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15.1996.00109

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-09-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il reclamo 4/5 luglio 1996 __________, è irricevibile.

E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 3 Intimazione a:

-    __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.09.1996 15.1996.00109

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.96.00109 Lugano 16 settembre 1996 /gb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 4/5 luglio 1996 di __________ Contro l’operato del liquidatore __________ nella liquidazione del concordato con abbandono dell'attivo omologato a favore del __________ in materia di graduatoria in liquidazione concordataria; viste le osservazioni 8 luglio 1996 del liquidatore; ritenuto in fatto e considerando in diritto che nella graduatoria ex art. 316g LEF il liquidatore non ha riconosciuto la pretesa di Fr. 6'802.70 vantata da __________ __________ per i motivi indicati - in termini proceduralmente corretti - a p.3 sub A (doc. B); che la reclamante insiste perché sia modificata la graduatoria nel senso che lo sconto del 10% a suo tempo concesso al __________ non può più essergli riconosciuto, atteso che "erano già da tempo decadute le condizioni essenziali che permettevano a __________ di tollerare lo sconto nella misura del 10% sulle fatture intestate al __________ " (cfr. reclamo, p.3 con rif. all'art. 81 CO); che la reclamante ha impugnato la graduatoria chiedendone "l'annullamento o la modifica relativamente al riconoscimento della somma di Fr. 6'802.70 dovuta a __________ e risultante dalla decurtazione operata sulle fatture dalla stessa emesse" (cfr. reclamo, p.3); che alla graduatoria ex art. 316g LEF sono applicabili mutatis mutandis le norme sul fallimento (DTF 115 III 145, 113 III 150, 110 III 105, 107 III 106 e 105 III 31; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §55 n.15-16); che la graduatoria può essere impugnata per ragioni di forma in via di reclamo ex art. 17 LEF (DTF 119 III 84-85 cons.2a; Amonn, op. cit., §46 n.37; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.337-338) e per motivi di merito con l'azione di contestazione della graduatoria fondata sull'art. 250 LEF (DTF 119 III 85 cons.2b; 115 III 145 cons.1, 106 III 26 cons.2, 105 III 31 cons.3 e 103 III 14 cons.1; Amonn, op. cit., §46 n.40; Gilliéron, op. cit., p.338); che la pretesa creditoria della reclamante è in tutta evidenza questione di merito; che pertanto non è data la via del reclamo; che il gravame è di conseguenza irricevibile; che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF); richiamati gli art. 17, 250, 316a ss. e 316g LEF, pronuncia 1. Il reclamo 4/5 luglio 1996 __________, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a:

-    __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria