEF. In particolare va ricordato che l’esistenza del pegno su detti creditinonpuò più essere rimessa in discussione nella procedura fallimentare in atto.

7.     Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 130, 134ss., 208, 209, 259, 261, 262 LEF, 36 ss., 46, 49ss. RFF, 85 RUF

pronuncia:1.     Il ricorso 8 settembre 1997 __________, è accolto nel senso dei considerandi.

1.1.  E’ depennata dalle condizioni d’incanto l’intera nota sub N.B. del seguente tenore:

“N.B.: Le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino (TUI di cui all’art. 123 LT riservato l’art. 139 LT), nonché le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino e al Comune di __________ di cui all’art. 66 e segg. - art. 274-276 e segg. e art. 291 LT e precisamente:

-    le imposte cantonali provvisorie 1996-1997 ammontanti a fr. 562.60;

-    gli interessi sulle imposte cantonali definitive dal 1988 al 1994 ammontanti a fr. 300.00

(e meglio come all’aggiornamento della notifica di credito del 25 marzo 1997)

-    le imposte comunali 1995-1996-1997 ammontanti a fr. 539.25

-    gli interessi sulle imposte comunali dal 1987 al 1997 ammontanti a fr. 288.15

(e meglio come all’aggiornamento della notifica di credito del 24 luglio 1997)

saranno considerate come debito della Massa (art. 262 cpv.1 LEF) e, pertanto, esse dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1° Marzo 1996 nella causa Massa fallimentare __________).

L’Amministrazione del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto all’imposta rivendicata, non sia stata formulata dalla Massa fallimentare o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dall’Amministrazione del fallimento alla ricezione della notifica dell’imposta.”

2.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.19 LEF.

4.     Intimazione a:

- avv__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.97.00156

Lugano

19 giugno 1998

MR7fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidentePellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 settembre 1997 di

__________

control’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, agente in via rogatoriale, su richiesta dell’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________, (rog. vend. __________) nella procedura fallimentare concernente

__________

in relazione alla vendita del fondo foglio __________ quota _________ di comproprietà della part. n.__________ __________

richiamata l’ordinanza presidenziale 12 settembre 1997, con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo parziale;

viste le osservazioni 24 settembre 1997 dello Stato del Cantone Ticino, Ufficio esazione e condoni, __________, e 12 novembre 1997 dell’UEF di Men__________risio;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:A.Nel fallimento __________, decretato l’11 ottobre1994 dal Pretore del Distretto __________, l’UF _________ con rogatoria di vendita del 7 gennaio 1997 ha incaricato l’UEF di __________ di procedere alla realizzazione in via rogatoriale del fondo foglio PPP __________ quota __________ comproprietà part. n. __________ __________ intestata alla fallita.

B.     Con avviso d’incanto 17 luglio 1997, l’UEF __________ ha fissato al 29 agosto 1997 il deposito delle condizioni d’asta e al 9 ottobre 1997 la data dell’incanto.

C.     Nell’elenco oneri - depositato con la graduatoria fallimentare il 25 marzo 1996 - riferito al foglio __________ quota __________ comproprietà part.n.__________ RFD __________, figura iscritta sub cifra 42 quale creditore pignoratizio per un credito di complessivi fr. 311’837.50 garantito da cartella ipotecaria al portatore di primo grado. Il credito __________ è preceduto dal Comune di __________ (sub cifra 40) e dallo Stato del Cantone Ticino (sub cifra 41) iscritti per crediti garantiti da ipoteche legali per imposte comunali dal 1989 al 1994 (di complessivi fr. 1’451.40) rispettivamente imposte cantonali dal 1988 al 1995 (di complessivi fr. 2’674.70).

D.     Con scritto 25 marzo 1997 lo Stato del Cantone Ticino aveva insinuato - in aggiunta a precedente notifica - crediti fiscali riferiti agli anni 1996 e 1997 (importi indicati come provvisori), nonché interessi sui crediti fiscali relativi agli anni 1988-1994 già iscritti a elenco oneri.

E.     Con scritto 24 luglio 1997 il Comune di __________ ha a sua volta insinuato crediti per imposte 1995,1996 e 1997 nonché interessi aggiornati sui crediti fiscali 1989-1997.

F.     Nelle condizioni d’incanto di cui al verbale depositato il 29 agosto 1997 si legge in particolare al punto 8:

“

8.   L’aggiudicatario deve assumere o pagare a contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione:

a)   (omissis)

b)   i crediti assistiti da ipoteca legale (premi di assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie) non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti nell’elenco oneri, inoltre le tasse correnti di diritto pubblico per l’acqua potabile, gas, elettricità, fognature, ecc.”

Inoltre in calce alle terza pagina del medesimo verbale d’incanto  si trova la nota seguente:

“N.B.: Le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino (TUI di cui all’art. 123 LT riservato l’art.139 LT), nonché le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino e al Comune di __________ di cui all’art. 66 e segg. - art. __________ e segg. e art. 291 LT e precisamente:

-    le imposte cantonali provvisorie 1996-1997 ammontanti a fr. 562.60;

-    gli interessi sulle imposte cantonali definitive dal 1988 al 1994 ammontanti a fr. 300.00

(e meglio come all’aggiornamento della notifica di credito del 25 marzo 1997)

-    le imposte comunali 1995-1996-1997 ammontanti a fr. 539.25

-    gli interessi sulle imposte comunali dal 1987 al 1997 ammontanti a fr. 288.15

(e meglio come all’aggiornamento della notifica di credito del 24 luglio 1997)

saranno considerate come debito della Massa (art. 262 cpv.1 LEF) e, pertanto, esse dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1° Marzo 1996 nella causa Massa fallimentare __________).

L’Amministrazione del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto all’imposta rivendicata, non sia stata formulata dalla Massa fallimentare o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dall’Amministrazione del fallimento alla ricezione della notifica dell’imposta.”

G.     Con ricorso __________ postula l’annullamento della decisione dell’Ufficio dei Fallimenti __________ “di prelevare dal ricavo della vendita all’asta della PPP

n. __________ dello stabile di cui alla part. n.__________ di __________, gli importi necessari al pagamento dei debiti (e relativi interessi) elencati alla N.B. del verbale d’incanto di fondi depositato il 29 agosto 1997 per quanto riguarda le imposte (e relativi interessi), ad eccezione dell’eventuale imposta sugli utili immobiliari e (...) delle tasse immobiliari (e relativi interessi)”, nonché l’annullamento della decisione dell’UEF “per quanto riguarda il prelevamento per il pagamento degli interessi relativi alle imposte cantonali e comunali dal 1988 al 1994 risp. dal 1989 al 1997 già esposte nell’elenco oneri, ad eccezione delle tasse immobiliari”, con l’ordine all’ufficio di allestire, ad incanto avvenuto, il piano di ripartizione tenendo conto delle censure sollevate con il ricorso, atteso:

-       che benché la nota indicatasubN.B. nel verbale d’incanto, “questa volta (è) formulata in modo un po’ meno equivoco“, in quanto “distingue almeno, seppur incompletamente, fra le imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino a norma dell’art. 123 LT, ossia l’imposta sugli utili immobiliari (TUI) e le imposte cantonali e comunali fondate sugli art. 66 e segg. (imposte sull’utile a carico delle persone giuridiche), risp. sugli art. __________ e segg. LT (imposte comunali sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche) risp. sull’art. 98 lett.b LT, tuttavia non menzionato  (imposta immobiliare cantonale), e 291 LT (imposta immobiliare comunale)“, (...)  “l’UF, nell’elencare successivamente gli importi delle diverse imposte (...) non fa più la minima distinzione fra imposta sull’utile, l’imposta sul capitale e l’imposta immobiliare”;

-       che “la mancata distinzione degli importi relativi a questi tre differenti tipi d’imposta è inopportuna, in quanto (...) i crediti ad esse relativi non hanno lo stesso regime giuridico e non sono garantiti nello stesso modo”;

-       che pur ammettendo che “i suddetti oneri siano da considerare debiti della massa (in contrapposizione ai debiti della società fallita), nella misura in cui sono nati o nasceranno dopo la dichiarazione del fallimento (11 ottobre 1994)”, non può essere condivisa l’opinione dell’UF secondo cui gli stessi andrebbero soddisfatti “mediante deduzione dalla somma ricavata dalla realizzazione del pegno”;

-       che intanto l’UF si porrebbe in contraddizione affermando da una parte che i suddetti passivi sono debiti della massa, e come tali andrebbero prelevati “sulla somma ricavata da tutta la massa, come appunto stabilisce il citato art. 262 cpv.1 LEF in combinazione con l’art. 261 LEF”, e dall’altra parte pretenderebbe che gli stessi “contributi” vadano invece“dedotti sul ricavo della realizzazione, il che è come dire che torna applicabile l’art. 262 cpv.2 LEF”;

-       che invece sarebbe “evidente che le due disposizioni non sono applicabili cumulativamente”;

-       che inoltre andrebbero operate delle distinzioni in quanto “non tutti gli oneri sopra specificati (...) rientrano nella stessa categoria e vanno trattati allo stesso modo”;

-       che innanzitutto in merito all’imposta sugli utili immobiliari, la ricorrente - facendo riferimento agli art. 127 cpv.3, 252 e 254 LT - riconosce che tale imposta “gode di un indiscutibile privilegio”, per cui non contesta su questo punto l’operato dell’UF, “riservato naturalmente l’art. 139 LT”;

-       che diverso sarebbe “il discorso per quanto si riferisce invece alle imposte ordinarie, cantonali e comunali, non indicate nell’elenco oneri”;

-       che “tali imposte beneficiano (della garanzia) del pegno legale secondo l’art. 183 LAC (art. 252 LT) soltanto nella misura in cui hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’art. 836 CCS”;

-       che “dottrina e giurisprudenza hanno da tempo precisato i limiti posti dal diritto federale all’istituto dell’ipoteca legale prevista dalla legislazione ticinese, ammettendo, per le società anonime, soltanto le imposte cantonali e comunali cosiddette , ossia le tasse immobiliari, calcolate sul valore di stima ufficiale, senza deduzioni di debiti, il cui oggetto è rappresentato dall’immobile stesso, con esclusione invece dell’imposta sul capitale (...)”;

-       che “nel verbale impugnato non è specificato (...) se gli importi indicati (fr. 562.60 risp. fr. 539.25) si riferiscono alle tasse immobiliari o anche alle altre imposte (...)”;

-       che “il primo importo sembrerebbe riferirsi esclusivamente all’imposta immobiliare cantonale (2 °/oo di fr. 140’546.26 x 2 anni)”, mentre “il secondo supera l’imposta dovuta a titolo d’imposta immobiliare comunale (1 °/oo di fr. 140’546.26 x 3 anni = fr. 421.65 anziché fr. 539.25)”;

-       che contrariamente a quanto sembra ritenere l’UF, che “ha fondato la sua decisione sulla sentenza DTF 1.3.1996 in re Massa fallimentare __________ ”, “tale giudizio non giustifica affatto la pretesa di addossare l’intero onere fiscale ai soli creditori ipotecari, (...) in primo luogo perché, almeno nella misura in cui non si tratta di tasse immobiliari, non v’è alcuna relazione particolare né con l’immobile da realizzare, né con la realizzazione stessa, per cui viene a mancare il presupposto giuridico principale per l’applicazione dell’art. 262 cpv. 2 LEF, ossia il carattere dell’importo (...)”; e in secondo luogo perché nella sentenza citata il problema dell’applicabilità dell’art. 262 cpv. 2 LEF, determinante invece nel caso concreto, non è ivi manco posto (...)”;

-       che inoltre fondamentale sarebbe la decisione del Tribunale federale pubblicata in DTF 62 III 128 ss. “la quale ha stabilito il principio che imposte sul capitale (“Kapitalsteuer”) non sono da considerarsi né spese di realizzazione, né spese di amministrazione e che siffatte imposte sono dovute dal proprietario, e in caso di fallimento dalla massa fallimentare, e non sono a carico del creditore pignoratizio (...)”;

-       che la stessa sentenza  precisa “che l’imposta, in quanto debito della massa, dev’essere prelevata prima della ripartizione, ma non sul ricavo della realizzazione del pegno”, “e ciò nemmeno quando l’oggetto gravato dal pegno è oggetto d’imposta (...), né quando l’attivo della massa lasciato disponibile dal pegno non basta al pagamento dell’imposta”;

-       che “se si ammettesse il contrario, il fisco acquisirebbe in pratica una posizione di privilegio nei confronti dei creditori pignoratizi che non è previsto da alcuna legge (...);

-       che del resto i principi sviluppati da siffatta sentenza in punto all’applicazione dell’art. 262 cpv.2 LEF non sono stati modificati dalle più recenti decisioni pubblicate dal Tribunale federale;

-       che pertanto, in relazione alle imposte cantonali dal 1996 al 1997 e comunali dal 1995 al 1997, “dal provento della vendita all’asta della PPP no. __________ della part. __________ di __________ potranno essere prelevati soltanto gli importi necessari per coprire l’eventuale imposta sugli utili immobiliari e le tasse immobiliari (e relativi interessi), salvo il caso in cui rimanga un’eccedenza attiva dopo il soddisfacimento dei creditori pignoratizi”;

-       che infine “per quanto riguarda gli interessi sulle imposte ordinarie cantonali e comunali definitive, dal 1988 al 1994, risp. dal 1989 al 1997, (...) gli stessi non possono essere considerati debito della massa, essendo un accessorio dei debiti della fallita già esposti nell’elenco oneri”: “soltanto nella misura in cui si riferiscono a imposte iscritte nell’elenco oneri, ma che beneficiano di un’ipoteca legale, essi vanno riconosciuti e aggiornati d’ufficio (art. 157 cpv. 2 e 209 LEF)”.”

H.     Delle osservazioni delle altre parti interessate al procedimento si dirà se necessario in seguito.

Considerando

in diritto:1.     Oggetto di disputa è in sostanza l’indicazione alla nota “N.B.” inserita dall’Ufficio in calce alle condizioni d’incanto, secondo cui l’(eventuale) imposta cantonale sull’utile immobiliare, le imposte cantonali 1996-1997 e comunali 1995-1997 nonché gli interessi sulle imposte cantonali 1988-1994 e quelli sulle imposte comunali 1989-1997 “saranno considerate come debito di massa (...) e pertanto dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (...)”.

2.     Le condizioni d’incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne costituiscono la base legale (cfr.Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. I, §31 n.6 p.439). Esse sono allestite dall’amministrazione del fallimento in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile (cfr. i combinati art. 134 e 259 LEF). In particolare nell’ambito del fallimento le condizioni d’incanto, alle quali si applicano per analogia,per quanto qui di rilievo, gli art. da 135 a 137 LEF, devono indicare con esattezza quali oneri reali gravano il fondo, quali obbligazioni da essi garantiti sono accollate al deliberatario rispettivamente sono da estinguere con il ricavo della realizzazione, nonché quali altre spese deve sostenere il deliberatario oltre al prezzo di aggiudicazione (cfr. art.135 cpv.1 e 2 LEF), atteso che a differenza di quanto avviene nell’esecuzione speciale l’assegnazione al deliberatario - fino a concorrenza del prezzo di aggiudicazione - di un’obbligazione personale assistita da pegno ha effetto liberatorio per il fallito (cfr. art.130 cpv.4 RFF;Fritzsche/ Walder,Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, §51 n.12 p.340).

3.

a)     In merito agli oneri che gravano il fondo (e meglio all’esistenza, all’ammontare, al grado e all’esigibilità degli stessi) fa stato l’elenco oneri cresciuto in giudicato e unito alle condizioni d’incanto quale parte essenziale (“wesentlicher Bestandteil”) delle medesime (cfr.Amonn/Gasser,Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, §28 n.46, p.239). Con la pubblicazione del fallimento l’ufficio, tra l’altro, ingiunge infatti ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni in suo possesso d’insinuare entro un mese dalla pubblicazione i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (art. 232 cpv.2 n.2 LEF). In caso di diritti frazionari costituiti su fondi appartenenti alla massa, sarà poi compilato, per ogni fondo - sulla base delle risultanze dal registro fondiario e delle insinuazioni dei creditori - un elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e degli altri aggravi reali che all’incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione diegli oneri reali che esistono e passano all’aggiudicatario per virtù di legge (cfr. art. 125 cpv.1 primo periodo RFF, art. 58 cpv.2 RUF).

b)     Per l’art. 208 cpv.1 LEF la dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito, eccettuati quelli che sono effettivamente garantiti da pegno sui suoi fondi. Di questi ultimi - se ammessi nell’elenco oneri - si dovrà indicarne con esattezza la scadenza, atteso che in principio se sono scaduti al momento dell’incanto, vengono estinti con il ricavo della realizzazione (cfr. art. 135 cpv.1 terzo periodo LEF) rispettivamente - qualora comportassero anche un’obbligazione personale nei confronti del fallito - saranno collocati ex art. 219 cpv.4 LEF nella graduatoria per la parte rimasta scoperta, come crediti chirografari (cfr. art. 85 terzo paragrafo RUF). Se invece non sono scaduti al momento dell’incanto, vengono assegnati all’aggiudicatario (cfr. combinati art. 130 e 46 cpv.2 RFF).

c)     Crediti assistiti da ipoteca legale devono tuttavia essere sempre saldati con la realizzazione: se sono scaduti al momento dell’incanto vanno pagati in contanti,conimputazione sul prezzo di aggiudicazione (cfr. combinati art. 130 cpv.1 e art. 46 cpv.1 e 2 RFF), se invece non sono ancora scaduti e quindi non iscritti nell’elenco oneri, vanno pagati dall’aggiudicatariosenzaimputazione sul prezzo nella misura in cui rientrano in quelli previsti dall’art. 49 cpv.1 lett.b RFF (cfr. combinati art. 130 cpv. 1 e 49 cpv.1 lett.b RFF), così come dovrà essere esplicitamente indicato nelle condizioni di vendita.

4.

a)     Relativamente alla procedura di appuramento dell’elenco degli oneri nell’ambito di un’esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il secondo capoverso dell’art.36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione limitato ad un esameprima facie,senza possibilità di approfondimento (cfr. art. 36 cpv.2 primo periodo RFFin fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr.Tuor/ Schnyder/ Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824;Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p. 195, N. 2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell’elenco oneri non può invece essere rifiutata” [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del Cantone Ticino e del Comune di __________].

b)     Nel fallimento non vi è spazio tuttavia per una procedura separata di appuramento dell’elenco oneri (Lastenbereinigungsverfahren)ex art. 106-109 LEF come quella prevista nell’esecuzione speciale (cfr. gli art. 36 ss. RRF rispettivamente i combinati art. 102 RFF e art. 36 RRF;Fritzsche/ Walder, op. cit., Vol. II, §49 p.293 n.3;M. Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren (art. 106-109) und die deutsche Drittintervention (§771 ZPO), Zurigo 1989, p.21s.); l’appuramento degli oneri avviene infatti nell’ambito della contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi (oneri)specialiex art.125 RFF sono parti integranti, e con la quale vengono depositati (cfr. art. 247 cpv.2 LEF). I principi valgono tuttavia,mutatis mutandis, anche per l‘allestimento dell’elenco oneri nell’ambito di un fallimento, l’elencospecialedi cui all’art. 125 RFF essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti all’elenco oneri dell’esecuzione speciale (cfr.Amonn/Gasser,op.cit., §46 p.368 n.20;). In particolare quale provvedimento procedurale dell’amministrazione del fallimento anche la graduatoria fallimentare - e con essa l’elenco oneri - può essere contestata in via di ricorso ex art. 17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure con azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art.250 LEF) quando contestato è il contenuto di diritto materiale, in particolare anche l’estensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchispeciali(cfr.Fritzsche/ Walder,op.cit., Vol. II, §49 p.303 ss.).

c)     All’amministrazione del fallimento, e su ricorso all’autorità di vigilanza, compete dunque unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esameprima facie(e con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese creditorie fatte valere dagli enti pubblici, ma contestate mediante reclamo dalla creditrice pignoratizia __________ costituiscono crediti garantiti da ipoteca legale, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca essi non potranno essere iscritti nell’elenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato, ma saranno collocati in graduatoria come crediti non garantiti da pegno. Siffatto esame preliminare è pure necessario per stabilire se e quali crediti fiscali devono essere messi nelle condizioni d’incanto e posti a carico dell’aggiudicatario ex art. 49 lett.b RFF (cfr. fra tante CEF 27 giugno 1994 su reclamo C.S. c. T.SA, cons.5in fine, in: Rep. 1994, p.441 ss.).

5.     Iscritti nell’elenco oneri - rispettivamente nella graduatoria fallimentare - possono essere soltanto crediti garantiti da pegno nei confronti del fallitoesistential momento della dichiarazione di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti di massa (“Masseschulden”) e quindi pagati integralmente dall’amministrazione fallimentare attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori del fallimento (siano essi garantiti o no da pegni) (cfr.Fritzsche/Walder,op.cit., Vol. II, §52 n. 19ss. p.368 ss.;Amonn/Gasser,op.cit., §48 n.2ss. p. 391 s.; DTF 106 III 124, 105 III ). Momento determinante per la distinzione tra “Konkursforderungen” e debiti di massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anchePierre-Robert Gilliéron,Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p.300). La qualificazione di una pretesa creditoria come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev’essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza (DTF 113 III 148ss.; 106 III 121s.;Amonn/Gasser,op.cit., §42 n.8 p.233;Pierre-Robert  Gilliéron, op.cit., p.300). L’amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d’ufficio se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria (rispettivamente - se garantiti da pegno immobiliare - nell’elenco oneri) oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3in fine), atteso che l’iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DFT 106 III 123s. e rif. ivi).

6.     Oggetto di disputa è il contenuto della nota “N.B.” inserita dall’UEF in calce alle condizioni d’incanto. Ora, come accennato in precedenza (cons.2) le condizioni d’incanto devono indicare tra l’altro anche le modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione così come delle altre spese a carico dell’aggiudicatario, quale parte va pagata in contanti e in quali termini (cfr. art. 46 ss. RFF). Non rientra invece nel contenuto necessario delle condizioni d’asta l’indicazione della destinazione dell’importo richiesto in contanti, né quella dei presumibili debiti di massa, tantomeno l’indicazione se siffatti debiti siano o meno al beneficio di una garanzia reale. Siffatta indicazione non solo non è necessaria, ma è anzi inopportuna in quanto costringe gli interessati, in particolare come nel caso concreto il creditore pignoratizio, a reagire immediatamente - per non vedersi successivamente opporre il proprio silenzio - contestando mediante ricorso un provvedimento dell’amministrazione fallimentare (ammissione di un credito, rispettivamente dei relativi interessi, come debito di massa garantito da ipoteca legale e privilegiato in sede di ripartizione a scapito proprio dei creditori pignoratizi) di per sé soltanto anticipato: sarà infatti in sede di ripartizione, quando dovrà essere allestito lo stato di riparto a norma dell’art. 261 LEF che la questione della natura, dell’ammontare rispettivamente dell’esistenza di una garanzia reale relativamente a crediti ammessi dall’amministrazione fallimentare come debiti di massa potrà, se ancora di attualità, essere esaminata ad opera del giudice competente, così come esaminata potrà essere la specifica questione - qui ancora lasciata indecisa - se, in che misura e con quali conseguenze crediti fiscali riconosciuti come debiti di massa possano rientrare nella nozione di “spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno” nel senso dell’art. 262 cpv. 2 LEF.

La nota N.B. in calce alle condizioni d’asta va pertanto interamente depennata

A titolo di completezza va tuttavia osservato che i crediti fiscali riferiti agli anni 1988-1994 (Cantone) rispettivamente 1989-1994 (Comune di __________) in quanto contenuti nell’elenco oneri (cresciuto in __________) rappresentano a non averne dubbio crediti contro il fallito (cosiddette “Konkursforderungen”)garantiti da ipoteche legalisul fondo. Siffatti crediti, con gli interessiad essirelativi e aggiornati al momento dell’incanto, verranno soddisfatti in primo luogo dalla somma ricavata dalla realizzazione del fondo - dopo deduzione delle spese occorse per la sua amministrazione e realizzazione a norma dell’art. 85 primo paragrafo RUF e dell’art. 209 LEF. In particolare va ricordato che l’esistenza del pegno su detti creditinonpuò più essere rimessa in discussione nella procedura fallimentare in atto.

7.     Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 130, 134ss., 208, 209, 259, 261, 262 LEF, 36 ss., 46, 49ss. RFF, 85 RUF

pronuncia:1.     Il ricorso 8 settembre 1997 __________, è accolto nel senso dei considerandi.

1.1.  E’ depennata dalle condizioni d’incanto l’intera nota sub N.B. del seguente tenore:

“N.B.: Le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino (TUI di cui all’art. 123 LT riservato l’art. 139 LT), nonché le eventuali imposte dovute allo Stato del Cantone Ticino e al Comune di __________ di cui all’art. 66 e segg. - art. 274-276 e segg. e art. 291 LT e precisamente:

-    le imposte cantonali provvisorie 1996-1997 ammontanti a fr. 562.60;

-    gli interessi sulle imposte cantonali definitive dal 1988 al 1994 ammontanti a fr. 300.00

(e meglio come all’aggiornamento della notifica di credito del 25 marzo 1997)

-    le imposte comunali 1995-1996-1997 ammontanti a fr. 539.25

-    gli interessi sulle imposte comunali dal 1987 al 1997 ammontanti a fr. 288.15

(e meglio come all’aggiornamento della notifica di credito del 24 luglio 1997)

saranno considerate come debito della Massa (art. 262 cpv.1 LEF) e, pertanto, esse dovranno essere dedotte dalla somma ricavata dal pegno e pagate prima della distribuzione ai creditori della somma netta (Vedi sentenza T.F. del 1° Marzo 1996 nella causa Massa fallimentare __________).

L’Amministrazione del fallimento pagherà questi contributi che verranno dedotti sul ricavo della realizzazione, sotto riserva che nessuna contestazione, quanto all’imposta rivendicata, non sia stata formulata dalla Massa fallimentare o dai creditori ipotecari, che saranno consultati dall’Amministrazione del fallimento alla ricezione della notifica dell’imposta.”

2.     Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.     Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art.19 LEF.

4.     Intimazione a:

- avv__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria