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15.1996.80

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-07-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Sulla

legittimazione processuale del reclamante.

a)

Secondo

la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo è un presupposto

processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi

giuridicamente protetti da una misura dell'organo d’esecuzione, costitutiva

almeno di pregiudizio di fatto attuale. Il reclamante deve spiegare, a meno che

già risulti evidente, in che misura la decisione impugnata violi i suoi

interessi meritevoli di tutela giuridica. Vi è carenza di legittimazione

processuale, ad esempio, quando il reclamante è persona completamente estranea

all'esecuzione, quando non vanta diritto alcuno sui beni oggetto della

realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi

specifici (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di

reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.21-22, n.

3.1.6. lett.a e rif. ivi).

b)

Per l'art.

316a cpv.1 primo periodo LEF un concordato con abbandono dell'attivo conferisce

ai creditori unicamente il diritto di disporre dei beni del debitore, compreso

quello di richiedere ogni iscrizione utile nel registro fondiario. Quando

l'omologazione del concordato è divenuta definitiva, il debitore non ha più

diritto di disporre dei suoi beni (art. 316d cpv.1 LEF), pur restandone

proprietario fino al momento della loro realizzazione in sede di liquidazione

concordataria (DTF 80 III 50 cons.1a; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes,

faillite et concordat, Losanna 1993, p.448, §3).

c)

Ne

consegue in tutta evidenza la legittimazione al reclamo di __________ già nella

sua qualità di proprietario del fondo oggetto del gravame, atteso altresì che

l'aggiudicazione a vil prezzo di un bene suscettibile di aver determinato i

creditori all'accettazione del concordato con abbandono dell'attivo può

assumere rilevanza in sede di rivocazione del concordato ex art. 315 e 316 LEF.

E. 1.1 Di conseguenza è annullata l'aggiudicazione di data 15 maggio 1996 per Fr. 180'000.-- (su un valore di stima peritale di Fr. 1'650'000.--) del fondo mapp. n.__________, Sezione __________, ai coniugi __________ e __________, membro della delegazione dei creditori nel concordato con abbandono dell'attivo omologato il 4 settembre 1992 a favore di __________.

E. 1.2 È fatto ordine al liquidatore __________, di pubblicizzare nel senso dei considerandi la nuova messa all'incanto del fondo mapp. n.__________, Sezione __________, di proprietà di __________.

E. 1.3 È fatto ordine al liquidatore __________ di inviare copia di questa sentenza, per raccomandata, a tutti i creditori iscritti nella graduatoria depositata il 20 luglio 1994 e di trasmettere all'Autorità cantonale di vigilanza la prova dell’avvenuta intimazione. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione:    -    __________ Comunicazione:    Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Ufficio esecuzione di Lugano Ufficio dei registri di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                    La segretaria

E. 2 In via abbondanziale giova rilevare, a futura memoria, che - ove non si desse legittimazione al reclamo di __________ - l'applicazione dell'art. 11 LEF, norma di diritto imperativo (cfr. DTF 112 III 66-67), imporrebbe comunque l'intervento d'ufficio della CEF - quale Autorità di vigilanza in senso lato e non come autorità di reclamo - per poter attuare il principio di diritto esecutivo, condiviso da giurisprudenza e dottrina, anche se la LEF non lo menziona espressamente, che vi possono essere violazioni di principi procedurali essenziali, interessanti non solo chi è parte diretta nel procedimento esecutivo bensì anche terzi non noti o la collettività nel suo insieme, non altrimenti sanabili se non con la sanzione della nullità rilevabile in ogni momento e con effetto ex tunc (cfr. Flavio Cometta, La procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, in: BlSchK 1989 p.41-42 e nota 6).

E. 3 Organi d'esecuzione del concordato con abbandono dell'attivo sono il liquidatore e la delegazione dei creditori (cfr. Gilliéron, op. cit., p.446-447) che esercitano funzioni di diritto pubblico nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, a differenza di quanto avviene nella liquidazione del concordato ordinario post omologazione (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 55 n.12). Per l'art. 316a cpv. 1 LEF un concordato con abbandono dell'attivo conferisce ai creditori unicamente il diritto di disporre dei beni del debitore per il tramite del liquidatore, cui competono ex art. 316d cpv. 3 LEF tutti gli atti necessari alla conservazione e alla realizzazione della massa. Per l'art. 316e cpv. 1 LEF il liquidatore è sottoposto alla vigilanza e al controllo della delegazione dei creditori, atteso che per il cpv. 2 i provvedimenti del liquidatore concernenti la realizzazione dell'attivo vanno impugnati avanti la delegazione dei creditori in prima istanza e solo successivamente è dato reclamo all'Autorità cantonale di vigilanza quale seconda istanza contro la decisione della delegazione dei creditori: ratio del doppio grado di giurisdizione è di evitare all'Autorità cantonale di vigilanza di essere investita da troppe impugnative fondate su questioni di apprezzamento (cfr. CEF 31 gennaio 1989 su reclamo I. G. cons. 1 e 19 aprile 1989 su reclamo I. G. cons. 1; Peter Ludwig, Der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung (Liquidationsvergleich), insbesondere seine Durchführung gemäss Art. 316a ff. SchKG, Berna 1970, p.56). Ex art. 316f cpv. 1 LEF e conseguente rinvio all'art. 5 LEF, liquidatore e membri della delegazione dei creditori sono responsabili di fronte ad ogni creditore del danno cagionato per colpa propria (cfr. Amonn, op. cit., §55 n.14; Gilliéron, op. cit., p.447; Büchi/Meier/Bosshard, Grundzüge des schweizerischen Schuldbetreibungsrechts, vol. I, 2. ed., Zurigo 1982, p.141).

E. 4 Il liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo è soggetto a tre autorità di vigilanza: la soluzione, discutibile dal profilo dogmatico, introdotta con la codificazione dell'istituto in vigore dal 1. febbraio 1950, permette comunque di risolvere in modo pragmatico tutti i problemi che si pongono in connessione all'attività del liquidatore. a) Ex art. 316e cpv. 1 LEF discende la competenza della delegazione dei creditori quale autorità di vigilanza di primo grado sul liquidatore in materia di denegata o ritardata giustizia (cfr. in senso convergente il pronunciato 17 settembre 1954 dell'Autorità di vigilanza del Canton Lucerna, in ZBJV 1955 p.36). b) Per l'art. 316e cpv.2 LEF i provvedimenti del liquidatore concernenti la realizzazione dell'attivo vanno impugnati avanti la delegazione dei creditori quale autorità di vigilanza di primo grado. c) Per l'art. 316r LEF se la liquidazione dura più di un anno, i liquidatori hanno l'obbligo di allestire al 31 dicembre di ogni anno uno stato del patrimonio liquidato e dei beni non ancora realizzati ed una relazione sulla loro gestione: siffatti elementi vanno trasmessi entro i primi due mesi dell'anno seguente al pretore, quale autorità dei concordati in veste di autorità di vigilanza sul liquidatore. d) Per tutti i casi che non rientrano nelle ipotesi sub a), b) e c) è data l'esclusiva competenza della CEF quale autorità cantonale di vigilanza sul liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo.

E. 5 Il

concordato con abbandono dell'attivo è in sostanza una forma attenuata del

fallimento (cfr. Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto,

in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, vol.

16 della collana edita dalla Commissione ticinese per la formazione permanente

dei giuristi, Lugano 1996, p.158, n. 13.2.1.a).

a)

Mentre

il ruolo del liquidatore è in sostanza quello dell'amministrazione fallimentare,

la funzione della delegazione dei creditori è nel concordato con abbandono

dell'attivo ancora più importante di quella svolta dall'organo omologo nel

fallimento.

Infatti,

l'insieme dei creditori del fallito costituisce nel fallimento la massa passiva

dei creditori, entità giuridica sui generis di diritto pubblico capace di

essere parte (art. 250 cpv.2 e 260 cpv.1 LEF; art. 63 cpv.2 RUF) e come tale di

acquisire diritti (ad es. per surrogazione ex art. 215 cpv.2 LEF) e di

assumersi obblighi (ad es. art. 213 cpv.2 n.2 LEF). Per contro, nella fase di

liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo, la massa passiva non

svolge in linea di principio alcun ruolo istituzionale (cfr. Konrad Baumann, Le

rôle des liquidateurs lors de la réalisation des immeubles compris dans un concordat

par abandon d'actif, in: BlSchK 1990, p. 43; Roland Ruedin, Problèmes du droit concordataire,

in: BlSchK 1978, p.75) poiché in sostanza è stata sostituita dalla delegazione

dei creditori, organo che è pertanto chiamato a svolgere una delicata funzione

che ne accresce il potere con il logico corollario di una maggiore responsabilità.

b)

I

membri della delegazione dei creditori svolgono una funzione di interesse

generale, volta all'ordinato corso della liquidazione della procedura

concordataria, tenendo in particolare presente il principio della parità di

trattamento di tutti i creditori (e non solo di quello o quelli che

rappresentano): come organo pubblico dello Stato nell'esercizio delle loro

funzioni di diritto esecutivo, i membri della delegazione dei creditori

sottostanno all'Autorità di vigilanza e rispondono, personalmente e

integralmente, dei danni che cagionano in conformità degli art. 5 ss. LEF (cfr.

Gilliéron, op. cit., p.447).

Le norme

sulla ricusa (art. 10 LEF) e sul divieto di concludere per proprio conto affari

connessi al fondo in vendita (art. 11 LEF, Selbstkontrahierungsverbot), benché

non richiamate espressamente nella LEF, è ovvio che debbano trovare puntuale

applicazione in sede di liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo

(cfr. DTF 56 III 163 cons.3; Antoine Favre, Droit des poursuites, 3. ed., Friborgo

1974, p.38-39; Ludwig, op. cit., p.53; Arthur Tschan, Der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung

[Liquidationsvergleich] in der Praxis, in: BlSchK 1955, p.40; Ernest Brand, Concordat

III - Concordat par abandon d'actif, in: FJS n.960 [1946], p.4), tanto più

nella misura in cui coinvolgono i membri della delegazione dei creditori in

qualità di organo di accresciute prerogative e responsabilità.

E. 6 Nel

caso di specie, il liquidatore come pure i membri della delegazione dei

creditori, compreso il coaggiudicatario __________, hanno ritenuto in sostanza

che si sia giunti all'aggiudicazione nell'ossequio della LEF perché nessuno ha

impugnato le modalità di vendita all'incanto senza piede d'asta.

Premesso che

la questione topica è quella della liceità dell'aggiudicazione ad un membro

della delegazione dei creditori e a sua moglie, giova rilevare che i creditori

concordatari potevano fidarsi dell'operato del liquidatore e della delegazione

dei creditori, quest'ultima chiamata istituzionalmente a vigilare sul

liquidatore affinché la procedura di liquidazione si svolgesse nell'interesse

di tutti i creditori e non solo di quelli rappresentati dai singoli membri

della delegazione dei creditori o, peggio ancora, nell'interesse personale di

un membro della delegazione stessa.

Si è visto

che in occasione del primo tentativo di vendita del 16 novembre 1994 del fondo mapp.

n. __________, Sezione __________, mediante asta pubblica volontaria, vi era

stata una corretta pubblicizzazione, oltre che sul FUC, a due riprese anche sui

vari quotidiani ticinesi e sul Tages Anzeiger di Zurigo: se si considera che in

siffatta evenienza la cerchia dei possibili interessati era alquanto ristretta

perché le condizioni d'asta prevedevano il piede d'asta a valore peritale,

ossia a Fr. 1'650'000.--, non poteva ragionevolmente sfuggire né al liquidatore

né alla delegazione dei creditori, chiamata a vigilare sull'operato del liquidatore,

che in occasione della vendita all'asta a prezzo libero occorreva più

pubblicità per raggiungere una cerchia sicuramente più vasta di interessati,

non più scoraggiati da condizioni d'asta proibitive dal profilo finanziario.

Detto

altrimenti, sarebbe stato del tutto logico - se lo scopo della vendita fosse

stato quello di ottenere il massimo importo di aggiudicazione - diffondere in

modo maggiore la notizia della prossima vendita ai pubblici incanti. La realtà

è stata però ben diversa: in luogo delle pregresse due serie di pubblicazioni

sui giornali ticinesi e sul Tages Anzeiger di Zurigo, oltre che sul Foglio

ufficiale cantonale, il liquidatore - con l'asserito consenso della delegazione

dei creditori - ha invece optato decisamente questa volta per il risparmio,

pubblicando solo sul FUC e all'albo comunale dei Comuni di__________, e

__________ l'avviso di pubblico incanto.

A

prescindere dal logico sospetto che qualcuno abbia potuto trarne indebito

beneficio, il meno che si possa dire è che la carente pubblicità data alle

vendite immobiliari abbia portato a svendite a vil prezzo, come risulta in

termini difficili da confutare dai valori conseguiti (cfr. osservazioni

__________, p.3):

-  lotto

n.1, mapp. n.__________

stima

peritale Fr. 1'650'000.-- aggiudicazione Fr. 180'000.--

-  lotto

n.2, mapp. n.__________

stima

peritale Fr.    420'500.-- aggiudicazione Fr. 170'000.--

-  lotto

n.3, mapp. n.__________

stima

peritale Fr.    160'000.-- aggiudicazione Fr.   55'000.--

-  lotto

n.4, mapp. n.__________

stima

peritale Fr.      80'000.-- aggiudicazione Fr.   10'000.--.

Tutti gli

aggiudicatari sono qualificabili come persone del posto, a conferma che pochi

erano al corrente di vendite immobiliari meritevoli di corretta diffusione: il

lotto n.1 è stato aggiudicato, come noto, a __________ e __________, il lotto

n.2 a __________, figlio del debitore al beneficio del concordato, il lotto n.3

a __________ e __________ e il lotto n.4 a __________.

E. 7 a)

Per i

combinati art. 10 e 11 LEF l'aggiudicazione ai coniugi __________ e __________,

in accoglimento del reclamo, va dichiarata nulla perché ottenuta in manifesta

violazione del divieto di contrarre per proprio conto da parte di un membro

della delegazione dei creditori.

b)

Il

liquidatore procederà ad una nuova messa a pubblico incanto del fondo mapp.

n.__________, Sezione __________, con la pubblicità che si impone, ritenuto che

per l'area tedesca le peculiarità del bene in vendita non consentono di

tralasciare la Neue Zürcher Zeitung: si dovrà anche indicare che il fondo, del

valore di Fr. 1'650'000.--, viene venduto libero da ipoteche - con piede d'asta

a Fr. 2'941.15 - e che l'Autorità cantonale di vigilanza ha annullato la

pregressa aggiudicazione del 15 maggio 1996 per Fr. 180'000.-- ad un membro

della delegazione dei creditori e a sua moglie.

c)

L'annullamento

dell'aggiudicazione del lotto n.1 contribuisce nel suo esito a ridurre i rischi

patrimoniali del liquidatore e della delegazione dei creditori connessi

all'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali di organi nella

liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo omologato a favore del

reclamante __________.

Eventuali

danni patrimoniali connessi alla vendita degli altri tre lotti - riconducibili

a colpa del liquidatore e/o della delegazione dei creditori - non resteranno

comunque impuniti, se così vorranno i danneggiati: in tal caso e ove ne

ricorrano i presupposti, ex art. 5 ss. LEF i responsabili potranno essere

convenuti giudizialmente davanti al giudice civile: le pretese risarcitorie e i

relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di

causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui i

danneggiati potranno, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere

(cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn, op. cit., §5 n.

7-14; Gilliéron, op. cit., p.447; Fritzsche/Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und

Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §7 n.12; Hans Glarner,

Das Nachlassvertragsrecht nach schweizerischem SchKG, Zurigo 1967, p.33).

E. 8 a)

La

tutela dei diritti dei creditori esige che siano messi a conoscenza delle

decisioni che li riguardano: si impone pertanto l’invio per raccomandata a

tutti i creditori iscritti nella graduatoria, depositata il 20 luglio 1994 e

cresciuta in giudicato, di copia di questa sentenza ad opera del liquidatore.

__________ provvederà poi a trasmettere all'Autorità cantonale di vigilanza la

prova dell'avvenuta intimazione.

b)

Sorprende

la mobilitazione di forze a sostegno - contro ogni ragionevolezza - della tesi

della liceità dell'aggiudicazione a favore di un membro della delegazione dei

creditori: cfr. le osservazioni 3 giugno 1996 della __________, 4 giugno 1996

di __________ e avv. __________, membri della delegazione dei creditori, 5

giugno 1996 del notaio avv. __________ e 13 giugno 1996 del liquidatore

__________.

c)

Quanto

si è potuto constatare nella fase conclusiva della liquidazione concordataria

sembra confermare quel malvezzo che tarda a scomparire nel nostro Cantone in

questa materia.

Il ricavo

della realizzazione deve al momento dell'omologazione del concordato con abbandono

dell'attivo apparire superiore al prezzo conseguibile mediante una liquidazione

in via di fallimento: si tratta di presupposto oggettivo per l'omologazione,

che dovrà essere reso verosimile in termini affidabili e tali da consentire di

prendere sanzioni, nell'ipotesi che retrospettivamente si dovesse constatare

che in luogo di attivi sono stati abbandonati in sostanza solo passivi e che lo

sbilancio manifesto doveva essere noto al commissario, se avesse usato la diligenza

richiesta dalle circostanze.

Il principio

secondo cui il concordato deve determinare maggiori vantaggi ai creditori per

raffronto al fallimento costituisce un principio giurisprudenziale che nel

Cantone Ticino è stato spesso richiamato negli ultimi anni - e non solo per il

concordato con abbandono dell'attivo (cfr. CEF 9 luglio 1991 in re Stato del

Cantone Ticino, in: Rep 1992 p.306: "Dovere del commissario di specificare

il motivo che rende preferibile il concordato con abbandono dell'attivo al

fallimento") - in connessione con attitudini manifestamente contra legem

di commissari dimentichi della loro funzione al di sopra delle parti.

Il commissario

- come pure, mutatis mutandis, il liquidatore nella fase successiva - è un organo

ufficiale dello Stato cui compete l'equanime salvaguardia dei legittimi

interessi dei creditori e del debitore (Rep 1990 p.310): suo dovere non è di

giungere ad ogni costo all'omologazione ma di adoperarsi affinché la procedura

si svolga come prescrive il diritto esecutivo.

Raramente i

creditori si avvedono delle inadempienze di chi pure dovrebbe tutelarli e che

statisticamente emergono in modo solo indiretto da due certezze (cfr. Cometta,

op. cit. al cons.5, p.160):

-     l'accertamento

di gravi violazioni formali e sostanziali a carico dei commissari in gran parte

delle appellazioni e dei reclami presentati alla CEF quale autorità superiore

dei concordati e quale autorità cantonale di vigilanza (Rep 1993 p.253-255; Rep

1992 p.309-310 cons.8-9; Rep 1991 p.514-515; Rep 1990 p.315-317 cons.9-11);

-     le

omologazioni costituiscono nel Ticino un primato svizzero di difficile spiegazione.

Sembra poi

che i commissari poco si curino dei rischi patrimoniali connessi alla

responsabilità ex art. 5 LEF per il danno cagionato illecitamente

nell'adempimento dei compiti loro assegnati come pure dei procedimenti

disciplinari ipotizzabili nei loro confronti

E' qui

opportuno ricordare un luogo comune, ormai divenuto uno stereotipo senza senso,

secondo cui il concordato (sia ordinario che, a maggior ragione, quello con

abbandono dell’attivo) sarebbe per i creditori sempre più vantaggioso del

fallimento.

L'aggiudicazione

di fondi a prezzo infimo e a costi procedurali eccedenti quelli abituali della

liquidazione fallimentare, come pure l'eccessiva durata della liquidazione

concordataria e i sacrifici supplementari che commissari e liquidatori sono

soliti imporre a taluni creditori - si vedano le osservazioni di __________ a

p.2 n.__________: "il sottoscritto liquidatore in diverse tappe e l'ultima

in data 26.01.1996 è riuscito a concludere con i creditori privilegiati (Cassa

disoccupazione, AVS, INSAI, LPP) un accordo con il quale questi rinunciavano

alla parte dei loro crediti non coperti dal ricavo dell'asta e al privilegio

relativo all'importo scoperto, nonché agli interessi maturati durante il

periodo della moratoria e della liquidazione" - provano anche nel caso di

specie che i vantaggi prospettati per eccesso di ottimismo ai creditori in sede

di raccolta delle adesioni al concordato si esauriscono perlopiù in puro

parlato e svaniscono alla prova dei fatti.

Si prescinde

dai necessari approfondimenti, non essendo questa la sede per valutare se ricorrano

gli estremi della revoca del concordato ex art. 315 e 316 LEF, anche se pur va

detto che qualche stranezza non può non sorprendere: mentre il liquidatore

nelle sue osservazioni a p.2 n.2 indica per il fondo mapp. n.5 "gravami

ipotecari per Fr. 1'200'000.--", con conseguente "piede d'asta di Fr.

1'650'000.--" (loc. cit., p.2 n.3), è difficile comprendere come il

creditore ipotecario abbia poi potuto rinunciare integralmente ai suoi diritti

(cfr. loc. cit., p.3 n.7: "stabilito che le particelle debbano essere

vendute a pubblici incanti senza piede d'asta, il sottoscritto liquidatore,

sempre con l'accordo della delegazione dei creditori, ..."), consentendo

così la svendita ad altri per Fr. 180'000.-- di un fondo stimato Fr.

1'650'000.-- e gravato di ipoteche per Fr. 1'200'000.--.

E. 9 Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF), benché protestate dal reclamante, perché così stabilito dalla normativa federale. Richiamati gli art. 10, 11, 136bis e 316a ss. LEF, PRONUNCIA 1. Il reclamo 22 maggio 1996 __________, è accolto.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.07.1996 15.1996.80

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.96.00080 Lugano 3 luglio 1996 /FC/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 22 maggio 1996 di __________ rappr. da __________ contro l’operato del liquidatore __________ e della delegazione dei creditori nella liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo omologato a favore di __________ in materia di aggiudicazione immobiliare ai pubblici incanti a membro della delegazione dei creditori; viste le osservazioni 3 giugno 1996 della __________, 4 giugno 1996 di __________ e avv. __________, membri della delegazione dei creditori, 5 giugno 1996 degli aggiudicatari __________ e __________, quest'ultimo pure membro della delegazione dei creditori, 5 giugno 1996 del notaio avv. __________, 13 giugno 1996 del liquidatore __________; ritenuto in fatto: A. Il 4 settembre 1992 il Pretore del Distretto di Lugano ha omologato il concordato con abbandono dell'attivo proposto da __________, statuendo che:

-     la liquidazione avverrà in conformità delle disposizioni di legge e delle indicazioni della delegazione dei creditori;

-     quale liquidatore è designato il sig. __________

-     la delegazione dei creditori è composta di __________, avv. __________ e __________. B. Oggetto del reclamo è l'aggiudicazione ai pubblici incanti del fondo part. n.__________, Sezione __________, ad un membro della delegazione dei creditori (__________) in comproprietà con la moglie __________, per Fr. 180'000.-- a fronte di un valore di stima peritale di Fr.1'650'000.-. C. Per il reclamante __________ l'aggiudicazione è nulla per violazione del divieto di contrarre in proprio da parte di un membro della delegazione dei creditori, per analogia all'art. 11 LEF, ritenuto che:

-     la delegazione dei creditori svolge nel concordato con abbandono dell'attivo le stesse funzioni che nella liquidazione fallimentare;

-     la delegazione dei creditori "svolge delle funzioni di carattere ufficiale ed in particolare, secondo il presente concordato, è investita del potere di decidere autonomamente le modalità di liquidazione degli attivi consegnati ai creditori";

-     "per incompatibilità d'interesse la LEF stabilisce per i funzionari e gli impiegati dell'UEF come pure per l'amministrazione speciale del fallimento il divieto di contrarre in proprio". D. Il liquidatore __________ ha chiesto la reiezione del gravame in ordine e nel merito, atteso che:

-     il reclamante manca di legittimazione perché, dal momento dell'omologazione del concordato con abbandono dell'attivo (4 settembre 1992), non è più proprietario del fondo messo all'asta;

-     "il liquidatore ha fatto peritare gli immobili dagli arch. __________, __________ e __________ e controperitati dall'arch. __________; essendo tutti gli immobili gravati collettivamente da cartelle ipotecarie per Fr. 1'600'000.--, il liquidatore ha richiesto e ottenuto dal creditore ipotecario di quantificare il gravame ipotecario delle singole particelle; quella n.__________ a __________ è stata peritata in Fr. 1'650'000.-- contro gravami ipotecari per Fr. 1'200'000.--";

-     il 16 novembre 1994 ha avuto luogo un'asta pubblica volontaria, pubblicizzata "a due riprese su diversi quotidiani ticinesi e sul __________ " di __________: "le condizioni d'asta prevedevano il piede d'asta a valore peritale, quindi per il mapp. n.__________ il piede d'asta era di Fr. 1'650'000.--"; non vi è stata aggiudicazione, non solo del fondo oggetto di questo reclamo ma anche degli altri lotti in vendita, tutti con piede d'asta;

-     il liquidatore "è riuscito a concludere con i creditori privilegiati (Cassa disoccupazione, AVS, INSAI, LPP) un accordo con il quale questi rinunciavano alla parte dei loro crediti non coperti dal ricavo dell'asta e al privilegio relativo all'importo scoperto, nonché agli interessi maturati durante il periodo della moratoria e della liquidazione";

-     il liquidatore "d'accordo con la delegazione dei creditori (art. 316h cpv.2 LEF) ha deciso (...) di adottare per analogia le norme sul fallimento e cioè la vendita ai pubblici incanti" e quindi senza piede d'asta;

-     non vi sono stati reclami contro le modalità di vendita "e quindi la mia decisione è divenuta cresciuta in giudicato";

-     "l'avviso d'asta è stato pubblicato, oltre che sul FUC, all'albo comunale dei Comuni di __________, __________, __________, __________, __________ e __________ ";

-     ai coniugi __________ e __________ è stato aggiudicato il "mapp. n.5, stima peritale Fr. 1'650'000.--, a Fr. 180'000.--", "in quanto non si riteneva giustificata l'estromissione a partecipare all'asta pubblica del sig. __________ visto e considerato che (...) diversamente che nel fallimento dove la procedura deve essere ultimata entro breve termine, il concordato con abbandono dell'attivo sottostà a criteri più commerciali: quelli appunto di raggiungere e ottenere con la realizzazione il miglior risultato possibile", con la possibilità che "i pubblici incanti venissero differiti ai fini di ottenere un miglior ricavo". "La pretesa applicazione per analogia dell'art. 11 LEF sostenuta dal ricorrente non appare condivisibile se non al liquidatore o liquidatori cui competono le facoltà decisionali. Infatti la delegazione dei creditori nel concordato con abbandono dell'attivo svolge una funzione di vigilanza e di controllo sull'operato del liquidatore e quindi il ruolo della predetta delegazione appare simile a quella che svolge la CEF giusta l'art. 13 LEF". E. Con osservazioni 5 giugno 1996 __________ e __________ hanno chiesto la reiezione del reclamo in ordine e nel merito, atteso che:

-     il reclamante manca di legittimazione perché non è più proprietario del fondo messo all'asta;

-     "l'art. 240 LEF si applica unicamente all'amministrazione speciale del fallimento e non agli organi del concordato con abbandono dell'attivo";

-     "la responsabilità degli organi del concordato è stabilita in modo chiaro e esaustivo dall'art. 316f LEF";

-     "il sig. _________ ha acquistato l'immobile non in qualità di membro della delegazione dei creditori ma a titolo privato". F. Delle osservazioni degli altri due componenti la delegazione dei creditori, del notaio avv. __________ e della __________ si dirà, per quanto necessario, in seguito. Considerato in diritto: 1. Sulla legittimazione processuale del reclamante. a) Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la legittimazione a presentare reclamo è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto ad ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d’esecuzione, costitutiva almeno di pregiudizio di fatto attuale. Il reclamante deve spiegare, a meno che già risulti evidente, in che misura la decisione impugnata violi i suoi interessi meritevoli di tutela giuridica. Vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il reclamante è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (cfr. Flavio Cometta, Brevi cenni sulla Legge sulla procedura di reclamo in materia di esecuzione e fallimento, in: RDAT I-1996, p.21-22, n. 3.1.6. lett.a e rif. ivi). b) Per l'art. 316a cpv.1 primo periodo LEF un concordato con abbandono dell'attivo conferisce ai creditori unicamente il diritto di disporre dei beni del debitore, compreso quello di richiedere ogni iscrizione utile nel registro fondiario. Quando l'omologazione del concordato è divenuta definitiva, il debitore non ha più diritto di disporre dei suoi beni (art. 316d cpv.1 LEF), pur restandone proprietario fino al momento della loro realizzazione in sede di liquidazione concordataria (DTF 80 III 50 cons.1a; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.448, §3). c) Ne consegue in tutta evidenza la legittimazione al reclamo di __________ già nella sua qualità di proprietario del fondo oggetto del gravame, atteso altresì che l'aggiudicazione a vil prezzo di un bene suscettibile di aver determinato i creditori all'accettazione del concordato con abbandono dell'attivo può assumere rilevanza in sede di rivocazione del concordato ex art. 315 e 316 LEF. 2. In via abbondanziale giova rilevare, a futura memoria, che - ove non si desse legittimazione al reclamo di __________ - l'applicazione dell'art. 11 LEF, norma di diritto imperativo (cfr. DTF 112 III 66-67), imporrebbe comunque l'intervento d'ufficio della CEF - quale Autorità di vigilanza in senso lato e non come autorità di reclamo - per poter attuare il principio di diritto esecutivo, condiviso da giurisprudenza e dottrina, anche se la LEF non lo menziona espressamente, che vi possono essere violazioni di principi procedurali essenziali, interessanti non solo chi è parte diretta nel procedimento esecutivo bensì anche terzi non noti o la collettività nel suo insieme, non altrimenti sanabili se non con la sanzione della nullità rilevabile in ogni momento e con effetto ex tunc (cfr. Flavio Cometta, La procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, in: BlSchK 1989 p.41-42 e nota 6). 3. Organi d'esecuzione del concordato con abbandono dell'attivo sono il liquidatore e la delegazione dei creditori (cfr. Gilliéron, op. cit., p.446-447) che esercitano funzioni di diritto pubblico nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, a differenza di quanto avviene nella liquidazione del concordato ordinario post omologazione (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 55 n.12). Per l'art. 316a cpv. 1 LEF un concordato con abbandono dell'attivo conferisce ai creditori unicamente il diritto di disporre dei beni del debitore per il tramite del liquidatore, cui competono ex art. 316d cpv. 3 LEF tutti gli atti necessari alla conservazione e alla realizzazione della massa. Per l'art. 316e cpv. 1 LEF il liquidatore è sottoposto alla vigilanza e al controllo della delegazione dei creditori, atteso che per il cpv. 2 i provvedimenti del liquidatore concernenti la realizzazione dell'attivo vanno impugnati avanti la delegazione dei creditori in prima istanza e solo successivamente è dato reclamo all'Autorità cantonale di vigilanza quale seconda istanza contro la decisione della delegazione dei creditori: ratio del doppio grado di giurisdizione è di evitare all'Autorità cantonale di vigilanza di essere investita da troppe impugnative fondate su questioni di apprezzamento (cfr. CEF 31 gennaio 1989 su reclamo I. G. cons. 1 e 19 aprile 1989 su reclamo I. G. cons. 1; Peter Ludwig, Der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung (Liquidationsvergleich), insbesondere seine Durchführung gemäss Art. 316a ff. SchKG, Berna 1970, p.56). Ex art. 316f cpv. 1 LEF e conseguente rinvio all'art. 5 LEF, liquidatore e membri della delegazione dei creditori sono responsabili di fronte ad ogni creditore del danno cagionato per colpa propria (cfr. Amonn, op. cit., §55 n.14; Gilliéron, op. cit., p.447; Büchi/Meier/Bosshard, Grundzüge des schweizerischen Schuldbetreibungsrechts, vol. I, 2. ed., Zurigo 1982, p.141). 4. Il liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo è soggetto a tre autorità di vigilanza: la soluzione, discutibile dal profilo dogmatico, introdotta con la codificazione dell'istituto in vigore dal 1. febbraio 1950, permette comunque di risolvere in modo pragmatico tutti i problemi che si pongono in connessione all'attività del liquidatore. a) Ex art. 316e cpv. 1 LEF discende la competenza della delegazione dei creditori quale autorità di vigilanza di primo grado sul liquidatore in materia di denegata o ritardata giustizia (cfr. in senso convergente il pronunciato 17 settembre 1954 dell'Autorità di vigilanza del Canton Lucerna, in ZBJV 1955 p.36). b) Per l'art. 316e cpv.2 LEF i provvedimenti del liquidatore concernenti la realizzazione dell'attivo vanno impugnati avanti la delegazione dei creditori quale autorità di vigilanza di primo grado. c) Per l'art. 316r LEF se la liquidazione dura più di un anno, i liquidatori hanno l'obbligo di allestire al 31 dicembre di ogni anno uno stato del patrimonio liquidato e dei beni non ancora realizzati ed una relazione sulla loro gestione: siffatti elementi vanno trasmessi entro i primi due mesi dell'anno seguente al pretore, quale autorità dei concordati in veste di autorità di vigilanza sul liquidatore. d) Per tutti i casi che non rientrano nelle ipotesi sub a), b) e c) è data l'esclusiva competenza della CEF quale autorità cantonale di vigilanza sul liquidatore nel concordato con abbandono dell'attivo. 5. Il concordato con abbandono dell'attivo è in sostanza una forma attenuata del fallimento (cfr. Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in: La revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, vol. 16 della collana edita dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 1996, p.158, n. 13.2.1.a). a) Mentre il ruolo del liquidatore è in sostanza quello dell'amministrazione fallimentare, la funzione della delegazione dei creditori è nel concordato con abbandono dell'attivo ancora più importante di quella svolta dall'organo omologo nel fallimento. Infatti, l'insieme dei creditori del fallito costituisce nel fallimento la massa passiva dei creditori, entità giuridica sui generis di diritto pubblico capace di essere parte (art. 250 cpv.2 e 260 cpv.1 LEF; art. 63 cpv.2 RUF) e come tale di acquisire diritti (ad es. per surrogazione ex art. 215 cpv.2 LEF) e di assumersi obblighi (ad es. art. 213 cpv.2 n.2 LEF). Per contro, nella fase di liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo, la massa passiva non svolge in linea di principio alcun ruolo istituzionale (cfr. Konrad Baumann, Le rôle des liquidateurs lors de la réalisation des immeubles compris dans un concordat par abandon d'actif, in: BlSchK 1990, p. 43; Roland Ruedin, Problèmes du droit concordataire, in: BlSchK 1978, p.75) poiché in sostanza è stata sostituita dalla delegazione dei creditori, organo che è pertanto chiamato a svolgere una delicata funzione che ne accresce il potere con il logico corollario di una maggiore responsabilità. b) I membri della delegazione dei creditori svolgono una funzione di interesse generale, volta all'ordinato corso della liquidazione della procedura concordataria, tenendo in particolare presente il principio della parità di trattamento di tutti i creditori (e non solo di quello o quelli che rappresentano): come organo pubblico dello Stato nell'esercizio delle loro funzioni di diritto esecutivo, i membri della delegazione dei creditori sottostanno all'Autorità di vigilanza e rispondono, personalmente e integralmente, dei danni che cagionano in conformità degli art. 5 ss. LEF (cfr. Gilliéron, op. cit., p.447). Le norme sulla ricusa (art. 10 LEF) e sul divieto di concludere per proprio conto affari connessi al fondo in vendita (art. 11 LEF, Selbstkontrahierungsverbot), benché non richiamate espressamente nella LEF, è ovvio che debbano trovare puntuale applicazione in sede di liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo (cfr. DTF 56 III 163 cons.3; Antoine Favre, Droit des poursuites, 3. ed., Friborgo 1974, p.38-39; Ludwig, op. cit., p.53; Arthur Tschan, Der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung [Liquidationsvergleich] in der Praxis, in: BlSchK 1955, p.40; Ernest Brand, Concordat III - Concordat par abandon d'actif, in: FJS n.960 [1946], p.4), tanto più nella misura in cui coinvolgono i membri della delegazione dei creditori in qualità di organo di accresciute prerogative e responsabilità. 6. Nel caso di specie, il liquidatore come pure i membri della delegazione dei creditori, compreso il coaggiudicatario __________, hanno ritenuto in sostanza che si sia giunti all'aggiudicazione nell'ossequio della LEF perché nessuno ha impugnato le modalità di vendita all'incanto senza piede d'asta. Premesso che la questione topica è quella della liceità dell'aggiudicazione ad un membro della delegazione dei creditori e a sua moglie, giova rilevare che i creditori concordatari potevano fidarsi dell'operato del liquidatore e della delegazione dei creditori, quest'ultima chiamata istituzionalmente a vigilare sul liquidatore affinché la procedura di liquidazione si svolgesse nell'interesse di tutti i creditori e non solo di quelli rappresentati dai singoli membri della delegazione dei creditori o, peggio ancora, nell'interesse personale di un membro della delegazione stessa. Si è visto che in occasione del primo tentativo di vendita del 16 novembre 1994 del fondo mapp.

n. __________, Sezione __________, mediante asta pubblica volontaria, vi era stata una corretta pubblicizzazione, oltre che sul FUC, a due riprese anche sui vari quotidiani ticinesi e sul Tages Anzeiger di Zurigo: se si considera che in siffatta evenienza la cerchia dei possibili interessati era alquanto ristretta perché le condizioni d'asta prevedevano il piede d'asta a valore peritale, ossia a Fr. 1'650'000.--, non poteva ragionevolmente sfuggire né al liquidatore né alla delegazione dei creditori, chiamata a vigilare sull'operato del liquidatore, che in occasione della vendita all'asta a prezzo libero occorreva più pubblicità per raggiungere una cerchia sicuramente più vasta di interessati, non più scoraggiati da condizioni d'asta proibitive dal profilo finanziario. Detto altrimenti, sarebbe stato del tutto logico - se lo scopo della vendita fosse stato quello di ottenere il massimo importo di aggiudicazione - diffondere in modo maggiore la notizia della prossima vendita ai pubblici incanti. La realtà è stata però ben diversa: in luogo delle pregresse due serie di pubblicazioni sui giornali ticinesi e sul Tages Anzeiger di Zurigo, oltre che sul Foglio ufficiale cantonale, il liquidatore - con l'asserito consenso della delegazione dei creditori - ha invece optato decisamente questa volta per il risparmio, pubblicando solo sul FUC e all'albo comunale dei Comuni di__________, e __________ l'avviso di pubblico incanto. A prescindere dal logico sospetto che qualcuno abbia potuto trarne indebito beneficio, il meno che si possa dire è che la carente pubblicità data alle vendite immobiliari abbia portato a svendite a vil prezzo, come risulta in termini difficili da confutare dai valori conseguiti (cfr. osservazioni __________, p.3):

-  lotto n.1, mapp. n.__________ stima peritale Fr. 1'650'000.-- aggiudicazione Fr. 180'000.--

-  lotto n.2, mapp. n.__________ stima peritale Fr.    420'500.-- aggiudicazione Fr. 170'000.--

-  lotto n.3, mapp. n.__________ stima peritale Fr.    160'000.-- aggiudicazione Fr.   55'000.--

-  lotto n.4, mapp. n.__________ stima peritale Fr.      80'000.-- aggiudicazione Fr.   10'000.--. Tutti gli aggiudicatari sono qualificabili come persone del posto, a conferma che pochi erano al corrente di vendite immobiliari meritevoli di corretta diffusione: il lotto n.1 è stato aggiudicato, come noto, a __________ e __________, il lotto n.2 a __________, figlio del debitore al beneficio del concordato, il lotto n.3 a __________ e __________ e il lotto n.4 a __________. 7. a) Per i combinati art. 10 e 11 LEF l'aggiudicazione ai coniugi __________ e __________, in accoglimento del reclamo, va dichiarata nulla perché ottenuta in manifesta violazione del divieto di contrarre per proprio conto da parte di un membro della delegazione dei creditori. b) Il liquidatore procederà ad una nuova messa a pubblico incanto del fondo mapp. n.__________, Sezione __________, con la pubblicità che si impone, ritenuto che per l'area tedesca le peculiarità del bene in vendita non consentono di tralasciare la Neue Zürcher Zeitung: si dovrà anche indicare che il fondo, del valore di Fr. 1'650'000.--, viene venduto libero da ipoteche - con piede d'asta a Fr. 2'941.15 - e che l'Autorità cantonale di vigilanza ha annullato la pregressa aggiudicazione del 15 maggio 1996 per Fr. 180'000.-- ad un membro della delegazione dei creditori e a sua moglie. c) L'annullamento dell'aggiudicazione del lotto n.1 contribuisce nel suo esito a ridurre i rischi patrimoniali del liquidatore e della delegazione dei creditori connessi all'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali di organi nella liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo omologato a favore del reclamante __________. Eventuali danni patrimoniali connessi alla vendita degli altri tre lotti - riconducibili a colpa del liquidatore e/o della delegazione dei creditori - non resteranno comunque impuniti, se così vorranno i danneggiati: in tal caso e ove ne ricorrano i presupposti, ex art. 5 ss. LEF i responsabili potranno essere convenuti giudizialmente davanti al giudice civile: le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui i danneggiati potranno, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere (cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn, op. cit., §5 n. 7-14; Gilliéron, op. cit., p.447; Fritzsche/Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §7 n.12; Hans Glarner, Das Nachlassvertragsrecht nach schweizerischem SchKG, Zurigo 1967, p.33). 8. a) La tutela dei diritti dei creditori esige che siano messi a conoscenza delle decisioni che li riguardano: si impone pertanto l’invio per raccomandata a tutti i creditori iscritti nella graduatoria, depositata il 20 luglio 1994 e cresciuta in giudicato, di copia di questa sentenza ad opera del liquidatore. __________ provvederà poi a trasmettere all'Autorità cantonale di vigilanza la prova dell'avvenuta intimazione. b) Sorprende la mobilitazione di forze a sostegno - contro ogni ragionevolezza - della tesi della liceità dell'aggiudicazione a favore di un membro della delegazione dei creditori: cfr. le osservazioni 3 giugno 1996 della __________, 4 giugno 1996 di __________ e avv. __________, membri della delegazione dei creditori, 5 giugno 1996 del notaio avv. __________ e 13 giugno 1996 del liquidatore __________. c) Quanto si è potuto constatare nella fase conclusiva della liquidazione concordataria sembra confermare quel malvezzo che tarda a scomparire nel nostro Cantone in questa materia. Il ricavo della realizzazione deve al momento dell'omologazione del concordato con abbandono dell'attivo apparire superiore al prezzo conseguibile mediante una liquidazione in via di fallimento: si tratta di presupposto oggettivo per l'omologazione, che dovrà essere reso verosimile in termini affidabili e tali da consentire di prendere sanzioni, nell'ipotesi che retrospettivamente si dovesse constatare che in luogo di attivi sono stati abbandonati in sostanza solo passivi e che lo sbilancio manifesto doveva essere noto al commissario, se avesse usato la diligenza richiesta dalle circostanze. Il principio secondo cui il concordato deve determinare maggiori vantaggi ai creditori per raffronto al fallimento costituisce un principio giurisprudenziale che nel Cantone Ticino è stato spesso richiamato negli ultimi anni - e non solo per il concordato con abbandono dell'attivo (cfr. CEF 9 luglio 1991 in re Stato del Cantone Ticino, in: Rep 1992 p.306: "Dovere del commissario di specificare il motivo che rende preferibile il concordato con abbandono dell'attivo al fallimento") - in connessione con attitudini manifestamente contra legem di commissari dimentichi della loro funzione al di sopra delle parti. Il commissario

- come pure, mutatis mutandis, il liquidatore nella fase successiva - è un organo ufficiale dello Stato cui compete l'equanime salvaguardia dei legittimi interessi dei creditori e del debitore (Rep 1990 p.310): suo dovere non è di giungere ad ogni costo all'omologazione ma di adoperarsi affinché la procedura si svolga come prescrive il diritto esecutivo. Raramente i creditori si avvedono delle inadempienze di chi pure dovrebbe tutelarli e che statisticamente emergono in modo solo indiretto da due certezze (cfr. Cometta, op. cit. al cons.5, p.160):

-     l'accertamento di gravi violazioni formali e sostanziali a carico dei commissari in gran parte delle appellazioni e dei reclami presentati alla CEF quale autorità superiore dei concordati e quale autorità cantonale di vigilanza (Rep 1993 p.253-255; Rep 1992 p.309-310 cons.8-9; Rep 1991 p.514-515; Rep 1990 p.315-317 cons.9-11);

-     le omologazioni costituiscono nel Ticino un primato svizzero di difficile spiegazione. Sembra poi che i commissari poco si curino dei rischi patrimoniali connessi alla responsabilità ex art. 5 LEF per il danno cagionato illecitamente nell'adempimento dei compiti loro assegnati come pure dei procedimenti disciplinari ipotizzabili nei loro confronti E' qui opportuno ricordare un luogo comune, ormai divenuto uno stereotipo senza senso, secondo cui il concordato (sia ordinario che, a maggior ragione, quello con abbandono dell’attivo) sarebbe per i creditori sempre più vantaggioso del fallimento. L'aggiudicazione di fondi a prezzo infimo e a costi procedurali eccedenti quelli abituali della liquidazione fallimentare, come pure l'eccessiva durata della liquidazione concordataria e i sacrifici supplementari che commissari e liquidatori sono soliti imporre a taluni creditori - si vedano le osservazioni di __________ a p.2 n.__________: "il sottoscritto liquidatore in diverse tappe e l'ultima in data 26.01.1996 è riuscito a concludere con i creditori privilegiati (Cassa disoccupazione, AVS, INSAI, LPP) un accordo con il quale questi rinunciavano alla parte dei loro crediti non coperti dal ricavo dell'asta e al privilegio relativo all'importo scoperto, nonché agli interessi maturati durante il periodo della moratoria e della liquidazione" - provano anche nel caso di specie che i vantaggi prospettati per eccesso di ottimismo ai creditori in sede di raccolta delle adesioni al concordato si esauriscono perlopiù in puro parlato e svaniscono alla prova dei fatti. Si prescinde dai necessari approfondimenti, non essendo questa la sede per valutare se ricorrano gli estremi della revoca del concordato ex art. 315 e 316 LEF, anche se pur va detto che qualche stranezza non può non sorprendere: mentre il liquidatore nelle sue osservazioni a p.2 n.2 indica per il fondo mapp. n.5 "gravami ipotecari per Fr. 1'200'000.--", con conseguente "piede d'asta di Fr. 1'650'000.--" (loc. cit., p.2 n.3), è difficile comprendere come il creditore ipotecario abbia poi potuto rinunciare integralmente ai suoi diritti (cfr. loc. cit., p.3 n.7: "stabilito che le particelle debbano essere vendute a pubblici incanti senza piede d'asta, il sottoscritto liquidatore, sempre con l'accordo della delegazione dei creditori, ..."), consentendo così la svendita ad altri per Fr. 180'000.-- di un fondo stimato Fr. 1'650'000.-- e gravato di ipoteche per Fr. 1'200'000.--. 9. Non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF), benché protestate dal reclamante, perché così stabilito dalla normativa federale. Richiamati gli art. 10, 11, 136bis e 316a ss. LEF, PRONUNCIA 1. Il reclamo 22 maggio 1996 __________, è accolto. 1.1 Di conseguenza è annullata l'aggiudicazione di data 15 maggio 1996 per Fr. 180'000.-- (su un valore di stima peritale di Fr. 1'650'000.--) del fondo mapp. n.__________, Sezione __________, ai coniugi __________ e __________, membro della delegazione dei creditori nel concordato con abbandono dell'attivo omologato il 4 settembre 1992 a favore di __________. 1.2. È fatto ordine al liquidatore __________, di pubblicizzare nel senso dei considerandi la nuova messa all'incanto del fondo mapp. n.__________, Sezione __________, di proprietà di __________. 1.3. È fatto ordine al liquidatore __________ di inviare copia di questa sentenza, per raccomandata, a tutti i creditori iscritti nella graduatoria depositata il 20 luglio 1994 e di trasmettere all'Autorità cantonale di vigilanza la prova dell’avvenuta intimazione. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione:    -    __________ Comunicazione:    Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Ufficio esecuzione di Lugano Ufficio dei registri di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                    La segretaria