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15.1996.67

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-12-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). b) L’UE di Lugano ha calcolato lo stipendio medio mensile percepito da __________ sulla base dei conteggi salariali allestiti dalla datrice di lavoro del debitore, __________,  per il periodo da gennaio ad aprile 1996. Da questi conteggi risulta un reddito medio mensile di ca. Fr. 1’600.-- al mese. L’escusso ha poi affermato di ricevere Fr. 1’200.-- al mese dalla Pubblica assistenza. Interrogato formalmente ha dichiarato di lavorare dal mese di giugno 1996 per un’altra società sulla base di provvigioni e di guadagnare una media di Fr. 2’600.-- al mese. Non percepisce più l’indennità di disoccupazione, la chiede solo in caso di bisogno.

E. 2 a)

Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme

all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su

reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su

reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117).

L’importo

del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio

1989 su reclamo S. cons. 5b).

b)

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di

esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari:

tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso

utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III

12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

La

decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto

dei termini contrattuali.

c)

Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr.

1’600.-- e di un importo di Fr. 1’200.-- percepito dalla Pubblica assistenza,

__________ ha preteso il riconoscimento di un canone locatizio di Fr. 1’800.--

più Fr. 200.-- per le spese di riscaldamento. Il contratto di locazione 14

luglio 1993, concluso tra il debitore e __________ prevede un canone di

locazione di Fr. 1’800.-- oltre le spese accessorie. La locazione ha avuto

inizio il 1. agosto 1993 con una durata indeterminata, la disdetta può essere

data con un preavviso di tre mesi alle scadenze annuali, la prima volta il 31

luglio 1994.

d)

È di tutta evidenza che Fr. 2’000.-- quale canone di

locazione per una famiglia composta di due adulti ed un bambino, con un

reddito, fino al mese di giugno 1996, di Fr. 1’600.-- oltre a Fr. 1’200.--

ricevuti dalla Pubblica assistenza ed in seguito di Fr. 2’600.--, costituisce

un onere manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come

tale in sede di determinazione del minimo di esistenza

dopo

la prima

possibilità di disdetta del contratto. Per la clausola contrattuale di cui al

punto 3 il termine più prossimo per disdire il contratto è il 31 luglio 1997

con disdetta da formulare con tre mesi di preavviso e pertanto entro il 30

aprile 1997.

Ne consegue che fino al 31 luglio 1997 al debitore devono essere riconosciuti

Fr. 1’800.-- mensili oltre a Fr. 200.-- per le spese accessorie a titolo di

canone locatizio, per cui l’UE di Lugano, dopo aver calcolato il suo minimo di

esistenza e, non risultandone alcuna eccedenza pignorabile, ha correttamente emesso

un attestato di carenza beni.

Va

tuttavia rilevato che nel caso in cui __________ dovesse ulteriormente

procedere in via di pignoramento, a __________, per il calcolo del minimo di

esistenza, verrebbe riconosciuto quale canone locatizio, dal 1. agosto 1997, un

importo mensile di Fr. 1’100.-- al massimo, spese di riscaldamento  comprese,

per la locazione di un appartamento di tre locali a __________ o in un comune

viciniore.

E. 3 Durante l’interrogatorio formale il debitore ha dichiarato di non possedere beni, precisando altresì che tra i coniugi vige il regime matrimoniale della separazione dei beni. Nel maggio 1994 sua moglie, con i suoi risparmi, ha acquistato un’automobile del valore di Fr. 4’500.-- . Dopo circa un anno la vettura è andata distrutta in un incidente e l’assicurazione ha rimborsato praticamente il valore d’acquisto. In merito all’autovettura la moglie del debitore, pure interrogata formalmente, ha dichiarato di avere acquistato, tra luglio e agosto 1996 un’autovettura per sostituire quella precedente divenuta inutilizzabile dopo un incidente. L’autovettura l’ha acquistata con i suoi risparmi per un prezzo di ca. Lit. 5’000’000/6’000’000. Dalle precedenti dichiarazioni emerge pertanto che l’autovettura è di proprietà della moglie del debitore.

E. 4 Il reclamo 20 maggio 1996 di __________ va quindi respinto nel senso dei considerandi. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia 1. Il reclamo 20 maggio 1996 __________, è respinto nel senso dei considerandi. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione:       -    __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.12.1996 15.1996.67

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.96.00067 Lugano 17 dicembre 1996 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 20 maggio 1996 di __________ patr. da: avv. __________ contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’attestato di carenza beni 10 maggio 1996 emesso nell’esecuzione n. 469’955  promossa dalla reclamante contro __________ viste le osservazioni 21 maggio 1996 dell’UE di Lugano; completata l’istruttoria; ritenuto in fatto A.   __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 43’209.15 interessi e spese compresi. B. Dal verbale di pignoramento 30 aprile 1996 risulta che il debitore percepisce Fr. 1’600.-- di media al mese, mentre la moglie non lavora. Egli riceve inoltre Fr. 1’200.-- dalla Pubblica assistenza. __________ paga mensilmente Fr. 1’800.-- di affitto, Fr. 200.-- per le spese di riscaldamento e Fr. 350.-- per la cassa malati. L’escusso ha inoltre dichiarato di non possedere beni. In data 10 maggio 1996 l’UE di Lugano ha emesso un attestato di carenza di beni per Fr. 43’073.70. C. Con reclamo 20 maggio 1996 la creditrice si è aggravata contro l’operato dell’UE di Lugano argomentando in sostanza  che il canone di  locazione pagato dal debitore è troppo elevato rispetto alle sua situazione finanziaria. L’UE avrebbe poi omesso di verificare come sia stato possibile che la moglie dell’escusso abbia acquistato un’automobile. D. Delle osservazioni dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. Ritenuto in diritto 1. a) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). b) L’UE di Lugano ha calcolato lo stipendio medio mensile percepito da __________ sulla base dei conteggi salariali allestiti dalla datrice di lavoro del debitore, __________,  per il periodo da gennaio ad aprile 1996. Da questi conteggi risulta un reddito medio mensile di ca. Fr. 1’600.-- al mese. L’escusso ha poi affermato di ricevere Fr. 1’200.-- al mese dalla Pubblica assistenza. Interrogato formalmente ha dichiarato di lavorare dal mese di giugno 1996 per un’altra società sulla base di provvigioni e di guadagnare una media di Fr. 2’600.-- al mese. Non percepisce più l’indennità di disoccupazione, la chiede solo in caso di bisogno. 2. a) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R. cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S. e 12 giugno 1970 in Rep 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). b) Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali. c) Nel caso in esame, a fronte di un reddito di Fr. 1’600.-- e di un importo di Fr. 1’200.-- percepito dalla Pubblica assistenza, __________ ha preteso il riconoscimento di un canone locatizio di Fr. 1’800.-- più Fr. 200.-- per le spese di riscaldamento. Il contratto di locazione 14 luglio 1993, concluso tra il debitore e __________ prevede un canone di locazione di Fr. 1’800.-- oltre le spese accessorie. La locazione ha avuto inizio il 1. agosto 1993 con una durata indeterminata, la disdetta può essere data con un preavviso di tre mesi alle scadenze annuali, la prima volta il 31 luglio 1994. d) È di tutta evidenza che Fr. 2’000.-- quale canone di locazione per una famiglia composta di due adulti ed un bambino, con un reddito, fino al mese di giugno 1996, di Fr. 1’600.-- oltre a Fr. 1’200.-- ricevuti dalla Pubblica assistenza ed in seguito di Fr. 2’600.--, costituisce un onere manifestamente sproporzionato che non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo la prima possibilità di disdetta del contratto. Per la clausola contrattuale di cui al punto 3 il termine più prossimo per disdire il contratto è il 31 luglio 1997 con disdetta da formulare con tre mesi di preavviso e pertanto entro il 30 aprile 1997. Ne consegue che fino al 31 luglio 1997 al debitore devono essere riconosciuti Fr. 1’800.-- mensili oltre a Fr. 200.-- per le spese accessorie a titolo di canone locatizio, per cui l’UE di Lugano, dopo aver calcolato il suo minimo di esistenza e, non risultandone alcuna eccedenza pignorabile, ha correttamente emesso un attestato di carenza beni. Va tuttavia rilevato che nel caso in cui __________ dovesse ulteriormente procedere in via di pignoramento, a __________, per il calcolo del minimo di esistenza, verrebbe riconosciuto quale canone locatizio, dal 1. agosto 1997, un importo mensile di Fr. 1’100.-- al massimo, spese di riscaldamento  comprese, per la locazione di un appartamento di tre locali a __________ o in un comune viciniore. 3. Durante l’interrogatorio formale il debitore ha dichiarato di non possedere beni, precisando altresì che tra i coniugi vige il regime matrimoniale della separazione dei beni. Nel maggio 1994 sua moglie, con i suoi risparmi, ha acquistato un’automobile del valore di Fr. 4’500.-- . Dopo circa un anno la vettura è andata distrutta in un incidente e l’assicurazione ha rimborsato praticamente il valore d’acquisto. In merito all’autovettura la moglie del debitore, pure interrogata formalmente, ha dichiarato di avere acquistato, tra luglio e agosto 1996 un’autovettura per sostituire quella precedente divenuta inutilizzabile dopo un incidente. L’autovettura l’ha acquistata con i suoi risparmi per un prezzo di ca. Lit. 5’000’000/6’000’000. Dalle precedenti dichiarazioni emerge pertanto che l’autovettura è di proprietà della moglie del debitore. 4. Il reclamo 20 maggio 1996 di __________ va quindi respinto nel senso dei considerandi. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia 1. Il reclamo 20 maggio 1996 __________, è respinto nel senso dei considerandi. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione:       -    __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria